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La responsabilita' penale in caso di infortunio sul lavoro
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“Con sentenza n. 38819 del 14 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità penale dell'amministratore di una società, in relazione al reato di lesioni gravi colpose nei confronti di un dipendente [il caso del ferimento è afferente all'infortunio occorso al lavoratore mentre questi era intento a pulire una macchina industriale].
Con questa recentissima sentenza ancora una volta viene affermato che il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia effettivamente posto in condizioni di operare con assoluta sicurezza.
Di conseguenza ed in aderenza con i contenuti del disposto dell'articolo 2087 c.c., l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.”
Commento
L'art. 2087 del codice civile stabilisce che “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il disposto dell’art. 2087, ad oltre 60 anni di distanza mantiene tutta la sua attualità e cogenza cisì come era accaduto nell'era del 'D.Lgs. 626', anche nell'era attuale del ‘D.Lgs. 81', continuando a rappresentare una sicura 'cerniera di realismo' che protegge da tentazioni di fughe in avanti a cercare rifugio in ameni territori dell'oblio della sicurezza oggettiva [considerata dalla sentenza in commento] e soggettiva [implicita nella sentenza in commento].
Particolarmente la 'massima sicurezza soggettiva assume oggi nuova enfasi nella formulazione del DVR, che deve riportare indicazioni qualificate azioni di consapevolezza da programmare e svolgere, con riguardo all’organizzazione ed ai ruoli organizzativi.
Il discorso dell’art. 2087 c.c, attiene quindi anche alla sicurezza soggettiva ed al processo di gestione relativo un'adeguata programmazione e somministrazione degli istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento, consultazione e coinvolgimento adeguati al contesto specifico di lavoro su cui insistono.
I territori organizzativi su cui coltivare i frutti della sicurezza soggettiva, se osservati da un attento e riflessivo sguardo manageriale, sortirebbero una reviviscenza dello scenario in cui considerare la 'personalità morale del lavoratore', riferimento appunto previsto dall’art. 2087.
Si tratta di un concetto ispiratore del legislatore che trova molti riferimenti nell’ambito del D.Lgs. 81/08' ed è collegato con il diritto costituzionale alla salute.
Tale concetto è, a sua volta citato - giusto il richiamo all'art. 15, lett. a] e b] del D.Lgs. n.81/2008 - tra le misure generali di tutela cui si ispira il DVR, quale riflessione qualificata effettuata dal datore di lavoro per incidere sugli effetti eventualmente negativi del lavoro sullo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale [concetto di salute ex art. 2, lett. o)] del lavoro monotono e di quello ripetitivo.
Sotto un profilo pratico, pur nelle difficoltà che possono avere i Medici Competenti nello sciogliere i nodi del filo della matassa della salute organizzativa in azienda, riteniamo non potrà difettare la menzione di attività datoriali dirette allo scopo, quantomeno sotto la veste di programma aziendale di azione di miglioramento di quanto previsto sia menzionato nel DVR, e cioè su temi della salute afferenti la valutazione del rischio.
Nell’impossibilità di diagnosticare ed agire per tempo, sarebbe pertanto, quanto meno utile, se non necessario, prevedere un rimedio tamponatore, ad esempio un verbale di riunione di fine anno redatto del Servizio di PP., sulla scorta di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 dall’articolo 35.
In tale contesto il datore di lavoro, d'intesa con il RLS, MC ed il RSPP, potrebbe dare atto di aver considerato la situazione aziendale e l’azione organizzativa di prevenzione che ne consegue, nei modi seguenti:
“…Considerato che non esistono particolari problemi alla gestione del rischio specifico alla salute in azienda, in ogni sua manifestazione, è impegno del datore di lavoro prevedere nel corso dell'anno 2009 specifiche attività da svolgere su sollecitazione del MC tese a specifiche diagnosi e programmi di analisi/intervento che, in conformità ai contenuti dell'accordo interconfederale del 9 giugno 2008 [attuativo dell’accordo europeo 8 ottobre 2004], risultino afferenti alla gestione delle attività di staff e business dell'azienda, flusso di attività nel cui alveo potrebbero trovare spazio residuo alcune problematiche ascrivibili a fattori di stress lavoro correlato da identificare e presidiare.
E così è impegno dell'azienda e del suo datore di lavoro promuovere e finanziare indagini e diagnosi dirette a realizzare specifici interventi di presidio della salute anche relazionale in azienda e particolarmente focalizzata sui seguenti fattori:
- contenuto delle attività [job analysis, con interviste e questionari ai titolari di ruolo]
- adeguatezza organizzativa/ambientale ed alla sua gestione
– verifiche di capacità di ruolo e corrispondenza tra compiti affidati e ruoli effettivamente svolti]
- disciplina dell'orario [limiti al part-time, prolungamento dell'orario di lavoro, etc.]
- carenze di comunicazione tra i ruoli della struttura
- grado di autonomia e carichi di lavoro
- stili di leadership, e caratteristiche della motivazione ed incentivazione nelle relazioni di lavoro
- tensioni prolungate di esposizione sul lavoro di taluni gruppi/individui [maternità, situazioni afferenti alle differenze di genere]
- esposizione a comportamenti illeciti
- comunicazione alle persone di strategie inter/ruoli e di business [per ridurre tensioni emotive e sociali, sensazioni di depowerment e di mancanza di attenzione up/down]. “
Sulla base delle risultanze ottenute il datore di lavoro si impegna ad intervenire con gli adeguati interventi anche di sicurezza soggettiva [informazione, formazione, addestramento, compresa la preventiva consultazione del RLS] e con misure di natura individuale e/o collettivà.
Questo strumento potrebbe essere usato come stimolo per avviare ‘cambiamenti della mappa mentale' aziendale, cioè per forzare quelle che chiamiamo come le 'prevenzioni alla prevenzione' che è compito del RSPP scalzare, mediante dosi di massicce di influenza consulenziale, generativa di complicità sul tema della salute e prevenzione.
In effetti per gli attori del sistema di prevenzione e protezione può essere utile prevedere sotto forma di azione manageriale, come sopra esemplificate, le attività della prevenzione per la salute ed il benessere descritte nel verbale di riunione periodica dell’articolo 35.
Ciò contribuirebbe a chiarire i fattori di ruolo che dal legislatore si chiede che il datore di lavoro abbia a sviluppare nell’organizzazione per l’azione diretta a conseguire gli obiettivi da prevedersi in conformità al sistema di regole europee e costituzionali vigenti.
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Rispondi Autore: Denis Garuti - likes: 0 | 09/12/2014 (11:50:06) |
Vorrei porre una domanda per un caso specifico. Sono un capoturno in azienda metalmeccanica. È successo che, per assemblea sindacale, io non fossi presente nel reparto come quasi tutti. Uno solo si è rifiutato di partecipare e gli ho detto che per questioni di sicurezza non poteva stare da solo sul posto di lavoro. Sono stato successivamente ripreso dal direttore perché a detta sua è sufficiente che sia presente un'altra persona nel raggio di 100 mt, anche se non nello stesso reparto. Questo è vero? Essendo capoturno rientro comunque nella catena dei responsabili nel caso di infortunio, anche se ero assente per riunione sindacale? Come posso tutelarmi ed essere deresponsabilizzato in questi casi specifici? |