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La Cassazione sulla responsabilità penale del RSPP
Assunta ormai dalla Cassazione una consolidata posizione sulla individuazione della responsabilità penale del RSPP a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore in una azienda per conto della quale presta la propria attività prevenzionistica. La Corte fornisce anche suggerimenti su quali elementi deve essere fondata l'individuazione di un luogo di lavoro.
Commento a cura di Gerardo Porreca.
Sembra ormai, se pure fosse rimasto ancora qualche dubbio in merito, che la Corte di Cassazione abbia raggiunto con questa recentissima sentenza una posizione definitiva e ben chiara circa la individuazione delle responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore presso una azienda nella quale lo stesso svolge la propria attività prevenzionistica.
Se il RSPP, per imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanze di legge e discipline, abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio o anche abbia solo dato un suggerimento sbagliato inducendo così il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponde insieme a questi dell’evento dannoso derivatone essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere un carattere anche addirittura esclusivo.
È altresì consolidato ormai un altro principio che discende dalla lettura di questa stessa sentenza e cioè quello secondo il quale è ininfluente che il RSPP non sia destinatario di sanzioni per violazioni di norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e che non abbia potere di intervento diretto nell’adozione delle misure prevenzionali per il rispetto delle norme di sicurezza essendo lo stesso di competenza del datore di lavoro che rimane comunque il primo garante della salute e sicurezza dei lavoratori.
L’evento infortunistico e l’accusa.
Nel caso in esame il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di una azienda è stato ritenuto, con sentenza di primo grado, successivamente confermata dalla Corte di Appello, responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore, dipendente dalla società per conto della quale svolgeva la propria attività prevenzionistica, il quale, mentre era alla guida di un trattore agricolo utilizzato ordinariamente per la movimentazione dei vagoni ferroviari all'interno dello stabilimento e nel mentre compiva una manovra in retromarcia entrando in un capannone, manovra necessaria per accedere nel capannone posto di fronte allo stesso e nel quale doveva essere posizionata la carrozza ferroviaria, cadeva lateralmente in una fossa di ispezione lasciata aperta, e quindi, sbalzato al di fuori della cabina, rimaneva schiacciato dalle ruote del trattore.
L’imputato era stato chiamato a risponderne in qualità di RSPP della società essendo stato ravvisato a suo carico un profilo di colpa generica e specifica per non avere lo stesso valutato adeguatamente i rischi connessi alle mansioni che gli operai dovevano svolgere durante le operazioni di movimentazione della carrozze, rischi derivanti in particolare dalla presenza delle fosse di lavorazione non protette, al fine di evitare la caduta accidentale di uomini e mezzi nelle stesse.
Il ricorso alla Corte di Cassazione e le motivazioni.
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo, fra le motivazioni, che per entrare nel capannone nel quale doveva essere depositata la carrozza non era necessario effettuare la manovra in retromarcia ed infilarsi così nel capannone posto di fronte e che inoltre lo stesso nel documento di valutazione dei rischi aveva preso in considerazione esclusivamente i luoghi nei quali si poteva svolgere attività lavorativa provvedendo altresì a segnalare al datore di lavoro la necessità di tenere rigorosamente chiuso il capannone posto di fronte nel quale è successo l’infortunio da non considerarsi un luogo di lavoro e nel quale quindi non doveva essere svolta alcuna attività lavorativa. L’imputato si è altresì lamentato che la Corte di merito non aveva tenuto conto che il RSPP non ha potere di intervento avendo lo stesso solo il compito di segnalare tempestivamente al datore di lavoro le situazioni di pericolo, così come egli aveva puntualmente fatto, né il potere di adottare le misure antinfortunistiche e di controllo dello svolgimento delle attività lavorative spettante questo potere al datore di lavoro.
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Le decisioni della suprema Corte.
La Corte di Cassazione ha però ritenuto infondato il ricorso condividendo le argomentazioni già addotte dalla Corte di Appello e ritenute in linea con la giurisprudenza della Corte suprema. In merito la Sez. IV ha fatto osservare che all’imputato la responsabilità era stata addebitata per una sua negligente sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza nei capannoni delle ampie fosse, e per l’imperizia dimostrata dallo stesso per aver indicato nel documento di valutazione dei rischi dei rimedi (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alla fosse quando non vi era attività lavorativa) del tutto inidonei ad affrontare la situazione di pericolo. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, infatti, secondo la suprema Corte, era tenuto non solo a segnalare l'effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare un evento come quello poi verificatosi.
La stessa Corte ha quindi posto in evidenza che nei precedenti giudizi non era stato messo in discussione il principio secondo il quale il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e secondo cui in tale materia lo stesso opera piuttosto quale "consulente" del datore di lavoro che è e rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.
In effetti, ha precisato la Sez. IV, la designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare ai sensi delle disposizioni di legge individuandolo tra persone i cui requisiti siano "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative" non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché se così fosse gli consentirebbe di "trasferire" ad altri, il delegato, la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori e che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto onerato ex lege dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.
La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che dalla lettura delle disposizioni di legge e dalla ricostruzione dei compiti del RSPP discende chiaramente che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale e che allo stesso spetta solo di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informare e formare i lavoratori. La stessa Corte ha ribadito, altresì, che il datore di lavoro è e rimane quindi il titolare della posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro poiché l'obbligo della valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, da effettuare in collaborazione con il RSPP, fa pur sempre capo a lui tanto è che la normativa di settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del RSPP, punisce invece direttamente il datore di lavoro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi e di non aver elaborato il relativo documento. Per quanto sopra detto quindi, in definitiva,secondo la Corte di Cassazione, il RSPP non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza proprio perché difetta una espressa sanzione nel sistema normativo.
“Quanto detto, però”, prosegue la Sez. IV, “non esclude che, indiscussa la responsabilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare della ‘posizione di garanzia’, possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP, per cui “anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.
“Occorre”, prosegue quindi la suprema Corte, ”distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo”.
In altri termini, ha precisato la Sez. IV “l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio”.
Per quanto riguarda, infine, l’osservazione fatta dall’imputato sul fatto che il capannone luogo dell’infortunio doveva essere chiuso e non era da considerare quindi un luogo di lavoro, la Corte di Cassazione ha avuto modo di fornire utili suggerimenti su quali elementi deve essere fondata la individuazione di un luogo di lavoro.”Per ‘ambiente di lavoro’ ” ha infatti precisato la Sez. IV,”deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro”. Alla luce quindi di questa considerazione e con riferimento al caso in esame la Corte suprema ha ritenuto, infine, che anche il capannone per i quali era stata disposta la chiusura era da considerare ambiente di lavoro e doveva pertanto essere reso sicuro. La chiusura del capannone peraltro, ha tenuto a precisare ed ha concluso la suprema Corte, era rimasta disattesa per motivi tecnici proprio per poter consentire la movimentazione delle carrozze il che ha deposto ancor più a sfavore dell’imputato il quale ha anche così dimostrato di non conoscere il ciclo produttivo dell’azienda e di ignorare in particolare le modalità con cui gli operai svolgevano la movimentazione delle carrozze e di non essere quindi al corrente della necessità di entrare a marcia indietro nel capannone posto di fronte a quello di deposito delle carrozze ferroviarie.
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Rispondi Autore: gianluca angelini - likes: 0 | 21/02/2011 (09:35:22) |
Consentitemi un commento "tecnico": ma questi sono sempre più ubriachi!!! Il divieto di assumere alcolici durante l'orario di lavoro e immediatamente prima dovrebbe valere anche per loro: prima una lunga filippica per ribadire giustamente quali sono i limiti della funzione dell'RSPP e poi, in barba a quanto appena detto, affermano l'esatto contrario riconoscendo una responsbailità che francamente pare tirata per i capelli (a parte il fatto che personalmente non avrei mai puntato sul disconoscimento del capannone come luogo di lavoro quale linea difensiva!!). |
Rispondi Autore: Francesco Scappini - likes: 0 | 22/02/2011 (09:30:55) |
La difesa del DL probabilmente si è incentrata sull'affermare che se qualcuno (il RSPP) avesse detto al DL di coprire le fosse affinché non ci si potesse cadere dentro, invece che proporre catenelle e paletti, l'infortunio non sarebbe occorso. La difesa del RSPP avrà ribattuto che egli non sapeva delle manovre svolte con il trattore a filo delle fosse. La difesa del DL è stata buona. La difesa del RSPP avrebbe dovuto dire che egli non era stato informato dal DL di quel particolare metodo di manovra del ciclo produttivo, rimandando così l'inadempienza al DL. |
Rispondi Autore: Davide Fumagalli - likes: 0 | 22/02/2011 (10:48:48) |
Può anche darsi che la società si sia avvalsa di un solo avvocato per difendere RSPP e DL... e la priorità sia stata difendere il DL a scapito del RSPP. Comunque sia andata, la difesa del RSPP è stata pessima. |
Rispondi Autore: Giorgio Carozzi - likes: 0 | 22/02/2011 (20:04:56) |
Attenzione! La condanna è collegata alla graduazione della colpa, valutazione da farsi in ogni caso in cui si discute di reato colposo. Per comprendere questa sentenza bisogna leggere la sentenza di primo grado, nella quale era stata evidentemente ritenuta la "colpa grave" o "gravissima" dell'RSPP per evidenti errori di valutazione. Non si commetta l'errore di credere che la giurisprudenza attuale condanni l'RSPP per ogni evento infortunistico. Siamo stati i primi a segnalare la responsabilità dell'RSPP quando troppi pensavano che il non aver previsto sanzioni a suo carico nella 626 valesse come irresponsabilità, ora avvertiamo di non cadere nell'errore opposto. Sto preparando un commento puntuale che pubblicherò sul sito AIAS, l'argomento è importante e merita di essere approfondito. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 23/02/2011 (20:39:00) |
Prima di criticare una sentenza della Suprema Corte e addirittura dare degli ubriachi ai magistrati, che sono in assoluto una delle categorie più sobrie del non brillantissimo panorama italiano, anche per abitudini personali, si dovrebbe leggerla tutta e con attenzione. Il punto cruciale della sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2011, n. 2814 è il seguente: “i giudici di merito [sentenza n. 11004/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/11/2009] affermano che la responsabilità dell'imputato risiede nella negligente sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza nei capannoni di ampie fosse, aventi la lunghezza dei capannoni, e nella imperizia dimostrata dallo stesso attraverso l'indicazione nel documento di valutazione dei rischi di rimedi del tutto inidonei (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alla fosse quando non vi era attività lavorativa) ad affrontare la situazione di pericolo. Da questa premesse in fatto, non sindacabili in questa sede, la sentenza fa discendere la responsabilità del (RSPP) che, nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione era tenuto non solo a segnalare l'effettività del rischio ma anche a proporre concreti ed idonei sistemi di prevenzione e protezione per evitare gli eventi, come quello verificatosi”. Su questa base la decisione di confermare la sentenza di condanna dell’Rspp che ha negligentemente valutato i rischi effettivamente presenti e ha indicato con evidente imperizia misure di sicurezza del tutto inidone e inadeguate è del tutto ineccepibile, e così correttamente conclude la sentenza: Quanto alla assenza di poteri di intervento dell'imputato, diretti all'adozione di misure prevenzionali ed al rispetto delle stesse da parte dei lavoratori, in quanto di esclusiva competenza del datore di lavoro, le cui conseguenze non sarebbero pertanto ascrivibili all'imputato, i giudici di merito hanno esattamente evidenziato che la responsabilità del (...) non si fonda su tali profili ma sulla inadeguatezza delle misure suggerite e sulla ignoranza per negligenza del ciclo produttivo. Affermazione che si inquadra perfettamente nel quadro normativo sopra delineato che riconduce la responsabilità del RSPP, tra l'altro, alla mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori.”. |
Rispondi Autore: patrizio madaschi - likes: 0 | 25/02/2011 (00:28:46) |
più che un commento una richiesta di un vostro autorevole parere; se oltre ad un RSPP ci fosse anche almeno un ASPP, quest'ultimo verrebbe anch'esso coinvolto e quindi condannato qualora nemmeno lui avesse fatto presente il problema cha ha poi determinato la causa dell'incidente? grazie a chiunque mi potrà e vorrà dare una risposta. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 25/02/2011 (09:09:47) |
Astrattamente una corresponsabilità dell'aspp è ipotizzabile, ma nella realtà giudiziaria dal 1994, a quel che mi consta, non è mai accaduto. |
Rispondi Autore: Marco Bianchi - likes: 0 | 25/02/2011 (13:35:55) |
Sicuramente bisognerebbe conoscere nel dettaglio la situazione. Tuttavia mi sembra che dalla sentenza traspaia che il RSPP abbia valutato il rischio, ma non proposto idonee misure di prevenzione e protezione. Se penso a tutti i possibili rischi presenti in un'azienda e a tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie... poveri RSPP!! |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 26/02/2011 (11:16:38) |
Povero Rspp forse, però pensiamo anche a chi è morto sul lavoro ... |
Rispondi Autore: Domenico Sisto - likes: 0 | 28/02/2011 (18:23:22) |
Un caro saluto all'Avv. Carozzi e all'Avv. Dubini, i ns. unici riferimenti in AIAS. Il dubbio che viene è questo. Una puntuale indicazione dell'RSPP nel DVR della situazione di rischio da risolvere (le fosse nei capannoni, molto evidenti . . .) e l'indicazione nel DVR della misura prevenzionistica adeguata (la chiusura delle fosse, con un asfaltamento e pareggiamento della pavimentazione dove passavano i trattori) avrebbe scagionato l'RSPP nel caso che questa misura prevenzionistica fosse stata ignorata dal DL ? |
Rispondi Autore: Ennio Gaurino - likes: 0 | 02/03/2012 (15:49:45) |
E' talmente palese la responsabilita' dell'accaduto dell RSPP. In primo luogo per aver sottovalutato un rischio presente,convalida che effettivamente non era in grado, ne' a conoscenza di capire il ciclo produttivo.Secondo,se avesse ben evidenziato con CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO PER MANSIONE DIRETTA del o dei Dipendenti,deputati a tale operazione, mettendo a loro disposizione una DISPENSA formativa ,che richiamasse i tempi,metodi e azioni da intraprendere,in sicurezza TOTALE!confutando la consegna dell'opuscolo a firma dei Dipendenti penso era meglio. Ma si sa per QUALCUNO LA SICUREZZA E' SOLO CARTA. |
Rispondi Autore: Michela Parotelli - likes: 0 | 20/03/2012 (13:57:58) |
sto scrivendo una tesi sull'argomento delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro e non mi spiego perchè questa sentenza che è del 2011 è riportata pari pari nel commentario al testo unico, con altro riferimento bibliografico, ovvero: Cass., Sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351. |
Rispondi Autore: Riccardo Colucci - likes: 0 | 24/01/2013 (19:09:14) |
Sono un RSPP di vari Distretti Sanitari di un'ASL della Regione Campania, mi permetoo di commentare anch'io sull'accaduto: Da parte mia tutta la solidarietà al collega RSPP. Il collega ha suggerito di delimitare con (paletti di recinzione e catenelle di sicurezza da apporre alla fosse quando non vi era attività lavorativa), ciò mi fa capire che allora sapeva che nel capannone si svolgeva attività lavorativa, anche se forse non informato dettagliatamente dal DL, come avrebbe dovuto (ai sensi dello Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del Dirigente, comma 2. Il datore di lavoro fornisce, tra l'altri, al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi..... deve inoltre ai sensi dell'art. 36 - Informazione ai lavoratori - Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), e quest'ultimo rientra anche tra i compiti dell'RSPP. Quanto suggerito dal collega RSPP al DL in merito alla delimitazione con paletti ecc. ha lasciato intendere alla magistratura che lui sapesse delle "FOSSE" e che pertanto, anche se si fosse trattato di altre tipologie lavorative, il rischio era tale da suggerire al DL di rimuovere l'inconveniente: o mediante copertura metallica, tale da sopportare il peso de quo, oppure se non occorrenti per altre fasi lavorative, eliminare "Le Fosse" del tutto, previo riempimento delle stesse.... Capisco che dopo , magari si è un pò tutti bravi a trovare i rimedi, ma la difesa certamente non doveva concentrare il tutto sul disconoscimento del capannone come "luogo di lavoro", in quanto l'RSPP lo aveva riconosciuto tale prescrivendo "la delimitazione con paletti, ecc.". E' vero che l'RSPP è privo dei poteri decisionali e di spesa e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, ma deve segnalare, anche più volte se necessario, la rimozione di un potenziale rischio per i lavoratori, nonostante molti Datori di Lavoro, rimangono "sordi" ai suggerimenti del loro RSPP, mentre inceve si tradurrebbe per loro in un vero e proprio investimento, visto gli infortuni che continuamente si verificano. Auguri al collega RSPP e cordiali saluti. |