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Manutenzione e verifica degli impianti elettrici: obblighi e violazioni

Manutenzione e verifica degli impianti elettrici: obblighi e violazioni
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Vigilanza e controllo

09/10/2013

Le linee di indirizzo per i servizi di vigilanza in relazione agli obblighi e alle violazioni per la mancata o carente manutenzione e verifica periodica degli impianti elettrici. La normativa vigente e la normativa abrogata.

Brescia, 9 Ott – Dopo aver analizzato gli obblighi e le violazioni in merito all’assenza o non conformità delle strutture di protezione di macchine semoventi e macchine agricole, ci soffermiamo su obblighi e violazioni per la carenza di manutenzione e verifica degli impianti elettrici.
E lo facciamo sempre con riferimento al contenuto del documento del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, pubblicato nel giugno del 2012, dal titolo “ Applicazione del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl”. Un documento nato per dare informazioni e linee di indirizzo agli organi di vigilanza.

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Il documento ricorda che, in merito alla manutenzione degli impianti elettrici, l’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 indica tra le “misure generali di tutela”, alla lettera z), la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
Questi gli obblighi relativi alla manutenzione riscontrabili nei vari titoli del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
- per i luoghi di lavoro: articolo 64 c. 1 lettera c);
- per le attrezzature: articolo 71 comma 4;
- per gli impianti elettrici in modo specifico: articolo 80 comma 3, articolo 80 comma 3 bis.
 
Senza dimenticare che, ai fini dell’applicazione del titolo III del Decreto 81/2008, la definizione di attrezzatura “comprende solo gli impianti, intesi come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo e destinati ad essere usati durante il lavoro”.
In caso di mancata o insufficiente manutenzione degli impianti il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile di diverse violazioni schematizzate in una tabella contenuta nel documento (violazione articolo 64 comma 1, violazione articolo 71 comma 4 lettera a) punto 2, violazione articolo 80 comma 3 e comma 3 bis).
 
In realtà la mancata redazione ed applicazione delle procedure di manutenzione prevista dall’articolo 80 comma 3 bis del Decreto “non è sanzionata, per un evidente errore di redazione dell’articolo 87 comma 3 lettera d) che cita un inesistente comma 4 dell’articolo 80. Tuttavia se in sede di verifica ispettiva vengono riscontrate carenze di manutenzione dell’impianto elettrico (es. involucro di un quadro elettrico non più integro) è palesemente violato il comma 3 dell’articolo 80 perché non sono state adottate le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti (ripristino dell’involucro e del grado di protezione del quadro)”.
 
Il Coordinamento tecnico delle Regioni segnala altresì che gli impianti “devono essere considerati dotazione infrastrutturale dell’ambiente di lavoro e destinati ad assicurare una adeguata fruibilità del luogo di lavoro, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza”. E ove vi sia un obbligo specifico “esso prevale su un obbligo di portata più generale (principio di specialità) e ciò riguarda in particolare gli impianti elettrici. Tuttavia alcuni componenti di impianto possono essere considerati attrezzature, quando insieme ad altre attrezzature sono necessari all’attuazione di un processo produttivo e destinati ad essere usati durante il lavoro (es. cavo di prolunga dell’alimentazione di un martello demolitore portatile).
Sulla base dei criteri esposti nel documento, che vi invitiamo a visionare, è presente una ulteriore tabella con gli articoli del Decreto da richiamare in caso di mancata o insufficiente manutenzione degli impianti.
 
Il documento si sofferma poi sulla verifica periodica degli impianti elettrici.
 
Si segnala a questo proposito che la validità del Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001 in materia di denuncie e di verifiche degli impianti elettrici di terra, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e delle installazioni elettriche in luogo con pericolo di esplosione, é confermata dagli articoli 86, comma 1, e 296 del D.Lgs. 81/2008. Infatti “lo stesso comma 1 dell’articolo 86 del Decreto obbliga il datore di lavoro ad assoggettare gli impianti elettrici e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a periodici controlli secondo le norme di buona tecnica (controlli manutentivi) e secondo la normativa vigente (D.P.R. 462/01, DM 37/08). Ne consegue che per gli impianti elettrici di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche:
- la mancata denuncia dell’impianto all’INAIL (ex ISPESL) e alla ASL competenti per territorio e di conseguenza non aver permesso l’attivazione del regime di verifiche periodiche previsto dal D.P.R. 462/01 costituisce violazione dell’art. 86, comma 1, per non aver rispettato l’art. 2 del D.P.R. 462/01;
- la mancata verifica periodica dell’impianto, secondo la periodicità derivante dal tipo di azienda e delle lavorazioni effettuate, effettuata dall’Ente pubblico o dai soggetti privati abilitati, costituisce violazione dell’art. 86, comma 1, per non aver rispettato l’art. 4, comma 1, del D.P.R. 462/01”.
 
Inoltre per le installazioni in luogo con pericolo di esplosione “il D.Lgs. 233/03 ha recepito in Italia la direttiva 1999/92/CE (ATEX) ed ha imposto l’obbligo al datore di lavoro di sottoporre alle verifiche di cui al DPR 462/01 le installazioni elettriche presenti nelle zone 0, 1, 20, 21, così come definite nella stessa direttiva. Detto obbligo e la classificazione delle zone sono stati ripresi in toto dal D.Lgs. 81/08 all’articolo 296 e all’allegato XLIX. E quindi:
- la mancata denuncia dell’impianto alla ASL competente per territorio e di conseguenza non aver permesso la prima verifica di omologazione costituisce violazione dell’art. 296, comma 1, per non aver rispettato l’articolo 5, comma 4, del D.P.R. 462/01;
- la mancata verifica periodica dell’impianto, effettuata dall’Ente pubblico o dai soggetti privati abilitati, costituisce violazione dell’art. 296, comma 1, per non aver rispettato l’art. 6, comma 1, del D.P.R. 462/01”.
 
Concludiamo ricordando che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 “sono stati esplicitamente o implicitamente abrogati alcuni decreti (ad esempio DPR 547/55, DPR 164/56, etc.) e ulteriori provvedimenti legislativi ad essi collegati”.
 
Ad esempio si ha abrogazione implicita del DPR 689/59 a seguito del D.Lgs 81/08, in quanto quest’ultimo abroga il DPR 547/55 e “la materia della protezione dai fulmini ivi trattata viene sostituita dall'art. 84 del decreto, che recita testualmente: il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
L'individuazione dei luoghi “non è pertanto più affidata a tabelle convenzionali ma alle risultanze di calcolo secondo le norme specifiche”. Inoltre si giunge alla conclusione “che è soggetta all'obbligo di trasmissione della dichiarazione di conformità ai sensi dl DPR 462/01 anche l'installazione di SPD (dispositivi che limitano le sovratensioni e deviano le sovracorrenti), con il risultato dell’estensione del campo di applicazione previgente degli obblighi di denuncia e verifica, originariamente limitato agli LPS (impianti completi installati per ridurre il danno dovuto alla fulminazione diretta della struttura)”.
 
 
 
Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, “ Applicazione del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl”,  elaborato dal Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti”, giugno 2012 (formato DOC, 723 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: Raffatellu Massimiliano - likes: 0
11/03/2015 (11:58:32)
Salve, volevo sapere da chi dovrebbero essere eseguite le verifiche periodiche, e' sufficiente un elettricista iscritto, oppure esiste un organo di verifica?
Rispondi Autore: Stefano orfano' - likes: 0
22/12/2019 (21:41:09)
A seguito di messa a norma della parte condominiale della linea montante da parte di ditta.
Mi sono accorto dopo controllo fotografico del mio elettricista di fiducia che allinterno della cassetta di entrata nella mia proprieta' la mazzetta dei fili tra cui quello trapassato allinterno erano uniti con NASTRO ....INVECE CHE CON REGOLARI MORSETTI.la cosa piu saporita che la ditta a rilasciato anche il certificato di conformita'.adesso alla luce di questo come mi devo comportare. Lamministratore rimane inerte anche conoscendo tali mie segnalazioni. Cosa mi consigliate...cosa posso rischiare allinterno del mio appartamento.grazie per il vostro riscontro.cordiali saluti.

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