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Il RLS si fa in tre: Aziendale, Territoriale e di Sito Produttivo

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza stradale

03/07/2008

Il D.Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ridefinisce la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza: RLS Aziendale, RLS Territoriale e RLS di Sito Produttivo.

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Riportiamo di seguito un approfondimento relativo al nuovo ruolo del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza nel Decreto Legislativo 81/08 pubblicato nel numero di giugno del “Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte.
 
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
di Graziella Silipo (CGIL PIEMONTE - Dipartimento Salute e Sicurezza)
 
Il DLgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforza e amplia le prerogative dei lavoratori in azienda.
In particolare, ridefinisce la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza che svolgerà la propria attività in sempre più stretta relazione e con un sempre maggiore coinvolgimento dei lavoratori, sia in sede di predisposizione che in sede di aggiornamento delle misure di tutela e prevenzione.
 
A tal fine, il RLS “si fa in tre”: RLS Aziendale, RLS Territoriale, RLS di Sito Produttivo.
Anche se il RLST non è una novità assoluta, in quanto già previsto dalla precedente normativa, il DLgs 81/ 2008 definisce meglio questa figura.
Vera novità è invece il RLS di Sito Produttivo.
 

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L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 47 comma 6).
 
RLST (Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) – art. 48
“Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48” (Art. 47 comma 3).
 
Il RLST esercita le attribuzioni, pari a quelle del RLS aziendale, previste all’articolo 50, esclusivamente nelle aziende in cui non si è provveduto all’elezione del rappresentate interno.
Le modalità di elezione o designazione del RLTS sono individuate dagli Accordi Collettivi Nazionali, Interconfederali o di Categoria, stipulati dalle Associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con gli stessi Accordi si definiscono anche le modalità di accesso e di preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei luoghi di lavoro del comparto o del territorio a cui è assegnato.
 
In caso di infortunio grave il preavviso all’accesso non è richiesto e il RLST può accedere al luogo di lavoro previa segnalazione all’Organismo Paritetico di riferimento (Artigiani, Piccole Imprese…). Ove l’azienda impedisca l’accesso al RLST, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
 
Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza finalizzata, segnatamente, alla conoscenza dei rischi specifici riferiti ai settori in cui esercita la propria rappresentanza.
Le modalità, i contenuti e la durata della formazione del RLST sono stabiliti in sede di Contrattazione Collettiva. Il percorso formativo deve avere una durata di 64 ore minime iniziali, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di designazione o elezione, e prevedere 8 ore di aggiornamento all’anno.
 
Un elemento di rilevante novità consiste nell’incompatibilità dello svolgimento del ruolo di RLST con qualsiasi altro ruolo sindacale operativo sancita dall’art. 48 comma 8.
 
RLS di Sito produttivo – art. 49
L’introduzione di questa nuova figura di Rappresentanza risponde a esigenze emerse in particolari situazioni, per fare un esempio, i lavori della TAV Torino-Milano.
 
L’art. 49 individua i contesti lavorativi in cui si può procedere all’individuazione del RLS di sito, e cioè i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti, mediamente operanti nell’area, superiore a 500. Il RLS di sito è individuato su iniziativa dei RLS delle aziende presenti e tra i RLS stessi.
 
La contrattazione collettiva definisce le modalità di individuazione e le modalità secondo cui questa figura esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
 
Il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) art. 47
Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto, o designato, nell’ambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse.
 
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è così stabilito: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita’ produttive oltre i 1.000 lavoratori.
 
L’art. 50 stabilisce le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che sono quelle già previste dalla normativa precedente.
Novità di rilievo sono introdotte dall’art. 50 che, al comma 4, prevede che il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione di tutti i rischi (art. 17) e, al comma 5, prevede che “I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.” e cioè del documento di valutazione dei rischi, che va allegato al contratto di appalto o di opera, che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi unico, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
 
Viene, poi, specificato al comma 7 dell’art. 50 che “l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione”. Sembra una specificazione superflua, ma non lo è affatto, considerata la confusione che regna sulle competenze, le figure e gli ambiti di intervento.
 
Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro che riguarda anche i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza (art. 37 comma 10).
I contenuti minimi della formazione sono:
a) principi giuridici comunitari e nazionali
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio
e) valutazione dei rischi
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate. L’apprendimento deve essere verificato.
 
Si rileva che la formazione di 12 ore sui rischi specifici non era prevista dalla normativa precedente. Sino ad ora la formazione iniziale del RLS era fatta per gruppi. La specificità riguarda il singolo RLS e, quindi, bisognerà definire il percorso formativo specifico (per esempio può essere una formazione che si svolge all’interno della propria azienda?).
E’ previsto l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione che non può essere inferiore a 4 ore all’anno per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
 
Tutte le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione devono essere registrate nel Libretto Formativo del Cittadinoin cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate” (articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Il libretto formativo accompagna la carriera dei singoli lavoratori.
 
Per quanto riguarda, infine, la formazione dei lavoratori migranti, deve essere verificata la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

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Rispondi Autore: Ferdinando - likes: 0
05/12/2008 (16:16)
Non mi è chiara la differenza, se esiste, tra RLS aziendale e RLS territoriale. possono coesistere? è scritto nel decreto che un RLS territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. vale anche per il RLS aziendale? questo comma mi appare strano dato che i RLS vengono scelti tra le componenti sindacali stesse...

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