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Linee guida per verificare la conformità delle schede di sicurezza

Linee guida per verificare la conformità delle schede di sicurezza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

26/02/2016

La Regione Lombardia approva con decreto le linee guida e una checklist per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei regolamenti REACH e CLP. Focus su quando deve essere fornita una SDS.

 
Milano, 26 Feb – In  Regione Lombardia – con riferimento alla delibera di Giunta regionale n. IX/1534 del 6 aprile 2011 relativa al recepimento dell’Accordo Stato-Regioni concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 ( Regolamento REACH) – continua la pubblicazione di  documenti utili sia alle aziende per un’idonea applicazione dei regolamenti europei sulle sostanze chimiche che alle Agenzie di Tutela della Salute (ex ASL) per le attività ispettive correlate.

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Rischio chimico - 3 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008
 
In particolare con il recente Decreto n. 977 del 16 febbraio 2016, la Regione Lombardia ha approvato il documento “Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)”, un documento elaborato dal Laboratorio regionale “Rischio Chimico”, nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale SSL, e validato nella riunione di Cabina di Regia del 3 dicembre 2015. E lo ha approvato perché il documento costituisce uno “strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo linee di indirizzo per la verifica della conformità delle SDS ai Regolamenti REACH e CLP sia alle imprese, ovvero ai fornitori di sostanze o miscele, sia alle ATS che le controllano”.
 
In particolare la checklist allegata al decreto permette di controllare una scheda dati di sicurezza (SDS) sia in termini di “presenza delle informazioni” sia, laddove possibile, in “termini di correttezza e coerenza tecnico-scientifica dei contenuti”. E alcune colonne della checklist permettono poi di evidenziare rispettivamente aspetti “non applicabili” e “non controllati”. E sono infine riportate nella lista anche alcune verifiche effettuabili quando si ritiene opportuno un approfondimento.
 
La checklist ricorda innanzituttoquando deve essere fornita una scheda dati di sicurezza.
 
Infatti ai sensi dell'articolo 31, par. 1 del Regolamento REACH il fornitore di una sostanza o di una miscela “trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II dello stesso Regolamento:
a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP;
b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del REACH;
c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)”.
Si segnala che nei casi previsti dall’art. 31 par.1 del Regolamento REACH la scheda dati di sicurezza è “fornita entro la data di fornitura della sostanza o miscela e rinviata ai destinatari ad ogni suo aggiornamento, prescritto dall‘art. 31 par. 9 del Regolamento”.
 
Inoltre ai sensi dell'articolo 31, par. 3 del Regolamento REACH il fornitore “trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:
a) in una concentrazione individuale pari o superiore all’1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure
b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); oppure
c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro”.
 
E si segnala, infine, che l'obbligo di fornire una SDS su richiesta “è stabilito anche nel Regolamento CLP, nel cui allegato II, al punto 2.10 ‘Miscele non destinate alla vendita al pubblico’, si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull’etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:
a) ≥ 0,1 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2, oppure
b) ≥ 0,01 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A, oppure
c) ≥ un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico inferiore a 0,1 %, oppure
d) ≥ 0,1 % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento; o
e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale di ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose: classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro”
 
L’indice della checklist:
 
INTRODUZIONE
QUANDO DEVE ESSERE FORNITA UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA
 
REQUISITI GENERALI SDS
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
SEZIONE 5: Misure antincendio
SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
SEZIONE10: Stabilità e reattività
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
SEZIONE 16: Altre informazioni
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: Roberto Termini - likes: 0
26/02/2016 (09:09:14)
Ma CHI deve compilare la check-list (solo 38 pagine...)?
E quando l'ha compilata cosa ne fa? A chi la manda?
Mi deve essere sfuggito qualcosa...
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
26/02/2016 (09:30:19)
A parte la lunghezza della check-list, non viene detto cosa succede nel caso la SDS, o la eSDS, non siano a posto.
Ovvero: le sanzioni (pesanti, almeno in termini di quattrini)
Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0
26/02/2016 (14:43:52)
La lista di controllo e' un utile strumento per gli organi di vigilanza.
Ai dubbi espressi, posso rispondere che il comma 4 dell'articolo 13 del DLGS 65/2003, obbliga chi immette sul mercato un preparato a fornire all'utilizzatore tutte le informazioni necessarie per la tutela dei lavoratori. Lo stesso dev'essere fatto ai sensi del comma 4 dell'articolo 223 del DLGS 81/2008.
Pertanto, l'utilizzatore deve segnalare le inadempienze all'organo di vigilanza, che adottera' (si spera) le azioni di controllo e sanzionatorie necessarie, come previsto nel comma 4 dell'articolo 13 descritto.
Rispondi Autore: gianni furlani - likes: 0
26/02/2016 (14:46:41)
scusate, come faccio a vedere la check list e le linee guida ?
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
26/02/2016 (14:48:46)
Segnalo che sarebbe ora di parlare in termini di REACH e CLP!
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0
27/02/2016 (19:24:39)
"Il presente documento, elaborato dal Laboratorio di approfondimento Rischio Chimico (omissis... nda: reg lombardia)ha la finalità di fornire agli operatori (ispettori ATS e similari) del controllo ...omissis... uno strumento per la verifica della conformità delle schede dati di sicurezza."
Perfetto ora che hanno fornito loro (ispettori; sarebbe meglio medici del lavoro delle ATS, che scaricare sempre sugli ispettori on the road non va benissimo) lo strumento si mettano a lavorare.
Direi che le imprese possono astenersi dalla verifica della esattezza della SdS, sarebbe ora di farla finita con tali impegni scaricati, ad cazzum, ai datori di lavoro. Elaborare le SdS è un obbligo del produttore? Bene, lo faccia e ne risponda.
Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0
02/03/2016 (12:15:45)
A proposito della lista di controllo per le schede di sicurezza preparata dalla Regione Lombardia, segnalo l'analogo strumento (che ritengo piu' autorevole) dell'ECHA il cui link non e' pubblicabile a causa della policy di Puntosicuro. Basta cercare echa safety data sheets checklist.
Resto sempre dell'opinione che le Regioni dovrebbero occuparsi della vigilanza e non della duplicazione di linee guida, leggi ed altri atti di indirizzo, invece degli organismi preposti, magari sovra nazionali.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
04/03/2016 (09:03:52)
Grazie Reg. Lombardia, che anzichè vigilare fai altre carte....

Il profondo supporto delle Regioni alla Sicurezza....

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