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DPR 151/2011: indirizzi applicativi e periodo transitorio

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Documentazione

28/05/2012

Informazioni sul regolamento relativo alla prevenzione incendi con riferimento ai documenti contenenti i primi indirizzi applicativi e ai procedimenti nel periodo transitorio. Gli ambiti di esclusione della segnalazione SCIA.

 
Pistoia, 28 Mag – In questi mesi diversi ordini degli Ingegneri hanno organizzato incontri e pubblicato sui loro siti materiale informativo relativo alla prevenzione incendi con riferimento alle novità apportate dal Decreto n. 151 del primo agosto 2011 (regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) e alle nuove procedure e requisiti dei cosiddetti “professionisti antincendio” (Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2011).
 
Ci soffermiamo oggi in particolare su alcuni interventi di rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia – pubblicati sul sito dell’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia – relativi ad un incontro su “D.P.R. 01/08/2011 n°151 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione incendi” che si è tenuto il primo dicembre 2011.
 

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L’intervento “ Il nuovo regolamento di prevenzione incendi – DPR 1 agosto 2011, n. 151”, a cura di Raffaele Petrelli, analizza le origini del nuovo regolamento ricordando, ad esempio, che la disciplina era stata già sensibilmente modificata dal D.Lgs. 139/2006, con particolare riferimento agli articoli 16, 19 e 20.
Dopo aver dato indicazioni e dettagli sul DPR 151/2011 (nelle slide sono presenti anche diversi esempi di modulistica), il relatore conclude con alcune riflessioni, sottolineando, per esempio, che con il nuovo regolamento “entra in gioco con maggiore peso la figura del professionista che assevera”.
 
Veniamo invece all’intervento “ Nuovo regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 – Indirizzi applicativi”, a cura di Fabrizio Vestrucci: ne approfittiamo per affrontare alcuni aspetti del regolamento non ancora approfonditi da PuntoSicuro.
 
Ad esempio in relazione alla S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività), il relatore sottolinea l’esclusione dell’applicazione della segnalazione SCIA in presenza di una serie di vincoli (ad esempio ambientali, paesaggistici, relativi alla sicurezza pubblica, all’immigrazione, all’amministrazione della Giustizia, ...) e in alcune attività come:
- attività di pubblico spettacolo e trattenimento;
- attività di fabbricazione, deposito, vendita o trasporto polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti;
- attività con impiego di gas tossici.
 
Questi i documenti contenenti i primi indirizzi applicativi emanati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e segnalati dall’intervento:
-  nota prot. 4865/4101/23 del 05.10.2011;
-  Lettera Circolare prot. 13061 del 06.10.2011;
-  Lettera Circolare prot. 14005 del 26.10.2011;
-  nota prot. 5238/4122/32Q1 del 24.10.2011;
-  nota prot. 0016031 del 05.12.2011. 
 
Lanota prot. 4865/4101/23 del 05.10.2011 è una nota informativa circa l’entrata in vigore del DPR 151/2011 e fornisce chiarimenti e indicazioni su:
- “contesti di inserimento della SCIA in ambito prevenzione incendi;
- garanzia dei criteri applicativi uniformi a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, della tutela dell’ambiente e dei beni;
- persegue obiettivi di snellimento e semplificazione dei procedimenti nonché riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini;
- applicazione del principio di proporzionalità in relazione alle situazioni di rischio delle singole attività;
- raccordo con la normativa in materia di sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 07.10.2010 n° 160”. 
 
LaLettera Circolare prot. 13061 del 06.10.2011 riporta invece le prime indicazioni in merito alle “novità introdotte dal nuovo regolamento:
- rendere più snella e veloce l’azione amministrativa;
- rendere più efficace l’opera di controllo dei Comandi provinciali Vigili del Fuoco che hanno la possibilità di concentrare una parte rilevante delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato;
-  adempimenti connessi alla valutazione dei progetti, differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interesse pubblici, escludendo da tale onere le attività classificate nella categoria A, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità;
-  differenziate le modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi, in coerenza con i principi ispiratori dettati dall’art. 49 co. 4 quater , lett. a) e c) della legge 122/2010;
-  introduzione della S.C.I.A. antincendi che, in relazione a quanto previsto dal co. 2 dell’art. 16 del D.Lgs n° 139/2006, produce gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi”.
 
 A questo proposito ricordiamo che per i procedimenti amministrativi comprendenti più attività di cui all’allegato “I”, il “progetto da sottoporre a valutazioni dovrà riferirsi alle sole attività B – C. La presenza di attività tipo A dovrà comunque essere trattata negli elaborati progettuali per attestarne la conformità ma non sarà oggetto di parere, al fine di valutarne eventuali interferenze”.
 
Dopo aver dato indicazioni relative al Nulla Osta di Fattibilità (NOF) e alle verifiche in corso d’opera, l’intervento si sofferma sui procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 DPR 151/2011):
-attività che in virtù della nuova normativa, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi: “il Comando comunica al titolare dell’attività che le stesse risultano non più assoggettate ai controlli di prevenzione incendi – il rispetto delle norme rimane sotto la loro completa responsabilità”;
-attività per cui all’entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell’art. 2 del DPR 37/1998 ed il Comando non abbia ancora emesso parere: “il Comando concluderà il procedimento con l’emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categorie B e C ai sensi dell’art. 3 (valutazione dei progetti)”;
-attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all’art. 2 del DPR 37/1998 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l’opera: “ai sensi dell’art. 11 co. 6, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all’attività, gli adempimenti di cui all’art. 4 Co. 1,presentando la S.C.I.A.- Il parere di conformità rilasciato ai sensi del DPR 37/1998, terrà luogo alla valutazione del progetto ex art.3”;
-attività in possesso del CPI ex art. 3 del DPR 37/1998 con scadenza dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento: “ai sensi dell’art. 11 co. 5 del DPR 151/2011 alla scadenza del CPI il responsabile dell’attività deve espletare gli adempimenti prescritti dall’art. 5 presentando l’attestazione di rinnovo periodico. Per le attività con CPI scadenza una tantum e oggi individuate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’allegato I, la presentazione è scaglionata”;
-attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che a seguito del’entrata in vigore dal nuovo regolamento, risultano ora comprese nell’allegato I: “le nuove attività inserite nell’allegato I esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore (06 Ottobre 2012)”. 
 
Il documento, che vi invitiamo a visionare, offre ulteriori indicazioni riguardo al periodo transitorio per le attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex art. 3 del DPR 37/1998 e alla data in entrata in vigore:
- il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 3 co. 5 del DPR 37/1998 all’atto della richiesta di CPI;
- il titolare dell’attività non ha presentato la dichiarazione di conformità (DIA) ai sensi dell’art. 3 co. 5 del DPR 37/1998 all’atto della richiesta del CPI.
 
Con riferimento agli indirizzi applicativi concludiamo ricordando che con la nota prot. 0016031 del 05.12.2011 è stata uniformata e standardizzata la modulistica per:
- “attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio - Certificato di Prevenzione Incendi;
- verbale di sopralluogo;
- verbale di visita tecnica di Prevenzione Incendi”.
 
 
 
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi – DPR 1 agosto 2011, n. 151”, a cura di Raffaele Petrelli - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia, intervento all’incontro su “D.P.R. 01/08/2011 n°151 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione incendi” (formato PDF, 1.36 MB).
 
Nuovo regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 – Indirizzi applicativi”, a cura di Fabrizio Vestrucci - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia, intervento all’incontro su “D.P.R. 01/08/2011 n°151 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione incendi” (formato PDF, 1.52 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
28/05/2012 (08:53:00)
Sono un professionista che dal 1982 si interessa di Prevenzione Incendi.Ringrazio molto chi scrive e rende edotti noi consulenti e progettisti, ma, non si potrebbe "sperare" in leggi o norme chiare e semplici (non dovrebbe essere una semplificazione il DPR 151...???) che non abbisognano di migliaia di pagine, decine di libri, centinaia di convegni per ...spiegarle (le leggi) ?
Poi una "piccola" considerazione: ma qualcuno mi vuole spiegare con meno di 100 parole dove sta la "semplificazione" ed il "risparmio" per le aziende con il DPR 151 ? Avete mai provato a rifare una pratica "vecchia" con il nuovo DPR 151 ? Dalle 60 (circa) attività del DPR 689/59 + le 97 attività DM 16.2.82 siamo arrivati "sulla carta" a scriverne 80 (ottanta) ma se le guardate bene bene ...diventano più di 200 ! Se una ditta può risparmiare qualche centinaia di euro di domande ai VV.F. , in compenso ne spende molte di più per tutte le certificazioni, dichiarazioni, documentazioni richieste e noi professionisti della prev.inc. impieghiamo molto più tempo nella "ricerca" dei documenti che nella progettazione e dir.lavori antincendio (chi osa smentire ciò ??).
Non sto "sputando" nel mio piatto (piccoli interessi di un piccolo e sconosciuto "libero" professionista) sto solo cercando di chiudere "piccole falle" che possono far affondare la barca "Italia" dove ci sto anche io e non solo i miei clienti !
Con il DLGS 626 e poi il DLGS 81 abbiamo distrutto foreste (senza incendi...) , lo vogliamo fare anche con il DPR 151 ?
Grazie comunque per il Vs. grande lavoro di informazione.Grazie

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