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Anno 11 - numero 2081 di mercoledì 14 gennaio 2009

I quesiti sul decreto 81/08: autocertificazione e valutazione dei rischi


Chiarimenti sull’autocertificazione della valutazione dei rischi delle piccole aziende. È obbligatorio compilare il DVR? Esistono modelli prestampati? A cura di G. Porreca.

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Sull’obbligo di autocertificare la valutazione dei rischi nelle piccole imprese. Come deve essere redatto questo documento? Esistono modelli prestampati? A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).


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Quesito
L’oggetto della domanda è l’autovalutazione dei rischi che può essere fatta nelle microaziende. Quale è l'importanza di tale autovalutazione e cosa mi fa capire che ho valutato i rischi in azienda? In realtà il DVR dovrebbe essere fatto per tutte la aziende, o mi sbaglio? Per dichiarare inoltre di aver fatto tale autovalutazione dei rischi esistono modelli prestampati?
 
Risposta
Lei dice: io dichiaro di aver fatto l’autovalutazione dei rischi in quanto lo posso fare, essendo datore di lavoro di una microimpresa, e poi si interroga su che valore ha questa dichiarazione e come può fare a capire di aver valutato i rischi presenti in azienda.
 
I termini della faccenda vanno invertiti nel senso che lei, per prima cosa, deve effettuare una valutazione effettiva dei rischi presenti nella sua attività lavorativa, così come devono farlo, ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’ex D. Lgs. n. 19/9/1994 n. 626 e degli articoli 17 comma 1 e 28 comma 1 del subentrato D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutte le aziende aventi anche un solo lavoratore dipendente o ad esso equiparato, affidando la valutazione stessa, se non è in grado di farla, a tecnici competenti interni o esterni alla sua azienda, e poi, se si trova come si trova  nelle condizioni previste dall’art. 29 comma 5 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori), invece di compilare, a conclusione della valutazione, la relazione sui risultati della valutazione contenente tutti gli elementi indicati nell’art. 28 comma 2, può usufruire, ai sensi dell’art. 29 comma 5, della possibilità di autocertificare di averla fatta, a meno che non svolga particolari attività comportanti particolari rischi indicate nell’art 31 comma 6 lettere a), b), c), d) e g), fornendo comunque in essa precise indicazioni sui rischi individuati e valutati e sulle modalità adottate per la valutazione medesima, documentazione da tenere in azienda a disposizione degli organi di vigilanza nell’ambito di una loro eventuale vigilanza ispettiva.
 
Quindi in sintesi è la redazione del documento di autocertificazione di aver fatto la valutazione dei rischi che il legislatore consente alle aziende che occupano fino a dieci lavoratori e non anche assolutamente di non fare la valutazione dei rischi medesima che è obbligatoria per tutti ed è il perno insostituibile della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali  nei luoghi di lavoro.
 
Per quanto riguarda, infine, la modulistica si fa presente che non esistono modelli prestampati per la compilazione dell’autocertificazione di avere effettuata la valutazione dei rischi. Una ulteriore agevolazione che il D. Lgs. n. 81/2008 ha, inoltre, previsto con l’art. 29 comma 6 e che sarà concessa alle aziende che occupano fino a 50 lavoratori, è quella che la suddetta valutazione potrà essere fatta sulla base di procedure standardizzate che dovranno essere fissate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro entro e non oltre il 31 dicembre 2010.



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Commenti alla pagina.

Autore: tiziana17/11/2009 (14:12)
Sono amministratore e socio di una società srl di servizi integrati per la medicina, non ho dipendenti, solo collaboratori esterni. Devo essere in possesso dell'autocertificazione in materia di sicurezza sul lavoro? Devo obbligatoriamente seguire un corso anche se on line, per avere l'autocertificazione?
Grazie
Tiziana
Autore: paolo02/05/2009 (12:51)
Premesso che tutti i lavoratori, nessuno escluso, debbano essere tutelati,e tutte le misure debbano essere prese e tendere a questo fine. A me sembra che molti degli adempimenti siano inutili e forse sarebbe meglio spendere il tempo e il denaro per la prevenzione e la formazione al fine del raggiungimento delle mete ed evitare qualsiasi infortunio.
Autore: valerio06/02/2009 (11:32)
Quindi in base alla sua risposta la VDR per le aziende è rinviata al 2010?
la ringrazio in anticipo
Autore: Paolo14/01/2009 (10:50)
la lettura del quesito e dei relativi commenti mi ha fatto sorgere un interrogativo. se il datore di lavoro ha la facoltà di autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi, potrebbe ciò sostituire la certificazione di data certa? mi spiego meglio. per le aziende fino a 10 dipendenti, la data del DVR esistente può essere "certificata" in autodichiarazione dal DdL?
ringrazio e saluto
Autore: claudio14/01/2009 (09:11)
L'ing. Porreca, in risposta al quesito, afferma, a mio giudizio, in maniera non corretta, quanto segue:
1) che la valutazione dei rischi aziendali, se non è in grado di farla il datore di lavoro, lo stesso si può avvalere di tecnici competenti interni o esterni alla sua azienda.
La legge dice (art. 17 - comma 1 - lettera a) cha la valutazione dei rischi la deve fare il solo datore di lavoro in collaborazione con l'RSPP ed il medico competentre (art. 29 - comma 1 -lettera a).-
2)La legge dice che il datore di lavoro può autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 - comma 5 con la redazione di una dichiarazione da tenere in azienda. Non dice quindi, la legge, che il datore di lavoro deve altresì fornire, comunque, in essa, precise indicazioni sui rischi individuati e valutati e sulle modalità adottate per la valutazione medesima in azienda. Domando, quindi, quale sanzione possono comminare degli organi di vigilanza se detta autocertificazione non' è particolareggiata come afferma l'ing. Porreca?

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