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Il regolamento Reach: gli obblighi dei rappresentanti esclusivi

Il regolamento Reach: gli obblighi dei rappresentanti esclusivi
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

04/03/2016

Le imprese esterne allo spazio economico europeo possono nominare un rappresentante esclusivo che si assume i compiti e le responsabilità che spettano agli importatori per la conformità con il regolamento REACH.

Helsinki, 4 Mar – In questi mesi PuntoSicuro, anche in relazione alle modifiche intervenute dopo il  primo giugno 2015 relativamente al regolamento CLP e alla  classificazione delle miscele, ha più volte affrontato nei suoi articoli il tema degli adempimenti, in materia di sicurezza chimica, relativi ai regolamenti europei.
In particolare sono stati presentati i compiti di alcuni attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico – i  fabbricanti e gli importatori - in relazione a quanto richiesto dal  Regolamento n. 1907/2006 (Regolamento REACH) e a quanto contenuto nello spazio web dell’ Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) dedicato alle  piccole e medie imprese (PMI).

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Oggi affrontiamo, sempre con riferimento a quanto indicato nel sito ECHA, le specificità, le responsabilità e i compiti del rappresentante esclusivo.
 
Infatti le imprese che hanno sede al di fuori del SEE – lo “Spazio Economico Europeo” comprende gli Stati membri dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia – “possono nominare un rappresentante esclusivo stabilito in Europa che si assume i compiti e le responsabilità che spettano agli importatori al fine di garantire la conformità con il regolamento REACH”.
E questa procedura permette dunque di “semplificare l'accesso dei loro prodotti al mercato del SEE, assicurare l'approvvigionamento e ridurre le responsabilità degli importatori”.
 
Chi può essere un rappresentante esclusivo?
 
Il rappresentante deve:
- “essere una persona fisica o giuridica materialmente stabilita nel SEE;
- disporre di conoscenze sufficienti nella manipolazione pratica delle sostanze, nonché delle informazioni ad esse connesse;
- essere nominato d'intesa con un fabbricante, un formulatore o un produttore di articoli, non stabilito nel SEE;
- essere responsabile dell'adempimento delle prescrizioni di legge per gli importatori ai sensi del regolamento REACH”.
 
Inoltre si segnala che i rappresentanti esclusivi “possono rappresentare più fornitori non stabiliti nel SEE, ma devono mantenere separate le informazioni relative a ciascuno di essi”.
E le società che non sono stabilite nel SEE “devono informare gli importatori della stessa catena di approvvigionamento della nomina di un rappresentante esclusivo”. In questo caso tali importatori “vengono quindi considerati utilizzatori a valle ai sensi del REACH”.
 
Non si è invece rappresentanti esclusivi se:
- il fornitore “non stabilito nel SEE è un distributore”;
- si agisce “unicamente in qualità di rappresentante terzo nel processo di condivisione dei dati del REACH”.
 
Cosa deve fare il rappresentante esclusivo?
 
Deve “rispettare gli obblighi di registrazione degli importatori e requisiti supplementari specifici per il ruolo di rappresentante esclusivo”.
 
Riprendiamo dunque quanto detto anche per altri attori della catena di approvvigionamento in relazione alla predisposizione ed effettuazione di una registrazione.
 
Ricordando il principio "no data, no market" (commercializzazione solo previa disponibilità dei dati), occorre dunque registrare la sostanza all'ECHA.
In particolare è necessario “fornire informazioni sulle proprietà e i pericoli della sostanza, nonché sul relativo uso sicuro. La quantità di informazioni richiesta dipende dal tonnellaggio importato e dai pericoli associati alla sostanza. Più il tonnellaggio e la pericolosità di una sostanza sono bassi, minore è la quantità di informazioni da fornire”.
 
Inoltre è necessario “controllare se la sostanza è stata preregistrata. Se così non fosse e sussistessero i requisiti per una preregistrazione tardiva, la registrazione deve essere effettuata entro il 31 maggio 2018. In caso contrario, occorre registrare la sostanza prima di poterla immettere sul mercato del SEE”.
Si ricorda, a questo proposito, che la registrazione “viene effettuata congiuntamente con i fabbricanti e gli importatori del SEE della stessa sostanza, con i quali è necessario condividere i dati necessari per la registrazione”.
E in particolare la procedura che i rappresentanti esclusivi e le imprese non stabilite nel SEE devono seguire “è illustrata negli Orientamenti alla registrazione e nelle pagine del sito Internet dedicate ai fabbricanti di paesi terzi”.
 
Si ricorda poi che oltre alle disposizioni specifiche per gli importatori, “occorre rispettare le seguenti disposizioni:
- fornire le informazioni agli importatori (ora utilizzatori a valle) affinché possano compilare le schede di dati di sicurezza e conservare i dati relativi agli ultimi aggiornamenti delle schede forniti nel corso dell'attività;
- predisporre e aggiornare un inventario degli importatori e del tonnellaggio importato da ciascuno di loro; su richiesta, fornire tali dati alle autorità preposte all'applicazione”.
 
Il sito si sofferma poi sulle sostanze estremamente preoccupanti.
 
Infatti l'identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante e l'inclusione nell'elenco delle sostanze candidate all'autorizzazione REACH “comporta ulteriori obblighi per i rappresentanti esclusivi e per gli importatori non stabiliti nel SEE:
- per una sostanza importata in quanto tale o come componente di una miscela occorre aggiornare la scheda di dati di sicurezza esistente. Il rappresentante esclusivo (che sia il fornitore effettivo o meno) deve documentare la fornitura della scheda di dati di sicurezza aggiornata;
- per una sostanza contenuta in un articolo importato, in determinate condizioni può essere necessario inviare una notifica all'ECHA entro sei mesi dalla sua importazione”.
 
Può essere poi necessario chiarire il proprio ruolo nel processo di autorizzazione.
 
Infatti “se si rappresenta un'impresa non stabilita nel SEE e una delle sue sostanze è inclusa nell'elenco di sostanze che richiedono un'autorizzazione, occorre informare l'impresa delle relative conseguenze per il prodotto in questione. Se non sono previste eccezioni generiche o specifiche riguardo alla procedura di autorizzazione a norma del REACH, la suddetta impresa dovrà decidere se cessare l'esportazione della sostanza nel mercato del SEE o se presentare una domanda di autorizzazione. Se l'impresa non stabilita nel SEE decide di presentare domanda di autorizzazione, può conferire al rappresentante esclusivo l'incarico di agire in suo nome”.
 
Infine si sottolinea che è necessario attenersi alle restrizioni.
 
Nel caso che i rischi che una sostanza comporta per la salute umana e per l'ambiente non siano controllabili, la sostanza può essere soggetta a restrizioni nel SEE. E queste restrizioni
possono comportare:
- “un divieto assoluto;
- una restrizione relativa alla commercializzazione e agli usi specifici o una limitazione della concentrazione della sostanza in miscele o articoli”.
Sono riportati gli esempi del divieto sull'amianto, delle restrizioni in materia di commercializzazione e uso di piombo in articoli di gioielleria e del limite sulla concentrazione di cromo esavalente nei prodotti in pelle.
 
In ogni caso, indica infine il sito ECHA, il rappresentante esclusivo deve informare l'impresa non stabilita nel SEE “quando si applica una nuova restrizione, indicando le conseguenze che essa comporta per il prodotto in questione”. E si deve documentare “la fornitura di una scheda di dati di sicurezza aggiornata che contenga informazioni in merito alla nuova restrizione”.
 
 
 
 
 
 
 
RTM
 
 
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