Regione Liguria: linee di indirizzo per la formazione nella pesca
Genova, 5 dIC – Malgrado la firma del Protocollo d'intesa approvato dalla Regione Liguria con DGR 1294/2016 e alla collaborazione di varie realtà (Coldiretti impresa pesca, Confcooperative Federcoopesca Liguria, Legacoop-lega pesca, Autorità Marittima regionale, INAIL - sede regionale per la Liguria, …) a sostegno della promozione, nell'ambito delle attività della pesca, della tutela della salute e sicurezza, sono ancora molti i fattori di rischio, gli infortuni e le malattie professionali correlate a queste attività.
Per questo motivo e con la necessità di individuare percorsi e modalità formative maggiormente rispondenti alle esigenze del settore e più facilmente fruibili da tutti, la Regione Liguria ha approvato, attraverso la Deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2019, n. 540 le “Linee di indirizzo regionali per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di barche da pesca” che sono allegate al documento normativo.
L’articolo si sofferma sui seguenti temi:
- Le linee di indirizzo regionali per la formazione dei lavoratori marittimi
- La normativa applicabile per le attività a bordo di navi da pesca
- L’articolazione del percorso formativo
Le linee di indirizzo regionali per la formazione dei lavoratori marittimi
Le nuove “Linee di indirizzo regionali per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di barche da pesca” sono destinate alle Associazioni di categoria, ai datori di lavoro e ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca, “quale strumento utile ai fini della realizzazione e gestione delle attività formative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché agli operatori delle S.C. PSAL delle Aziende sociosanitarie liguri, ai fini dell’espletamento delle funzioni di assistenza, vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per garantire a livello regionale una maggiore uniformità e trasparenza nelle modalità operative”.
E la finalità del documento è quello di “identificare il percorso informativo, formativo e di addestramento dei lavoratori marittimi, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 298/99, imbarcati su navi da pesca definite all’art. 2, D.Lgs. 298/99”. E sono compresi “tutti i lavoratori, gli apprendisti ed i tirocinanti, imbarcati su navi battenti bandiera di uno Stato membro della Unione europea che effettuano qualsiasi attività di pesca”, mentre sono esclusi “i lavoratori che effettuano attività a terra a bordo di navi all’ormeggio”.
In particolare le linee di indirizzo definiscono:
- applicabilità della normativa;
- riferimenti normativi per l’informazione dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca;
- riferimenti normativi per la formazione dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca;
- riferimenti normativi sull’addestramento dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca;
- contenuti dell’informazione ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca;
- contenuti della formazione ai lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca;
- Contenuti dell'addestramento dei lavoratori.
La normativa applicabile per le attività a bordo di navi da pesca
Riguardo alla normativa applicabile le linee guida ricordano i tanti ritardi accumulati dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) in relazione ai decreti attuativi attesi e mai arrivati.
Infatti si ricorda che all’articolo 3 del Testo Unico viene prevista l'uscita di decreti, “da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, per stabilire le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra lo stesso D.Lgs. 81/08, il D.Lgs. 27.7.1999 n. 271, il D.Lgs. 27.07.1999 n. 272, e il D.Lgs. 17.8.1999 n. 298”. E sino all'emanazione di questi decreti “sono fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 271/99, al D.Lgs. 272/99 e al D.Lgs. 17.8.1999, n. 298”.
E mancando, a distanza di undici anni, il decreto di coordinamento previsto dal Testo Unico, ai lavoratori marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo di navi da pesca (nuove od esistenti) si applica il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 298 - Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca - che detta le “prescrizioni minime di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori a bordo di ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea impiegata per fini commerciali per la cattura e lavorazione del pesce o di altre risorse vive del mare.
In definitiva si applica, “in primo luogo, il D.Lgs. 298/99 in quanto norma specifica per i lavoratori imbarcati su navi da pesca. Per quanto non contemplato, si applicheranno quindi i dettami previsti dal D.Lgs. 271/99, anch'essa norma specifica riguardante la tutela dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili e da pesca nazionali, e infine si potrà ricorrere a quanto indicato dalla norma più generale di protezione dei lavoratori, cioè il D.Lgs. 81/08, subentrato al D.Lgs. 626/94” (a cui si fa ancora riferimento nel decreto 298/99).
L’articolazione del percorso formativo
Rimandando alla lettura integrale delle linee guida regionali, riprendiamo alcune indicazioni relative all’articolazione del percorso formativo.
I contenuti del percorso formativo, con riferimento al D.Lgs. 298/99 e al percorso formativo dei lavoratori previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, si articola in due moduli distinti: formazione generale e formazione specifica.
La durata del modulo di formazione generale “non potrà essere inferiore alle quattro ore”.
La formazione deve essere indirizzata alla “conoscenza dei concetti generali in tema di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Questi i contenuti:
- “concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti, doveri e sanzioni a carico dei vari soggetti aziendali;
- gli organi di vigilanza, controllo e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
La durata del modulo di formazione specifica, invece, “non potrà essere inferiore alle otto ore. La formazione dovrà essere riferita ai rischi specifici della mansione svolta ed ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore marittimo e della pesca”.
Questi i contenuti:
- “Rischi infortuni
- Rischio rumore
- Rischio vibrazioni
- Ambiente nave
- Stabilità nave
- Attrezzature di lavoro/macchine
- Rischi elettrici
- Dispositivi di protezione individuali
- Segnaletica
- Rischi chimici ed etichettatura
- Cenni su rischi biologici e cancerogeni
- Cenni di sopravvivenza
- Gestione emergenze
- Cenni antincendio
- Cenni di primo soccorso
- Movimentazione manuale dei carichi
- Rischi fisici (ultravioletti, microclima, illuminazione, campi elettromagnetici)”.
Si indica che l’elenco dei rischi sopra citato “è indicativo e non esaustivo e la trattazione degli stessi va effettuata secondo la loro effettiva presenza nell’attività svolta dai lavoratori imbarcati”. E i contenuti e la durata degli argomenti trattati “sono subordinati all’esito della Valutazione dei rischi effettuata dal Datore di lavoro. Il percorso formativo ed i relativi argomenti possono essere ampliati sulla base dell’entità dei rischi effettivamente presenti aumentando le ore di formazione che non possono in ogni caso essere inferiori ad otto ore”.
Inoltre per ogni lavoratore marittimo imbarcato su navi da pesca, così come definiti documento, è previsto un “aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore”.
Ricordiamo, in conclusione, che l’utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning – secondo i requisiti e le specifiche previste dall’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 - è consentita “per la sola formazione generale dei lavoratori e per i progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati dalle Regioni, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca”. In ogni caso l’utilizzo della modalità in e-Learning è consentito “purché i discenti abbiano la possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità all’uso di computer e buona conoscenza dalla lingua utilizzata; tale disponibilità e capacità dovranno essere verificate preventivamente all’erogazione della formazione”.
L’utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning è possibile anche per la “formazione di aggiornamento” previa “dimostrazione da parte del lavoratore marittimo della capacità di utilizzo della piattaforma e-learning”.
Tiziano Menduto
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