L’
intervento di Donato Lombardi
(Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro,
Provincia Trento) inizia con alcune informazioni su:
-sperimentazione relativa alla formazione
di addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione: si è conclusa con un documento che ha messo in
rilievo alcune criticità;
-
prossime linee guida condivise: linee
guida – già
anticipate
da PuntoSicuro - che parleranno anche di collaborazione con gli organismi
paritetici, dell’
utilizzo
dell’e-learning, della formazione specifica e/o aggiuntiva e dell’obbligo
di aggiornamento degli RSPP.
Il
relatore si sofferma poi sull’accordo
relativo alla formazione datori di lavoro RSPP, approvato il 21 dicembre
2011 e entrato in vigore il 12 gennaio 2012 (non il 26 gennaio).
Ad esempio con
riferimento:
-
alla formazione con durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, che non
ricomprende tuttavia la formazione per addetti primo soccorso e addetti alla
prevenzione incendi;
-
ai soggetti formatori;
-
ai requisiti dei docenti;
-
ai tre differenti livelli di rischio;
-
ai contenuti divisi in 4 moduli;
-
alla valutazione e all’aggiornamento;
In
relazione all’e-learning e alle prove di valutazione, il relatore sottolinea
che ci sono ancora alcuni dubbi relativi alla verifica finale di apprendimento che va effettuata secondo
l’accordo in presenza. Si sta cercando di capire con il Ministero se la
verifica finale possa comunque avvenire per via telematica, ad esempio tramite
video presenza.
Infine
il relatore si è soffermato sull’accordo che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di
questa abilitazione.
Ad
esempio ha affrontato il tema del riconoscimento della formazione pregressa,
cioè con riferimento alla eventuale validità dei corsi già effettuati alla data
di entrata in vigore dell’accordo.
L’
intervento di
Antonio Leonardi (Commissione consultiva art. 6, D. Lgs. 81/2008,
Regione Sicilia), affronta infine la
figura
del formatore, ricordando, innanzitutto il buon funzionamento della
Commissione Consultiva, rispetto ad altri organismi (ad esempio il Comitato per
l’interpello).
Il
dibattito di questi due anni ha richiesto l’accettazione di alcuni compromessi
tra le parti: su alcuni punti le Regioni hanno dovuto fare alcuni passi
indietro per permettere l’approvazione dei Criteri. Tuttavia, ricorda il
relatore, ci sarà una fase di
sperimentazione che permetterà successivamente di apportare eventuali miglioramenti
al documento approvato.
Icriteri individuati rappresentano il
livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute
e sicurezza e tengono conto delle peculiarità dei settori di riferimento.
I
criteri, che nascono come completamento degli accordi del 21 dicembre, non
riguardano figure come il responsabile del progetto formativo o il soggetto
erogatore della formazione.
Non
riguardano neanche la qualificazione del formatore in riferimento ai corsi per
Coordinatori per la progettazione e esecuzione dei lavori, per RSPP/ASPP o in
riferimento ai corsi abilitanti all’utilizzo dei macchinari (addestramento).
Unacriticità sollevata è relativa proprio
al confronto con i requisiti per i formatori dei corsi di RSPP che, ad oggi,
richiedono ancora solo un’esperienza biennale di insegnamento o professionale. In
questo senso la Commissione Consultiva ha iniziato un percorso che porterà al
futuro aggiornamento degli accordi del 2006 relativi ai corsi per RSPP.
Dopo
aver ricordato il
prerequisito di base
e i
sei criteri generali richiesti,
già presentati in precedenti
articoli di PuntoSicuro, si
sottolinea che i Criteri devono ancora passare in Conferenza Stato-Regioni (la data
non è ancora fissata) e non entreranno in vigore subito, ma dopo 12 mesi di
transizione.
Nel
frattempo continueranno a valere per il formatore (ex articolo 34 e 37, D.Lgs.
81/2008) i tre anni di esperienza
quale professionista o docente.
E
anche in questo caso – secondo il relatore - se i tre anni come professionista
sono documentabili, i tre anni come insegnante sono un “concetto” meno chiaro.
Quante ore all’anno sono necessarie per far valere un anno di insegnamento?
Insomma
ci sono ancora delle ombre che si dissolveranno solo quando i Criteri entreranno
in vigore.
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