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Anno 12 - numero 2437 di lunedì 12 luglio 2010
La Cassazione: la sicurezza a prescindere dal rapporto di lavoro Le disposizioni antinfortunistiche devono essere considerate emanate nell’interesse anche di persone occasionalmente presenti nell’ambiente di lavoro ed a prescindere dal rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. A cura di G. Porreca.
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Cassazione
Sezione IV Penale - Sentenza n. 37840 del 25 settembre 2009 - Pres. Brusco – Est. Piccialli – P.M. Montagna
- Ric. V. A. e Z. C.
Commento a cura di G.
Porreca.
Due gli
insegnamenti che discendono dalla lettura di questa sentenza della Corte di
Cassazione penale. Uno è che in materia di normativa antinfortunistica
l’obbligo dei datori di lavoro di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro
si estende a tutti i soggetti che nell’impresa prestano la loro opera,
qualunque sia la forma utilizzata per lo svolgimento della stessa, ed
indipendentemente dal loro rapporto con il titolare dell’impresa ma anche a
coloro che vengono a trovarsi sia pure occasionalmente nei luoghi stessi.
Quanto sopra sostenuto deriva, secondo la stessa Corte suprema,
dall’applicazione dell’art. 2087 del c.c. che può essere esteso anche a persone
estranee all’impresa purché sia ravvisabile il nesso causale fra l’infortunio e
le violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro. Questo è altresì desumibile e
ravvisabile secondo la stessa Corte anche dall’art. 18 comma 1 lettera q) del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, il quale impone al datore di lavoro di “prendere appropriati provvedimenti per
evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute
della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente
la perdurante assenza di rischio “.
L’altro insegnamento è quello relativo alla posizione di responsabilità
di un committente in merito ad un infortunio occorso ad un lavoratore di una
ditta appaltatrice allorquando lo stesso si inserisce nella organizzazione
della ditta appaltatrice medesima sia fornendo attrezzature
che impartendo istruzioni sul lavoro da farsi.

Il caso
Il rappresentante legale di una società committente-appaltante di
alcuni
lavori di pulitura di un capannone ed il datore di lavoro di una ditta
appaltatrice sono stati ritenuti responsabili e condannati, prima dal
Tribunale
e poi dalla Corte di Appello, per un infortunio sul lavoro occorso ad un
lavoratore dipendente della ditta appaltatrice il quale, nel mentre era
intento
alla pulizia
ed alla tinteggiatura di alcuni locali, è caduto da una scala sulla
quale si
trovava da un’altezza di circa due metri riportando un trauma cranico
encefalico con frattura a seguito del quale è derivata una malattia
giudicata
guaribile in oltre quaranta giorni. Dalle indagini era emerso che il
giorno
dell’infortunio l’appaltatore aveva accompagnato il lavoratore,
cittadino non
ancora regolarizzato in Italia né assunto ufficialmente, nel capannone
dove poi
è successo l’infortunio e che la scala,
fornita dal committente il quale aiutava anche il lavoratore nelle sue
operazioni, era risultata semplicemente appoggiata ad una trave e priva
di
tutti i presidi di sicurezza necessari. Ai due imputati veniva
attribuita la
titolarità della posizione di garanzia in considerazione della palese
violazione di quanto previsto dall’art. 19 del D. P. R. 27/4/1955 n. 547
in materia di sicurezza delle scale, e, più in generale, dall’art. 35
comma 1 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 con riferimento agli obblighi del
datore
di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate
al
lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza sul lavoro.
Il ricorso e le decisioni della Corte di
Cassazione
Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione.
Il committente,
da parte sua, ha sostenuto la tesi difensiva secondo la quale
l’infortunato
aveva ottenuto l’incarico di eseguire i lavori di pitturazione proprio
il
giorno in cui si era verificato l'incidente e che la tinteggiatura del
soffitto
del capannone era stata una sua iniziativa del tutto estemporanea ed
imprevedibile in quanto lo stesso avrebbe dovuto svolgere opere di manutenzione
e tinteggiatura esclusivamente sulle pareti raggiungibili con il
pennello e con
il rullo e non già sul soffitto. Secondo lo stesso committente, inoltre,
il
lavoratore non era caduto
dalla scala per inidoneità della scala medesima, che dopo la caduta era
stata
rinvenuta appoggiata alla parete, ma perché lo stesso era stato colto da
malore. L’appaltatore, dal canto suo, ha sostenuto di non aver dato
disposizioni all’infortunato di procedere alla pulitura del soffitto ma
che le
stesse erano state impartite dal coimputato.
I ricorsi sono stati rigettati perché ritenuti entrambi infondati. In
merito
alle motivazioni addotte dal committente
la suprema Corte ha fatto presente che la Corte di Appello aveva già
escluso
che l'iniziativa di salire sulla scala
al fine di tinteggiare il soffitto del capannone fosse stata assunta
estemporaneamente ed imprevedibilmente dal lavoratore proprio quel
giorno in
cui si verificò l'incidente ed ha invece ritenuto che i due imprenditori
si fossero
accordati perchè il giovane svolgesse le opere di tinteggiatura,
iniziate tra
l’altro qualche giorno prima dell'infortunio. Lo stesso metteva in
evidenza che
siffatte conclusioni erano state fondate sulle testimonianze rese sia
dalla
persona offesa che dall’ispettrice della ASL, intervenuta nella
immediatezza
dei fatti, nonché sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso imputato
in
dibattimento. Per quanto riguarda, invece, la posizione dell’appaltatore
la Sez. IV ha posto in evidenza che, al di là della esistenza
contestata della
violazione della normativa in tema di sicurezza
delle
scale, all'imputato era stato contestato anche di non avere fornito
il lavoratore di altre attrezzature adeguate (articolo 35, comma 1 del
D. P. R.
n. 626/1994), tra le quali certamente rientra il rullo risultato
inidoneo a
raggiungere l'altezza del soffitto.
Ciò che la Corte di Cassazione ha ritenuto importante al fine di
individuare la
responsabilità del committente
è che “in materia di normativa
antinfortunistica l'obbligo del datore di lavoro di garantire la
sicurezza nel
luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell'impresa hanno
prestato la
loro opera, quale che sia stata la forma utilizzata per lo svolgimento
della
prestazione”. “E' di decisivo
rilievo, in proposito”, ha sostenuto la suprema Corte, “il
disposto dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale, il datore
di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque
costituito
garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità
morale di
quanti prestano la loro opera nell'impresa, con l'ovvia conseguenza che,
ove
egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente
gli
viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p.,
comma 2”. “Tale obbligo”, ha proseguito la Sez. IV, “è
di così ampia portata che non
può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore
subordinato, di
un soggetto a questi equiparato (cfr. Decreto del Presidente della
Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, articolo 3, comma 2) o, anche, di persona
estranea
all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra
l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di
sicurezza”.
“Le norme antinfortunistiche” ha
sostenuto ancora la Sez. IV, “non sono dettate soltanto per la tutela
dei lavoratori, ossia per
eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni
nell'esercizio della
loro attività, ma sono dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di
tutti
coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi
sono
macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla
legge,
possono essere causa di eventi dannosi. Ciò, tra l'altro, dovendolo
desumere
dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 4, comma 5,
lettera
n), che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore
di
lavoro ‘prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione
o
deteriorare l'ambiente esterno’, dimostra che le disposizioni
prevenzionali
sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli
estranei al
rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente
lavorativo,
a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il
titolare
dell'impresa (cfr. anche, Sezione 4, 24 giugno 2008, Ansalone ed
altro)”.
La Sez. IV ha riconosciuto nella circostanza, in particolare, la
responsabilità
del committente in quanto lo stesso ha consentito l'inizio dei lavori in
condizioni
di pericolo per la presenza in cantiere
di attrezzature non idonee per l'esecuzione dei lavori oltre al fatto di
essersi ingerito ed essere intervenuto a dettare istruzioni ed a
controllare
direttamente l'attività dei lavoratori nell'esecuzione delle opere
appaltate di
ripulitura e tinteggiatura del capannone in cui si è verificato
l'incidente.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, infine, infondato il ricorso anche
dell’appaltatore in quanto lo stesso nella circostanza aveva assunto una
posizione di garanzia nei confronti dell’infortunato per essersi
sostanzialmente
avvalso della sua prestazione per l'esecuzione del contratto di appalto
con il conseguente obbligo di dover provvedere alla tutela
dell'integrità
fisica del lavoratore. Giustamente, infine, secondo la Sez IV è stato
contestato all’appaltatore dai giudici di
merito di essersi avvalso per l'esecuzione delle opere oggetto
dell’appalto stesso
di un lavoratore, pur non regolarmente assunto, senza fornire al
medesimo
dettagliate informazioni sui rischi
specifici e senza collaborare all'attuazione delle misure di
prevenzione e
protezione dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della sua
prestazione.
Corte
di
Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 37840 del 25 settembre
2009
- Pres. Brusco – Est. Piccialli – P.M.
Montagna - Ric. V. A. e Z. C. - Le disposizioni antinfortunistiche
devono
essere considerate emanate nell’interesse anche di persone
occasionalmente
presenti nell’ambiente di lavoro ed a prescindere dal rapporto di
dipendenza
con il titolare dell’impresa.
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