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I quesiti sul decreto 81: il DdL che svolge compiti di RSPP
Sui requisiti professionali del datore di lavoro nel caso di svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione. A cura di G. Porreca.
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Commento a
cura di G. Porreca. Quesito L'articolo 34 è chiaramente una
agevolazione a favore delle ditte di piccole dimensioni ma si deve intendere in
totale deroga di quanto sancito dal precedente articolo 32 e quindi a
prescindere dalla capacità professionali del datore di lavoro oppure come
facoltà per quella quota di datori di lavoro in possesso di capacità e
requisiti? Le 16 ore di corso sono titolo sufficiente per svolgere tale
compito?
Risposta Il legislatore nell’imporre con l’art. 31 del D.
Lgs.
9/4/2008 n. 81 la istituzione in ogni azienda di un servizio di
prevenzione e protezione che deve svolgere i compiti indicati nell’art.
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dello stesso decreto legislativo ha previsto la possibilità da parte del
datore
di lavoro, a seconda della entità e della natura della propria azienda,
di
scegliere se istituire un servizio interno od esterno oppure di
ricorrere alla
facoltà di svolgere direttamente tali compiti se la sua azienda rientri
fra
quelle indicate nell’allegato II del decreto medesimo. Con il successivo
articolo 32 il legislatore ha inteso altresì fissare le capacità da
richiedere
e che devono possedere gli addetti ed i responsabili dei servizi di
prevenzione
e protezione interni ed sterni e regolamentare con l’art. 34 il
cosiddetto
servizio svolto direttamente da parte dello stesso datore di lavoro.
Si fa osservare che le disposizioni contenute nell’art. 32 fanno
riferimento ai
servizi di prevenzione e protezione “interni
ed esterni” alle aziende e che le capacità ed i requisiti
professionali in
esso indicati sono richiesti per i componenti dei servizi stessi. A tali
componenti con lo stesso articolo viene richiesto altresì il possesso di
determinati titoli di studio (comma 2) o di esperienza pregressa (comma
3)
nonché di adeguata formazione (comma 4) e di aggiornamento
(comma 6).
Per i datori di lavoro che invece abbiano optato potendolo per lo
svolgimento diretto il legislatore ha instaurato un altro regime
per quanto riguarda la loro formazione imponendo agli stessi la
frequenza di
corsi che al momento, in attesa della emanazione di appositi decreti che
dovranno regolamentare la formazione stessa, fanno riferimento al
Decreto del
Ministero del Lavoro del 16/1/1997 con il quale furono fissati la durata
ed i
contenuti di tali corsi. A questi datori di lavoro non è stato
richiesto, in
virtù di una agevolazione che si è voluto concedere agli stessi, il
possesso di
requisiti di capacità e professionalità come è stato fatto per gli
addetti al
servizio di prevenzione e protezione ed a proposito si rammenta che con
il
corrispondente art. 10 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626,
ora
abrogato dal D. Lgs. n. 81/2008, ai datori di lavoro che intendevano
optare per
lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione era
stata
richiesta la trasmissione all’organo di vigilanza competente per
territorio
oltre che della attestazione della frequenza dei corsi di formazione
anche di
una autodichiarazione attestante la capacità di svolgere i compiti
stessi del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Ora con il D. Lgs. n. 81/2008, alla luce delle semplificazioni apportate
alle
varie procedure, è stata abrogata la trasmissione di tale
autodichiarazione
così come è stata abrogato l’invio da parte dei datori
di
lavoro della documentazione attestante la frequenza ai corsi di
formazione nel caso dello svolgimento diretto dei compiti del servizio
di
prevenzione e protezione ma comunque si ritiene, in risposta al quesito
formulato, che per gli stessi non sia obbligatorio il possesso dei
requisiti
professionali già richiesti per gli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni e che quindi perché gli stessi possano
svolgere
direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione sia
sufficiente
al momento la frequenza di quel corso di formazione
della durata di 16 ore regolamentato dal Decreto del Ministero del
Lavoro del
16/1/1997.