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Il registro dei controlli antincendio e la normativa vigente

Il registro dei controlli antincendio e la normativa vigente
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Interviste e inchieste

13/11/2014

La risposta ad alcuni quesiti in merito al registro antincendio con riferimento all’art. 6 del DPR 151/2011. Per i luoghi di lavoro soggetti all’applicazione del Decreto 81 non è necessario adottare il registro. A cura dell’Ing. Claudio Giacalone.

Milano, 13 Nov – Il tema del registro antincendio, dei soggetti obbligati ad averlo e  compilarlo ha sempre suscitato da parte dei nostri lettori molto interesse. Ed è per questo motivo che - con riferimento anche alla recente bozza del futuro Testo Unico sulla Prevenzione Incendi, che ha tra i suoi obiettivi anche la semplificazione e riduzione degli oneri di prevenzione incendi - PuntoSicuro ha pubblicato in questi mesi diverse interviste di approfondimento. La prima a Dario Domenighini, amministratore della CMA Sistemi Antincendio;  e la seconda a Calogero Turturici, Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti, che sul tema sul tema del registro dei controlli/registro antincendio è intervenuto più marginalmente. Nel frattempo abbiamo anche posto alcune domande sul registro e sugli obblighi derivanti all’Ing. Claudio Giacalone, Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, di cui riportiamo brevemente la risposta.

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Secondo la previgente normativa del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 [1],tutte le attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco avevano l’obbligo di tenere il registro dei controlli antincendio.
 
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 [2] ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
 
Pertanto la tenuta del registro dei controlli antincendio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è oggi regolamentata dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in maniera diversa rispetto a quanto precedentemente stabilito dal D.P.R. 37/08.
 
Secondo l’art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori.
 
Si evince pertanto che l’obbligo di adottare il registro dei controlli antincendio è solo a carico dei titolari di attività che non rappresentano luoghi di lavoro quali, ad esempio, edifici civili, autorimesse, impianti per la produzione di calore condominiali.
 
Invece, per i luoghi di lavoro, soggetti all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso D.Lgs. 81/08.
 
Si riporta di seguito il testo dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151:
 
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
(...)
Art. 6
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
 1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
(...)
 
 
Ing. Claudio Giacalone
Dirigente addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano
 
 
 
 


[1] Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
[2] Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122


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Rispondi Autore: andrea Bagnariol - likes: 0
13/11/2014 (08:58:31)
buongiorno
e bene ricordare, per quanto concerne gli estintori, la norma UNI 9994 - 1 / 2013 punto 8.3
..."la persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile..........."
cordiali saluti Andrea Bagnariol
Rispondi Autore: Emiliano - likes: 0
13/11/2014 (09:14:45)
In soldoni:

NON C'E' L'OBBLIGO DEL REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO per "tutte le attività non soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco" e non "soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L' 1% di tutte le attività in Italia.

Per il 99% delle attività in Italia vige l'obbligo del Registro dei Controlli Antincendio

E' così Ing. Giacalone?
Rispondi Autore: Felice - likes: 0
13/11/2014 (09:23:43)
Emiliano se leggi bene l'articolo vedi che è proprio il contrario nel senso che l'obbligo vige per le attività non soggette alla disciplIna del TU
Rispondi Autore: Carmelo Giannì - likes: 0
13/11/2014 (10:35:42)
Nelle aziende che seguo come RSPP ho attivato un registro delle manutenzioni sul quale riportare TUTTE le attività di manutenzione effettuate in azienda da quelle elettriche, compresa la MAT a quelle strutturali ed in particolare quelle riferite a impianti, mezzi e attrezzature antincendio. In questo modo si ha uno storico e si può monitorare la situazione specie per gli interventi programmati.
Rispondi Autore: Bruno Pullin - likes: 0
13/11/2014 (13:31:59)
" ... per i luoghi di lavoro, soggetti all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è necessario adottare il registro dei controlli, in quanto la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso D.Lgs. 81/08 ..."
Ora, chi è meno miope di me, mi dice quale è il punto del d. lgs. 81 in cui si parla del registro? Certo si dice della disciplina dei controlli.
Ad esempio:
Allegato IV - 4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui
possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale
esperto;
ma del Registro?
Rispondi Autore: SF - likes: 0
13/11/2014 (15:09:51)
DM 10 marzo 1998
Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.

UNI 9994-1:2013 (estintori)
8.3
la persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile


[Già fatto notare da Andrea Bagnariol prima di me, con l'aggiunta del riferimento al DM (allegato all' 81/08).]
Io capisco che qualsiasi ditta che abbia almeno un estintore deve tenere il registro. Anzi, un paragrafo simile l'ho letto
Rispondi Autore: SF - likes: 0
13/11/2014 (15:11:51)
segue dal precedente:
...più o meno in tutte le norme tecniche che trattano di attrezzature e impianti antincendio, quindi il registro dovrebbe contenere indicazioni su estintori, manichette, sprinkler, porte REI ecc...
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
13/11/2014 (17:18:35)
Poichè nessuna norma specifica come deve essere il registro, specialmente per le attività non soggette al controllo dei VVF se metto insieme in un unico raccoglitore i verbalini di controllo dell'azienda che fa manutenzione ho fatto il mio registro a costo zero !!! sfido qualsiasi organo di vigilanza a contestarmi la validità del mio registro .
Rispondi Autore: Luciano Bombarda - likes: 0
15/11/2014 (08:50:08)
W la semplicità: tutti coloro che hanno almeno un estintore compilano un registro mensile per la "sorveglianza" dei presidi antincendio come previsto da uni 9994-13. Chi è soggetto anche ai VV.FF - scia da dpr 151- è sufficiente prosegua la compilazione del registro che è sempre esistito ricordando però della sorveglianza mensile. Saluti e W l'Italia!
Rispondi Autore: Piermassimo - likes: 0
27/11/2014 (22:46:07)
Tutte le volte che si parla di procedure di prevenzione incendi c'è sempre una stramaledetta CONFUSIONE. Perché? Semplice: secondo l’art. 6 del D.P.R. 151/11, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l'obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l'informazione ai lavoratori. MA ALLORA COME MAI LE ULTIME REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI (Campeggi-Centri di demolizioni veicoli-Asili nido- ecc.) PRESCRIVONO L'OBBLIGO DEL REGISTRO DEI CONTROLLI? NON SONO QUESTI LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL T.U.S. n. 81/2008? mahhhhhhh
Rispondi Autore: Massimiliano Chiodi - likes: 0
02/04/2015 (18:45:36)
Orbene, si sta facendo un discorso di lana caprina. In sintesi da quello che nella mia ignoranza ho constatato è che l'istituzione di un "Registro di manutenzione" o "Registro Antincendio" ovvero "Registro/documento riportante le misure di prevenzione incendi con relative registrazioni di manutenzione dei presidi...", ecc.. deve essere comunque istituito in quanto è cardine di quella documentazione volta a dimostrare da parte del Datore di Lavoro (ovvero del titolare di un'attività soggetta ai controlli dei vigili del fuoco...) di aver attuato tutte le misure di prevenzione e protezione dal rischio incendio (sia per il DM sia per il Dlgs).
Personalmente ritengo che un "Registro" ove annotare la manutenzione effettuata (anche dei presidi antincendio) nei locali / uffici / negozi / esercizi / ecc.. volta a dimostrare anche in sede di un possibile causa civile per il risarcimento dei danni causati da un incendio sviluppatosi a partire dai locali sotto la nostra responsabilità ... SIA COSA BUONA E GIUSTA.
Poi... un registro costa 3/7€ e che c.... meglio ABBONDARE.

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