Quali sono gli
obblighi cui datori di
lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dispositivi
di
Protezione Individuali?
Con riferimento al quesito formulato, si forniscono le seguenti
indicazioni
sulla normativa che regola in via generale la materia.
La normativa in tema di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) è
regolata agli articoli 74 e seguenti del
decreto
legislativo
9 aprile 2008, n. 81.
In particolare, ai sensi dell’art. 79, l’elemento di riferimento per
l’applicazione dell’obbligo dell’uso dei
DPI
è l’allegato VIII del medesimo testo normativo.
La normativa citata pone degli obblighi in materia di uso dei DPI sia in
capo
al datore di lavoro che ai lavoratori, prevedendo, all’art. 75, che i
DPI
devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del
lavoro, e che, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lettere c) e d), gli
stessi
devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
e
poter essere utilizzati dall’utilizzatore secondo le sue necessità.
Ai sensi dell’art. 78, comma 2 e dell’art. 20, comma 2, lett. d),
inoltre, il
corretto uso dei DPI nei casi in cui questo sia previsto costituisce un
obbligo
per i lavoratori, la cui violazione è sanzionata.
Si fa comunque presente che, ove le attività lavorative svolte
nell’azienda
presso la quale il lavoratore presta la sua attività rientrino nel campo
di
applicazione del Titolo VI del citato D.Lgs. 81/2008 recante “
Movimentazione
manuale
dei carichi”, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi dell’art. 168, comma 1,
lettera
d), che richiama espressamente l’art. 41 del medesimo testo normativo.
Ai sensi della normativa citata, il lavoratore può chiedere di essere
sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1, lett. b), che
verrà
effettuata qualora la stessa sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Occorre, in materia, specificare che, ai sensi del successivo articolo
42, il
datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge
12
marzo 1999, n. 68, in relazione al giudizio di idoneità o meno alla
mansione
specifica, attua le misure indicate dal
medico
competente e, qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla
mansione
specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione
compatibile
con il suo stato di salute.
ALLEGATO VIII
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI
Protezione
dei capelli
I lavoratori che operano o che transitano presso organi in
rotazione
presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o
materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia
di
protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo
completo.
Protezione
del capo
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo
per
caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque
pericolosi
devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono
essere
provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza
altra
protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi
del sole.
Protezione
degli occhi
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per
proiezioni
di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque
dannosi,
devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.
Protezione
delle mani
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di
punture,
tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori
devono
essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.
Protezione
dei piedi
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono
specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di
schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature
resistenti
ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono
potersi
sfilare rapidamente.
Protezione
delle altre parti del corpo
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo
contro
rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei
mezzi di
difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.
Cinture
di sicurezza
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta
dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro
pozzi,
cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti
di
adatta cintura di sicurezza.
Maschere
respiratorie
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni
pericolose di
gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere
respiratorie
o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente
accessibile e noto ai lavoratori.
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