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Anno 10 - numero 1995 di giovedì 31 luglio 2008 Decreto 81/08: approvata la proroga dei nuovi obblighiÈ diventata legge la proroga al 1 gennaio 2009 per i nuovi obblighi previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui l’aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Ma gli obblighi sono già in vigore dal 29 luglio… Pubblicità Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il decreto fiscale (soprannominato anche milleproroghe) già approvato da Palazzo Madama il 15 luglio e modificato l’altro ieri dalla Camera, decreto che contiene la modifica all'articolo 306, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sostituisce il termine "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (29 luglio 2008) con "a decorrere dal 1º gennaio 2009".
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ---- Ricordiamo che l’Art. 306. (Disposizioni finali) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che: "le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.".
Con l’approvazione del Senato è stato quindi convertito in legge, con notevoli modificazioni, il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante “disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”.
Ricordiamo però, che la proroga arriva successivamente al 29 luglio 2008, giorno in cui è sono entrati in vigore i nuovi obblighi previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Quindi, in questi giorni sarebbe stata possibile una contestazione ad un datore di lavoro per l’omessa o incompleta valutazione dei rischi, contestazione che però avrebbe perso valore successivamente in virtù del principio della norma più favorevole (in questo caso la proroga).
Ricordiamo inoltre, che il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che questo documento abbia data certa.
Nota: l’articolo 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che "Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.".
L’Articolo 28 è invece specificatamente dedicato alla valutazione dei rischi.
Aggiornamento del 16.09.08
Il 2 agosto 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la LEGGE 2 agosto 2008, n. 129 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini” che prevede appunto la proroga al 1° gennaio 2009 dell'adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/08.
Fino al 1° gennaio 2009 restano quindi in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nella legislazione precedente ed in particolare dell’articolo 4 del D.Lgs. 626/94 che prevede “Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori …” Pietro de’ Castiglioni
Testo coordinato del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 - Testo del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini».
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