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Rinvio per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Attrezzature e macchine

26/01/2012

Ulteriore rinvio per l’entrata in vigore del decreto dell’11 aprile 2011 relativo alla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche.

 
Brescia, 26 Gen - Ulteriore rinvio per l’entrata in vigore del decreto dell’11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
 
È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 il Decreto Interministeriale del 20 gennaio 2012 concernente il differimento dell’entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 che la sposta di ulteriori 120 giorni:
 
Art. 1 - Modifica al decreto ministeriale 11 aprile 2011
1. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 e' modificato come segue: all'art. 6, dopo il comma 2, le parole «270 giorni dopo» sono sostituite dalle seguenti: «390 giorni dopo».
 
  
Ricordiamo che il decreto 11 aprile 2011 doveva entrare in vigore inizialmente entro 90 giorni quindi il 28 luglio 2011, in seguito era stato rinviato al 24 gennaio 2012, ed ora con questo ulteriore rinvio entrerà in vigore il 23 maggio 2012.
 
Fatto salvo l’allegato III che era valido dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il 30 aprile 2011.

 
 

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In merito al contenuto del decreto, che  risulta essere in  linea con quanto già accaduto in precedenza per le verifiche agli ascensori e impianti elettrici in cui soggetti privati operano all’interno di un regime sostanzialmente pubblico, ricordiamo quanto chiarito da Confindustria nella nota del 13 luglio 2011.
 
La Commissione ed i soggetti abilitati ad effettuare le verifiche
Viene istituita, dal Ministero del Lavoro, una Commissione (composta anche dai Ministeri dello Sviluppo economico e della salute, dall’INAIL e dalle Regioni) con il “compito, tra l’altro, di costituire ed aggiornare l’elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche (allegato III del decreto ministeriale). Una volta istituito l’elenco, Inail ed Asl potranno procedere ad istituire ulteriori elenchi di soggetti abilitati (e comunque facenti parte dell’elenco dei soggetti già abilitati dal Ministero) di cui avvalersi qualora non siano in grado di effettuare le verifiche ‘direttamente’ nel periodo previsto per legge (60 giorni per la prima verifica e 30 per le successive). Qualunque soggetto abilitato dal Ministero del lavoro può essere iscritto a domanda negli elenchi Inail o Asl. Gli elenchi sono messi a disposizione dei datori di lavoro”.
 
Prima verifica
Il datore di lavoro richiede la prima delle verifiche periodiche all’INAIL, “indicando anche il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato - presente nell’elenco INAIL - di cui intende avvalersi qualora l’ente non possa effettuare la verifica direttamente. Entro 60 giorni dalla richiesta, l’Inail può effettuare direttamente la verifica (anche mediante accordi con le ASL o con le Direzioni provinciali del Ministero del lavoro, di seguito DPL) o avvalersi del soggetto segnalato dal datore di lavoro. Trascorsi i 60 giorni senza che l’Inail abbia proceduto alla verifica il datore di lavoro può far effettuare la verifica da qualsiasi soggetto abilitato presente nell’elenco Ministeriale (non solo, quindi, dai soggetti dell’elenco INAIL) comunicando all’INAIL stesso il nominativo del verificatore”.
 
In particolare durante la prima verifica deve essere compilata la scheda tecnica di identificazione dell’ attrezzatura di lavoro (in allegato IV al DM 11 aprile 2011, sono riportate 14 schede specifiche che comprendono tutte le attrezzature presenti in allegato VII al Dlgs 81/2008).
I soggetti abilitati che “hanno svolto attività di certificazione di prodotto non potranno svolgere la prima verifica sulla specifica attrezzatura di lavoro per la quale hanno rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE (Allegato I)”.
 
Verifiche successive (periodiche)
Per le verifiche periodiche successive alla prima, per le quali è competente la ASL, il datore di lavoro richiede la verifica indicando, anche in questo caso, il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato (presente nell’elenco ASL) di cui intende avvalersi  qualora l’ente non possa effettuare la verifica direttamente. L’ASL può, quindi, entro 30 giorni, effettuare direttamente la verifica (anche mediante accordi con l’INAIL o con le DPL) o avvalersi del soggetto segnalato dal datore di lavoro. Trascorsi i 30  giorni, il datore di lavoro può far effettuare la verifica da qualsiasi soggetto abilitato presente nell’elenco Ministeriale (e, anche in questo caso, non solo dai soggetti dell’elenco tenuto dalle ASL) comunicando all’ente stesso il nominativo del verificatore”.
 
Modalità per effettuare e richiedere le verifiche
È l’allegato II del decreto che definisce le modalità per effettuare le verifiche periodiche.
Le attrezzature vengono suddivise nei seguenti gruppi:
­gruppo SC: apparecchi di sollevamento di materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;
­gruppo SP: attrezzature per il sollevamento persone: ad esempio ponti mobili, piattaforme di lavoro, ascensori, …;
­gruppo GVR (gas, vapore, riscaldamento): di questo gruppo fanno parte le attrezzature a pressione e i forni per le industrie chimiche.
Nel decreto per ogni gruppo e per ciascuna tipologia di attrezzatura vengono declinate le modalità di effettuazione delle verifiche.
 
A livello procedurale si ricorda che “successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, il datore di lavoro che mette in servizio un’ attrezzatura di lavoro indicata nell’allegato VII al DLgs 81/2008 ne deve dare comunicazione immediatamente all’INAIL, che assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro”.
Il datore di lavoro richiede all’INAIL “l’esecuzione della prima verifica, indicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima verifica, come stabilito nell’allegato VII. Per l’esecuzione della verifiche successive alla prima, il datore di lavoro richiede l’intervento della ASL, comunicando, anche in questo caso, il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per l’esecuzione della verifica”.
 
Modalità per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati
In particolare le modalità per l’abilitazione sono descritte nell’allegato III al decreto in esame, il quale “definisce:
­ le modalità di presentazione della domanda al Ministero del Lavoro, suoi contenuti e documenti richiesti;
­ la procedura di abilitazione
­ le condizioni e validità dell’autorizzazione
­ le relative verifiche”.
 
La nota sottolinea che “l’iscrizione all’elenco del Ministero del Lavoro ha validità quinquennale e può essere rinnovato a seguito di apposita istanza” e che i “soggetti pubblici o privati abilitati dovranno tenere un registro informatizzato che contenga sia copia dei verbali delle verifiche effettuate sia ulteriori dati, quali il regime in cui è stata effettuata la verifica, la data della successiva verifica periodica, il tipo di attrezzatura, etc.”.
 
Ricordiamo, per concludere, che la nota della Confindustria si occupa anche dei compensi al soggetto che effettua le verifica e dei costi dell’attività di controllo per i soggetti abilitati.
 
Ulteriori chiarimenti sono disponibili nell’articolo Il nuovo decreto sulle verifiche periodiche delle attrezzature.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Federica Gozzini


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