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Lucerna, 23 Mag -
Suva,
istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, ha
prodotto diversi documenti relativi alla prevenzione degli incidenti nell’uso
di macchine e
attrezzature
di vario tipo, ad esempio le
presse.
Con questo documento che presentiamo l’Istituto si pone il
problema della pianificazione della sicurezza aziendale a partire dall’acquisto sicuro di una nuova macchina.
Acquistare
una nuova macchina è infatti un investimento impegnativo che apre un
periodo di cambiamenti: bisogna far posto al nuovo macchinario e
formare
i lavoratori che dovranno utilizzarlo. Ma siamo sicuri che anche nel
processo di acquisto si tiene conto della sicurezza?
Il documento ricorda che in Svizzera se si acquista una
nuova
macchina
o nuovo impianto nuovo “da un fabbricante o importatore svizzero, provare la
sua sicurezza è semplice. Infatti, il responsabile dell’immissione in commercio
è tenuto per legge a fornire assieme alla macchina anche una
dichiarazione di conformità. Questa
attesta che la macchina è conforme ai requisiti della
Direttiva
macchine 2006/42/CE. Egli deve fornire anche le istruzioni per l’uso nella
lingua richiesta”.
Diversa è invece la situazione “se la macchina viene
importata direttamente o se si tratta di una costruzione propria; in questi
casi la responsabilità in merito alla sicurezza e al manuale di istruzioni
spetta al datore di lavoro”.
Vediamo le regole
per l’acquisto in Svizzera di una macchina nuova o di una quasi macchina nuova
in relazione all’immissione in commercio/la messa in servizio sicura.
Acquisto da un
responsabile dell’immissione in commercio svizzero
Il “responsabile dell’immissione in commercio deve fornire
una dichiarazione di conformità o di incorporazione e le istruzioni per l’uso o
l’assemblaggio” (la “dichiarazione di incorporazione” viene “rilasciata per le
quasi-macchine
che vengono incorporate in altre macchine”).
Il datore di lavoro deve:
- “accertarsi che
la
macchina,
prima della messa in servizio, non presenti carenze evidenti;
- verificare se
sono presenti la dichiarazione di conformità o di incorporazione e le
istruzioni per l’uso o per l’assemblaggio”.
Acquisto all’estero
(importazione diretta)
Il datore di lavoro “deve accertarsi che:
- siano presenti la
dichiarazione di conformità o di incorporazione e le istruzioni per l’uso o
l’assemblaggio;
- non ci siano
carenze evidenti.
In mancanza dei primi due documenti, spetta al datore di
lavoro provvedere alla prova della sicurezza e a fornire le istruzioni per
l’uso”.
Costruzione propria
Il datore di lavoro
deve “costruire la macchina secondo i requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute (
allegato
I della
DM).
Inoltre deve disporre della valutazione dei rischi e del fascicolo tecnico e
delle istruzioni per l’uso, nonché rilasciare la dichiarazione di conformità”.
Ai datori di lavoro elvetici il documento di Suva
consiglia di inserire alcune specifiche clausole nei contratti d’acquisto.
In caso di
integrazione
di una macchina/un impianto con una nuova macchina, “bisogna comprovare nuovamente che si tratta
di un impianto o di un
macchinario
sicuro”.
Questi i requisiti per l’immissione in commercio/la messa in servizio sicura:
- “devono essere
presenti le dichiarazioni di conformità delle singole macchine;
- bisogna fornire
la prova della sicurezza per le interfacce tra la macchina vecchia e la nuova,
ad es. con una
valutazione
dei rischi secondo la norma SN EN ISO 12100;
- bisogna adottare
e documentare le misure di protezione per le interfacce. le misure devono
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
indicati nell’allegato I della
Direttiva
macchine 2006/42/CE;
- bisogna preparare
le istruzioni per l’uso relative a tutto l’impianto (non bastano i manuali
relativi alle singole macchine)”.
Quando si acquista una
macchina d’occasione, ogni
datore
di lavoro deve accertarsi che vengano forniti i seguenti documenti:
- “la dichiarazione
di conformità o una ‘prova della sicurezza’ di altro tipo;
- il manuale d’uso
attuale”.
In particolare le
macchine
d’occasione “messe per la prima volta in commercio dopo il 1° gennaio 1997
devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute contenuti nell’allegato I della Direttiva Macchine in vigore all’epoca”.
In conclusione ai datori di lavoro, capi azienda e
acquirenti si ricorda che
acquistando
macchine sicure, si può contribuire a proteggere la vita e la salute dei
dipendenti; e nel contempo si possono evitare “costosi
adattamenti
che spesso si rivelano necessari sulle macchine che presentano delle lacune a
livello di sicurezza”.
Inoltre per legge “il datore di lavoro deve provvedere
affinché nella sua azienda siano utilizzate solo
macchine
sicure. La conformità alle norme di sicurezza deve essere sempre
comprovata.
Se si verifica un
infortunio e viene disposta un’indagine penale, potendo dimostrare che i
macchinari in dotazione sono
conformi
alle norme di sicurezza si è meglio tutelati giuridicamente”.
Senza dimenticare che una “
macchina conforme alle norme di sicurezza soddisfa i
requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela salute indicati nell’allegato I della
Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questi requisiti si applicano alle macchine
messe in circolazione dal 1997 e sono vincolanti anche in Svizzera”.
N.B.: Gli eventuali
riferimenti normativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà
svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutte
le aziende.
FG