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Anno 12 - numero 2411 di venerdì 04 giugno 2010 Gli enti paritetici, il Testo Unico e le modifiche del correttivoUn documento affronta il ruolo degli Enti paritetici nel Testo Unico e nel D.Lgs. 106/09. La storia e la funzione della bilateralità, le definizioni del Testo Unico, le modifiche apportate dal decreto correttivo e le novità relative alla formazione. PuntoSicuro è tornato più volte sul convegno “La
sicurezza nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U.”,
convegno che si è tenuto il 12 marzo 2010 a Taranto organizzato dall’ISPESL in collaborazione con il CPT di Taranto e interamente
dedicato al settore delle costruzioni. Ci siamo soffermati prima su un intervento dedicato ai lavori in quota e poi su un altro intervento relativo alle attrezzature di lavoro e alle modifiche apportate dal cosiddetto “decreto correttivo” a quanto già stabilito dal Decreto legislativo 81/2008. Ora invece rivolgiamo
la nostra attenzione sul tema della bilateralità,
affrontato nell’intervento dal titolo “Il
ruolo
degli Enti paritetici nel Testo Unico e nel D.Lgs. 106/09”, a
cura dell’avv. Nunzio Leone.
L’autore parte innanzitutto con una breve storia della bilateralità che affonda le sue radici nelle società di mutuo soccorso (SMS) di fine ottocento. In particolare le casse edili nascono agli inizi del 1900, si sviluppano “inizialmente soprattutto sulla mutualità e assistenza dei lavoratori per modificarsi dal secondo dopoguerra in poi in veri e propri enti bilaterali”. Ma cos’è la bilateralità? È una pratica “in cui le parti si impegnano a sottrarre al conflitto alcune tematiche ed obiettivi che ritengono di comune interesse e su cui decidono di poter operare congiuntamente”. E questa pratica “deve darsi un quadro di regole condivise e definite di comune accordo” con sedi apposite per operare congiuntamente: gli organismi paritetici bilaterali, “che sono il mezzo, gli strumenti concreti attraverso cui mettere in atto, praticare la scelta partecipativa in relazione a quelle particolari tematiche e a quegli specifici obiettivi, riconosciuti in modo paritetico e reciproco, tanto dai lavoratori che dagli imprenditori attraverso le loro rappresentanze”. Nell’intervento si ricorda come in questi anni l’Unione Europea abbia spinto verso la bilateralità e il dialogo sociale. E di rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si parla espressamente nella legge n. 123 del 3 Agosto 2007, legge delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Arriviamo dunque al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 dove già nelle definizioni (articolo 2) gli organismi paritetici sono definiti come organismi “costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”. Agli organismi paritetici è poi dedicato un intero articolo, l’articolo 51 che riprendiamo in parte evidenziando in modo particolare le variazioni, in grassetto, apportate dal D.Lgs. 106/2009:
Dopo aver messo in risalto l’importanza del comma 3-bis che dà indicazione sul potere degli enti bilaterali di asseverare i modelli organizzativi in materia di responsabilità amministrativa, l’autore riporta altri riferimenti del Testo Unico alla bilateralità. Ad esempio in relazione all’articolo 52 (Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità), che è stato modificato dal “decreto correttivo”. O in relazione all’articolo 31 (Servizio di prevenzione e protezione) che al comma 1 recita che salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. Dopo aver ricordato che il Testo Unico fa riferimento per questi enti ad attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (articolo 10 e 11), l’intervento si sofferma sulla riscrittura – provocata dal decreto correttivo - dell’articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi). Infine vengono ripresi i punti del Testo Unico dedicati alla bilateralità e relativi alla formazione. Ad esempio in relazione all’articolo 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni), dove è indicato che i corsi di formazione per RSPP e ASPP possono essere organizzati dagli organismi paritetici. O alla modifica dell’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), ad esempio con l’aggiunta di un comma (7-bis) al comma 7, relativo alla formazione di dirigenti e preposti, e la variazione del comma 12:
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