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I quesiti sul decreto 81: l’aggiornamento periodico del DdL RSPP

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

31/03/2010

Chiarimenti circa l’obbligo di aggiornamento formativo per il datore di lavoro che svolge compiti di RSPP. A cura di G. Porreca.

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Chiarimenti circa l’obbligo di aggiornamento formativo per il datore di lavoro che svolge compiti di RSPP. A cura di G. Porreca.

A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito
Desideravo avere dei chiarimenti circa l'articolo 34 comma 3 sull'obbligo da parte del datore di lavoro di frequentare i corsi di aggiornamento. Un datore di lavoro e RSPP che ha frequentato il corso di 16 ore nel 2002 deve in base all'articolo indicato effettuare l'aggiornamento periodico come un normale RSPP e per un numero di ore di aggiornamento nei 5 anni dipendenti dal codice ATECO della sua attività o non è tenuto a frequentare alcun aggiornamento come sostenuto da qualche associazione di categoria?
 


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Risposta
Il dubbio espresso nel quesito deriva dalla opinione molto diffusa e non strettamente corretta che il datore di lavoro che ha optato per lo svolgimento diretto del compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, è il responsabile del proprio servizio di prevenzione e protezione. A rigore il datore di lavoro che ha inteso avvalersi della suddetta facoltà non ha istituito un vero e proprio servizio di prevenzione e protezione  ma ha deciso di svolgere lui direttamente i compiti che il legislatore ha assegnato a tale servizio e consistenti, secondo quanto indicato nell’art. 33 dello stesso decreto legislativo, nella:
 a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
 c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 d) proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 f) fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'articolo 36.

Per quanto riguarda poi la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro sono stati istituiti dalle norme, per le due scelte prospettate, due diversi e distinti regimi e precisamente nel primo caso, quello dello svolgimento diretto, la formazione è stata regolamentata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto del 16/1/1997 e consiste nella frequenza di un corso della durata minima di sedici ore comune a tutti i settori di attività e con i contenuti di seguito indicati:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Le modalità ed i contenuti della formazione nel secondo caso, invece, quello della istituzione di un vero e proprio servizio di prevenzione, interno o esterno all’azienda che sia, sono stati individuati, su esplicita richiesta del legislatore, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito di due accordi raggiunti uno il 26/1/2006 e l’altro il 5/10/2006 con i quali sono stati individuati 9 macrosettori di attività e sono stati istituiti tre moduli di formazione due dei quali, i moduli A e B, destinati sia ai RSPP che agli ASPP ed il terzo, il modulo C, riservato esclusivamente alla figura del RSPP.
Per quanto riguarda l’aggiornamento per i RSPP e gli ASPP  è stata la stessa Conferenza Stato Regioni che nell’accordo del 26/1/2006 ha fissato nel punto 3 le modalità ed i contenuti della stessa individuando due gruppi di macrosettori ATECO della durata corrispondentemente di 60 e di 40 ore. Per i datori di lavoro, invece, che hanno optato per lo svolgimento diretto l’aggiornamento è stato previsto dall’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale tutta la materia della formazione dei datori di lavoro dovrà essere rivista  nell’ambito di un ulteriore accordo Stato Regioni il quale dovrà anche stabilire le nuove modalità ed i nuovi contenuti sia per la formazione che per l’aggiornamento di quei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti dei servizi di prevenzione e protezione. Lo stesso art. 34 al comma 2 ha tenuto a precisare che, fino a quando non vengono stabilite le nuove regole, permane la validità dei corsi svolti secondo le indicazioni del citato decreto del 16/1/1997.

Ciò premesso ed inquadrato si conclude, in risposta al quesito formulato, che il datore di lavoro che ha optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione deve sì aggiornarsi ma non seguendo le modalità fissate dall’accordo Stato-Regioni citato del 26/1/2006, che riguarda come già detto i RSPP e gli ASPP, ma secondo le modalità che fisserà l’ulteriore accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato Regioni previsto dall’art. 34 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008. Dalla lettura dell’art. 34 deriva, infine, che per quanto riguarda l’aggiornamento dei datori di lavoro nel caso di svolgimento diretto, pur avendo il D. Lgs. n. 81/2008 fissato l’obbligo di tale aggiornamento, lo stesso sarà praticamente operativo solo dopo che la materia sarà regolamentata dalla suddetta Conferenza Stato Regioni.






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31/03/2010 (10:54)
l'aggiornamento è obbligatorio: lo dice il legislatore.
ciascuno datore d lavoro/RSPP scelga liberamente come tenere aggiornata la propria formazione in modo sufficiente ed adeguato, per ora: poi il legislatore darà indicazioni più precise.

ciò non toglie che
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma.

ovvero, ripetiamo, l'aggiornamento è obbligatorio
e i contenuti devono rispettare quanto definito dal DM 16 gennaio 1997.

buon lavoro giacomo calvi

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