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Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con la legge sulle piccole e medie imprese
Roma, 3 Apr – Come ricordato nell’articolo “ Lavoro agile e sicurezza sul lavoro: le novità della Legge annuale PMI 2026”, a cura dell’avvocato Rolando Dubini, il 9 marzo 2026 il Parlamento italiano ha approvato definitivamente il disegno di legge recante la Legge annuale sulle piccole e medie imprese, una legge che contiene varie misure a favore delle PMI ma che riguardano, in alcuni casi, tutte le aziende.
Il provvedimento – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 come Legge 11 marzo 2026, n. 34, “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” - introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 e interviene su vari profili.
Ad esempio, sulla disciplina della salute e sicurezza per le prestazioni in modalità di lavoro agile e sulle verifiche periodiche di specifiche attrezzature di lavoro, ma anche sull’esonero dall'assicurazione obbligatoria per alcune attrezzature e veicoli, sui modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla formazione dei lavoratori in cassa integrazione.
Ricordiamo che la legge entrerà in vigore il 7 aprile 2026.
Raccogliamo oggi alcune di queste novità soffermandoci sui seguenti articoli:
- Legge 11 marzo 2026, n. 34: lavoro agile, informativa annuale e sanzioni
- Legge 11 marzo 2026, n. 34: attrezzature di lavoro e verifiche periodiche
- Legge 11 marzo 2026, n. 34: modelli di organizzazione e formazione
Legge 11 marzo 2026, n. 34: lavoro agile, informativa annuale e sanzioni
L'articolo 11 della legge 34/2026 introduce un nuovo comma 7-bis all'articolo 3 (Campo di applicazione) del d.lgs. 81/2008 (TU) disciplinando per la prima volta, come raccontato da Dubini, “in modo organico gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore stesso”.
Riprendiamo il nuovo comma 7-bis:
«7-bis. Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»
L'assolvimento degli obblighi di sicurezza connessi alla modalità di lavoro agile, in particolare quelli relativi all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un'informativa scritta, con cadenza almeno annuale. La legge 24/2026 introduce poi anche una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua (modifica dell'articolo 55 TU).
Legge 11 marzo 2026, n. 34: attrezzature di lavoro e verifiche periodiche
L'articolo 12 della legge 34/2026 interviene poi sull'allegato VII del d.lgs. 81/2008, che elenca le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 71, comma 11. La disposizione aggiunge all'elenco le "Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto", sottoponendole a verifica triennale.
Ricordiamo che l'articolo 71 TU prevede che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. E la frequenza è indicata nello stesso allegato.
Altre modifiche inerenti le attrezzature di lavoro dipendono dall’articolo 9 della legge 34/2026 che riguarda l’esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli.
Con l’articolo 9 della legge PMI all'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti due nuovi commi:
- «1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonchè per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
- 1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».
Legge 11 marzo 2026, n. 34: modelli di organizzazione e formazione
Veniamo alle modifiche connesse ai modelli di organizzazione e gestione semplificati (articolo 10, comma 1, legge PMI)
La legge 34/2026 prevede, infatti, procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza delle imprese di dimensioni minori.
Questo il comma 1 lettera a) dell’articolo 10:
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Lo stesso articolo 10 presenta novità anche per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG).
È aggiunta la lettera b-bis all’articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 estendendo, dunque, la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di CIG, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
Riprendiamo integralmente l’articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 con la modifica evidenziata:
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Anche il comma 5, che riguarda le modalità di erogazione dell’addestramento, è stato oggetto di modifica. Questo è il nuovo comma 5 dell’articolo 37 come sostituito dalla legge PMI:
5. L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato.
Un’altra modifica riguarda poi l'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dove, dopo le parole: «corso di formazione o di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,».
Riprendiamo integralmente il comma 40 citato:
40. Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
Concludiamo ricordando l’articolato della legge 11 marzo 2026, n. 34:
Art. 1 Agevolazioni fiscali per le reti di imprese
Art. 2 Modifica all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa
Art. 3 Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda
Art. 4 Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonche' delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi
Art. 5 Ulteriori disposizioni in materia di consorzi
Art. 6 Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale
Capo II Accesso delle PMI al credito bancario e misure di semplificazione
Art. 7 Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi
Art. 8 Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino
Capo III Semplificazioni
Art. 9 Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali
Art. 10 Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonche' semplificazioni amministrative per le imprese agricole
Art. 11 Salute e sicurezza per le prestazioni in modalita' agile
Art. 12 Verifiche di attrezzature
Art. 13 Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA
Art. 14 Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facolta' di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attivita' cessate
Art. 15 Delega al Governo per la riforma dell'artigianato
Art. 16 Riferimento all'artigianato nella pubblicita'
Art. 17 Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra
Capo IV Lotta alle false recensioni
Art. 18 Finalita'
Art. 19 Requisiti di liceita' delle recensioni e diritti delle strutture recensite
Art. 20 Divieti
Art. 21 Linee guida e monitoraggio
Art. 22 Disposizioni transitorie
Art. 23 Clausola di invarianza finanziaria
Capo V Testo unico della disciplina in materia di start-up innovative
Art. 24 Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative
Art. 25 Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese
Capo VI Ulteriori disposizioni
Art. 26 Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l'attrazione degli investimenti
Tiziano Menduto
Scarica la normativa:
Legge 11 marzo 2026, n. 34 - Legge annuale sulle piccole e medie imprese
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Sandro | 03/04/2026 (08:25:11) |
| Quindi l'erogazione dei corsi, che ricordiamo doveva essere fatta in orario lavorativo, quando verrà svolta in CIG: 1. la pagheranno i contribuenti invece che il datore di lavoro? 2. verrà retribuita al lavoratore all'80% invece che al 100%? Solo io sento odore di fregatura per la collettività e per il lavoratore? | |
| Autore: Claudio Rossi | 03/04/2026 (08:51:45) |
| Si, solo lei...... la formazione obbligatoria in CIG è qualcosa che esiste da anni e sono anni che lei "paga" la formazione dei lavoratori in CIG, adesso si è semplicemente aggiunto a tutto il resto anche la formazione in materia di SSL | |
| Rispondi Autore: giovanni ravasio | 12/04/2026 (14:52:06) |
| Il nuovo comma 5 dell’articolo 37 del D.Lgs 81/08, come sostituito dalla legge PMI, stabilisce che gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale... Quindi si demanda al Datore di lavoro stabilire in quali interventi di addestramento l'addestratore umano possa essere sostituito dalle tecnologie di simulazione, ma non era meglio stabilire quei casi dove non fosse possibile utilizzarle, vedi l'addestramento per la protezione delle vie respiratorie, il corretto utilizzo degli inserti, l'utilizzo dei sistemi anticaduta, ecc. ecc. ? | |