Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Cassazione: il datore di lavoro è garante della sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori

11/07/2011

L’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro non è limitato ai suoi lavoratori subordinati ma si estende anche ai soggetti che prestano il loro lavoro a suo favore in via autonoma. A cura di G. Porreca.

 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Bari, 11 Lug - La responsabilità di un datore di lavoro in materia antinfortunistica non è limitata a coloro che prestano attività lavorativa per lui con rapporto di subordinazione e non viene meno nel caso di un infortunio occorso anche ad un lavoratore autonomo che ha operato per suo conto. E’ la massima che discende da questa sentenza della Sezione IV della Corte di Cassazione penale. Il datore di lavoro, in altre parole, ha l’obbligo di predisporre ed adottare tutte le misure antinfortunistiche necessarie per la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori subordinati che di quelli che svolgono la loro attività in autonomia per suo conto nonché di proteggere entrambi dai cosiddetti “rischi ambientali” legati ai suoi luoghi di lavoro.
 
Pubblicità
MegaItaliaMedia

Il caso e l’iter giudiziario
L’amministratore unico di una società esercente attività di lavorazione di argilla per laterizi è stato condannato dal Tribunale in composizione monocratica alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di lesioni colpose in seguito ad infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore dipendente della propria azienda. L’amministratore è stato ritenuto responsabile, in qualità di datore di lavoro dell’infortunato, di avere cagionato allo stesso lesioni personali dalle quali è derivata una inabilità di lavoro superiore a quaranta giorni. Lo stesso, infatti, mentre si trovava, nello svolgimento delle sue mansioni, sulla tettoia di copertura del capannone presso il quale lavorava, intento con un altro lavoratore allo smontaggio e alla rimozione dei pannelli di eternit che la costituivano, e mentre camminava sulla stessa cadeva rovinosamente sul solaio sottostante procurandosi le lesioni di cui sopra per l'improvviso cedimento di uno di tali pannelli non sufficientemente resistente per sostenere il peso dei due operai.
 
La sentenza di condanna del Tribunale è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello per cui l’imputato ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore, alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto di volerla annullare con rinvio. Nel ricorso l’imputato ha sostenuto di avere affidato il lavoro ad un muratore cioè ad un lavoratore autonomo,  che di fatto svolgeva attività di impresa, il quale aveva organizzato liberamente la propria attività, acquistando i materiali di consumo e scegliendo personalmente i soggetti che dovevano aiutarlo nell'esecuzione della commessa fra i quali appunto in quel caso il lavoratore infortunato.  Secondo il ricorrente quindi i giudici di merito non avevano correttamente valutato la deposizione della persona offesa dalla quale si poteva desumere che il suo effettivo datore di lavoro era appunto il muratore che impartiva ordini e direttive e che, quindi, lo stesso era da considerarsi diretto responsabile dell’infortunio, per avere impartito all’infortunato un ordine esplicito, nonché di tutte le condotte omissive a lui contestate erroneamente. Secondo l’imputato, ancora, la sentenza impugnata non aveva interpretato correttamente l'articolo 2094 c.c., secondo il quale per qualificare un rapporto di lavoro come subordinato sono essenziali gli elementi del reclutamento e della subordinazione, per cui si sarebbe dovuto ravvisare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i due lavoratori.

Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione palesemente infondato ed inammissibile per cui è stata confermata la condanna dell’imputato. Secondo la Sez. IV nella sentenza oggetto di ricorso sono apparse abbastanza chiare le motivazioni che hanno indotto i Giudici della Corte di Appello  a ritenere che l'accaduto si fosse verificato a causa della condotta dell'imputato il quale ha consentito che l’infortunato rimuovesse i pannelli di eternit che costituivano la copertura del capannone senza rispettare le più elementari norme di sicurezza ed in particolare senza previamente accertare che il tetto di copertura del capannone avesse resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai. Per quanto riguarda la posizione di datore di lavoro dell’imputato la suprema Corte ha messo in evidenza che lo stesso infortunato ha testimoniato che lavorava alle sue dipendenze e che in suo favore aveva prestato attività lavorativa anche precedentemente per l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione collaborando con il muratore che lo aveva contattato per suo conto.
 
La suprema Corte ha concluso ribadendo quanto già affermato dalla Corte territoriale e cioè che la responsabilità dell’imputato in ordine all'infortunio non sarebbe venuta meno “in virtù del principio secondo cui in materia infortunistica l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che hanno prestato il loro lavoro in favore dell'impresa in via autonoma”.
 
 
 
 
 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!