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Attività negli spazi confinati in caso di subappalto

Americo Pascucci

Autore: Americo Pascucci

Categoria: Rischio esplosione, Atex

14/06/2012

Analisi dell’aspetto normativo e delle procedure da attuare nel caso di attività in spazi confinati affidate a ditte in sub appalto. La certificazione ai sensi del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Di Americo Pascucci.

 
Milano, 14 Giu - Il presente articolo approfondisce l’aspetto normativo e descrive cosa fare nel caso di attività in spazi confinati affidate a ditte in subappalto.
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il DPR 177 del 14 settembre 2011 nell’art.2 comma 2 riporta quanto segue:
In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
Quindi, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, nel caso in cui occorra sub appaltare attività in spazi confinati bisogna rivolgersi agli organi di certificazione che possono essere:
a)    gli enti bilaterali
b)    le direzioni provinciali del lavoro e le province
c)    le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie
d)    il ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Il Decreto Ministeriale del 21 luglio 2004 definisce le modalità di Istituzione delle commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art.76, comma 1, lettera b).
 

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CASO PRATICO
Vediamo nel dettaglio quali sono le procedure da seguire per richiedere la certificazione dei contratti presso la direzione provinciale del lavoro di Milano.
 
Documenti da presentare
L’istanza di certificazione dei contratti di lavoro, sottoscritta in originale da entrambi le parti, deve essere presentata utilizzando il modello allegato, insieme ad una copia di un documento di identità dei firmatari e all’originale del contratto sottoscritto dalle parti contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.
 
Processo autorizzativo
La Direzione Provinciale del Lavoro notifica l'istanza a tutte le autorità pubbliche (INPS; INAIL; ecc.) nei cui confronti la certificazione è destinata a produrre effetti.
La procedura di certificazione deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
La Commissione verifica la correttezza del contratto di lavoro scelto dalle parti e può apportare delle modifiche o delle integrazioni. Durante la valutazione del contratto, richiesta al fine di acquisire ulteriori informazioni o chiarimenti in relazione al contratto di lavoro che si deve certificare, può essere richiesta la presenza delle parti entro la data e l'ora stabilite pena l'improcedibilità dell'istanza.
Nell'ipotesi di improcedibilità dell'istanza le parti sono costrette a presentare una nuova domanda. Le parti possono farsi rappresentare da un soggetto delegato nell'ipotesi di comprovate motivazioni e farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista regolarmente abilitato.
Quanto viene dichiarato dalle parti e dalla Commissione in relazione all'attività svolta deve essere verbalizzato nel provvedimento finale di certificazione. Viene, pertanto, redatto l'atto di certificazione che ha natura di "provvedimento amministrativo".
L'atto di certificazione deve contenere:
  • le motivazioni con l'indicazione degli effetti civili, amministrativi, fiscali e previdenziali legati alla certificazione di quel particolare contratto di lavoro;
  • i termini per presentare ricorso;
  • l'autorità competente cui è possibile ricorrere.
Esso, oltre a contenere gli elementi sopra menzionati, deve dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite dall'istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti interessati, nonché le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate, e deve essere sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti di diritto della Commissione.
Una copia dell'atto di certificazione deve essere rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione. In caso di diniego di certificazione, è possibile, solo se fondata su presupposti e motivi diversi, la presentazione di una successiva istanza davanti allo stesso o a diverso organo. Una volta, invece, certificato il contratto di lavoro, lo stesso viene conservato presso l'Ente certificatore fino ai 5 anni successivi alla scadenza del contratto.
 
RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DPR 177/2011
Nel caso di contratti di lavoro riguardanti operazioni in spazi confinati deve essere presentata la dichiarazione di qualificazione dell’impresa operante che soddisfi il DPR 177/2011.
 
Di seguito una breve rassegna delle principali disposizioni contenute nel decreto:
- obbligo per imprese/lavoratori autonomi che effettuano lavori in ambienti confinati, in aggiunta a quanto già previsto nel D.Lgs. 81/08e ss.mm.ii., di effettuare specifica informazione, formazione e addestramento a tutti i lavoratori (compreso il datore di lavoro, qualora impegnato nei lavori) – con verifica di apprendimento.
- obbligo di aggiornamento periodico – relativamente ai rischi presenti degli “ambienti confinati”, nonché alle specifiche procedure di sicurezza e di emergenza da mettere in atto
- obbligo per le imprese impegnate in lavori in ambienti confinati di dotarsi di idonei D.P.I. e attrezzature di sicurezza (ad esempio autorespiratori, sistemi di recupero e soccorso, rivelatori di gas infiammabili e/o tossici e/o di ossigeno) necessari per garantire la sicurezza e la salute degli operatori durante lo svolgimento delle operazioni.
- obbligo per le imprese che eseguono lavori in ambienti confinati di disporre di “personale esperto” in numero non inferiore al 30% (si intende “persona esperta” un lavoratore che abbia maturato almeno tre anni di esperienza nei lavori in “ ambienti confinati”);
- obbligo per il Committente di informare, prima dell’accesso nello spazio confinato, tutti i lavoratori impegnati in merito a tutti i rischi presenti nell’area di lavoro, con un incontro di durata non inferiore ad un giorno.
 
Tutto ciò può essere inserito nella “Dichiarazione della qualificazione dell’impresa operante in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. n. 177 del 14/09/2011)“.
 
 
 
 
 
 
Americo Pascucci
RSPP General Electric I. I. - business turbine gas
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Roberto Zannoni - likes: 0
14/06/2012 (00:27:02)
Nel documento allegato” Dichiarazione della qualificazione dell’impresa operante in ambienti sospetti di inquinamento o confinati “ vi è una tabella da compilare che riporta “in cantiere saranno presenti: Lavoratori con esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti con sospetto di inquinamento (costituenti almeno il 30% della squadra di lavoro)”. La normativa richiede il 30% del personale con esperienza per qualificare l’Azienda (nel suo complesso) che svolge attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e non richiede il 30% di personale con esperienza per ogni Squadra o cantiere. In questi ultimi casi, tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto.
Cordiali saluti
Rispondi Autore: Gianpiero Longo - likes: 0
17/10/2014 (13:42:24)
Buon giorno,
ho un quesito in merito da porre, in caso di subappalto di attività ad società italiana ma per attività da svolgere all'estero, si applica lìobbligo di certificazione dei contratti?

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