Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Ambienti confinati: analisi e criticità del DPR 177/2011

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

20/08/2012

Gli atti di un seminario sui nuovi obblighi relativi alle attività negli ambienti confinati. DPR 177/2011: campo di applicazione, esperienza triennale richiesta a lavoratori, controlli del datore di lavoro, autorizzazione al subappalto e formazione.

 
Rimini, 20 Ago – Il 28 giugno si è tenuto a Rimini, promosso da Assoservizi Rimini, Assoform Rimini e Confindustria Rimini, il seminario “ DPR 177/2011 Ambienti Confinati: Nuovi obblighi e soluzioni tecniche per la formazione e l’addestramento dei lavoratori”, un seminario che ha affrontato le novità normative relative agli ambienti confinati, promuovendo la diffusione delle necessarie competenze, l’utilizzo delle buone pratiche e l’erogazione di un’adeguata formazione.
 
Per far sì che il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, recante il regolamento relativo alle norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere veramente lo strumento in grado di aumentare la sicurezza e la prevenzione, è bene soffermarsi sui suoi articoli, analizzarlo e risolvere eventuali dubbi interpretativi.
 


Pubblicità
MegaItaliaMedia

È quello che fa l’Avv. Gabriele Taddia, dello Studio Legale Taddia, nell’intervento dal titolo “I lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento: la normativa applicabile”.
 
Rimandando i nostri lettori ad una lettura integrale del documento agli atti, ci soffermiamo su alcuni punti sollevati dal relatore.
 
Riguardo al campo di applicazione si fa notare che la norma non fornisce una nuova definizione di spazio confinato o di spazio sospetto di inquinamento e che la norma è relativa alle aziende che operano negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121 del Decreto legislativo 81/2008 e negli ambienti confinati di cui all'Allegato IV dello stesso decreto.
Inoltre, continua il relatore, la norma  può essere “virtualmente” suddivisa in due parti, infatti, l’art. 1, comma 3, precisa “in modo inequivocabile” che solo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 2 (subappalto), e 3, commi 1 e 2 (coordinamento), sono vigenti unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1 (con riferimento al D.Lgs. 81/2008, ndr) dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo
Detto ciò, “tutto il resto del D.P.R. 177/2011 è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento in house, quindi, senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni, facendo affidamento solo sulle risorse interne all’azienda”.
Restano comunque applicabili i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale, criteri prescritti dall'art. 26, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, “comportando che le disposizioni del D.P.R. n. 177/2011 vanno ad affiancare quelle già previste dal Testo unico sicurezza che costituiscono, comunque, disposizioni di carattere generale”.
Il D.P.R. si applica anche ai datori di lavoro “che svolgono con personale proprio, operazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento”. Ricordando, tuttavia che, anche per queste operazioni, il decreto non sostituisce le norme di carattere generale contenute negli artt. 66 e 121, e nell’Allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/2008.
 
Il documento agli atti riporta poi nel dettaglio i requisiti imposti dall’articolo 2 del DPR 177/2011.
 
Riguardo al punto c), relativo alla presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (...), il relatore ricorda che “la misura del 30% deve intendersi riferita al personale che è impiegato sul cantiere e non al numero complessivo della forza lavoro assunta dall’azienda, poiché potrebbe essere presente una rilevante quota di dipendenti impiegati in tutt’altre attività (magari di tipo amministrativo) che non necessitano affatto di questo tipo di esperienza professionale”.
Viene poi sottolineata una qualche difficoltà nel controllo di queste caratteristiche da parte del committente che debba impiegare un’impresa da qualificare in base al DPR 177/2011. Infatti, “la semplice autocertificazione del possesso dei requisiti (pur richiamata esplicitamente dall’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008) non è apparsa sufficiente a garantire al committente l’idoneità della verifica”.
Un “possibile soluzione” potrebbe essere nella richiesta da parte del committente di copia del contratto di lavoro dei singoli lavoratori, così da accertare se è a tempo determinato o indeterminato, e nella richiesta dell’indicazione specifica dei precedenti professionali del lavoratore “al fine di verificarne l’esperienza triennale nel settore degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento”. Ricordando che se l’appaltatore abbia assunto professionalità con altre forme contrattuali (tempo determinato o con contratti atipici), “sarà necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capi I, D.Lgs. n. 276/2003”.
 
Si ricorda poi, comma 2 dell’art.2, che in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.
E l’articolo 84, comma 1, del Decreto 276/2003 (Interposizione illecita e appalto genuino) recita che: le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
Nel DPR 177/2011 l’autorizzazione al subappalto ha dunque assunto un significato molto importante: “il committente con l’autorizzazione al subappalto ha assunto un onere specifico di vigilanza in relazione alla qualifica del subappaltatore”.
Sembrano invece sfuggire alla disposizione del comma 2 – continua il relatore - “le varie forme di associazioni temporanee di impresa (dalle vere e proprie ATI, ai consorzi e alle meno frequenti forme associative in GEIE di cui al D.Lgs. n. 240/1991)”.
 
Per concludere si ricorda che la formazione indicata all’art. 3, comma 1 va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
Un previsione vincolante che porterà alla necessità di “documentare l’effettiva esecuzione almeno della giornata di formazione minima per ogni specifico lavoro”.
Infatti, in mancanza di tale documentazione, “in caso di infortunio potrebbe non essere semplice dimostrare l’assenza di nesso di causalità fra la dinamica dell’incidente e il mancato adempimento della previsione normativa”, ricordando tra l’altro che (art. 3 comma 4 del DPR 177/2011) il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
  
 
Gli atti del seminario:
 
- “ Lavorare negli spazi confinati: la necessità di un approccio sistemico”, a cura di Riccardo Ponasso, HSEQ Manager (formato PDF, 294 kB);
 
- “ I lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento: la normativa applicabile”, a cura dell’Avv. Gabriele Taddia, Studio Legale Taddia (formato PDF, 157 kB);
 
- “ Approfondimento sul concetto di ambiente confinato e Formazione ed Addestramento degli operatori – la responsabilità negli ambienti confinati”, a cura del Dott. Paolo Giovagnoli - Procuratore della Repubblica di Rimini - e del Dott. Ing. Pierpaolo Neri - Azienda USL Rimini (formato PDF, 107 kB);
 
- “ Aspetti, tecniche e procedure di lavoro negli ambienti confinati”, a cura di Gianfranco Tripi, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (formato PDF, 1.22 MB).
 
 
RTM


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Chiara Blasi - likes: 0
26/01/2015 (15:05:13)
dopo aver partecipato ad un corso di 8h nel 2013 specifico per la formazione del personale per lavoro in luoghi confinati, con che frequenza va fatto l'aggiornamento?
Esistono requisiti di legge o linee guida? grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!