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Diritto di cronaca con...cautela
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Forze di polizia e giornalisti devono adottare particolare cautela, in una indagine in fase iniziale, nella diffusione dei nomi degli indagati e degli arrestati, in particolare se nell’indagine giudiziaria sono coinvolti minori.
A richiamare alla cautela è il Garante della protezione dei dati personali dalle pagine della newsletter dell’Autorità, in riferimento alla diffusione di una notizia, a livello locale, relativa all’arresto di un uomo sospettato di aver compiuto atti osceni in pubblico nei confronti di una minore e accusato poi di detenere materiale pedo-pornografico.
Rivolgendosi ai giornalisti, l’Autorità ha sottolineato come “la diffusione dei nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio, pur legittima in alcuni casi se sussistono i presupposti del diritto di cronaca e non ci sono motivi di segretezza, deve essere valutata anche in ragione delle garanzie riconosciute all’indagato e all’imputato (come la stessa presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva), anche allo scopo di evitare che la stessa divulgazione di nomi e precisi dettagli possa determinare danni ai minori vittime del reato, rendendoli indirettamente identificabili.”
Il Garante ha raccomandato alle forze di polizia, alle quali spetta di selezionare preventivamente i dati da rendere pubblici, particolare attenzione nella divulgazione di informazioni riguardo a dati personali non indispensabili, come ad esempio il luogo di residenza dei minori, l’indirizzo dove sarebbe avvenuta la presunta violenza, la foto dell’interessato.
Forze di polizia e giornalisti devono adottare particolare cautela, in una indagine in fase iniziale, nella diffusione dei nomi degli indagati e degli arrestati, in particolare se nell’indagine giudiziaria sono coinvolti minori.
A richiamare alla cautela è il Garante della protezione dei dati personali dalle pagine della newsletter dell’Autorità, in riferimento alla diffusione di una notizia, a livello locale, relativa all’arresto di un uomo sospettato di aver compiuto atti osceni in pubblico nei confronti di una minore e accusato poi di detenere materiale pedo-pornografico.
Rivolgendosi ai giornalisti, l’Autorità ha sottolineato come “la diffusione dei nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio, pur legittima in alcuni casi se sussistono i presupposti del diritto di cronaca e non ci sono motivi di segretezza, deve essere valutata anche in ragione delle garanzie riconosciute all’indagato e all’imputato (come la stessa presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva), anche allo scopo di evitare che la stessa divulgazione di nomi e precisi dettagli possa determinare danni ai minori vittime del reato, rendendoli indirettamente identificabili.”
Il Garante ha raccomandato alle forze di polizia, alle quali spetta di selezionare preventivamente i dati da rendere pubblici, particolare attenzione nella divulgazione di informazioni riguardo a dati personali non indispensabili, come ad esempio il luogo di residenza dei minori, l’indirizzo dove sarebbe avvenuta la presunta violenza, la foto dell’interessato.
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