Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Fissati i limiti dell’ozono
Pubblicità
Entrerà in vigore il 7 agosto 2004 il Decreto Legislativo 21 Maggio 2004 , n. 183 “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria”, pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto stabilisce per l'inquinante ozono i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione, al fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.
Il decreto stabilisce i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione delle concentrazioni sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo.
Il provvedimento stabilisce inoltre le misure volte a mantenere la qualità dell'aria laddove la stessa risulta buona in relazione all'ozono, e le misure dirette a consentirne il miglioramento negli altri casi.
Spetterà alle regioni ed alle province autonome competenti definire un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria superano i valori bersaglio e un elenco di quelle in cui superano gli obiettivi a lungo termine.
Inoltre, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, adottano, un piano o programma coerente con il piano nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE, al fine di raggiungere i valori bersaglio.
Il decreto prevede inoltre maggiori informazioni per i cittadini che in caso di superamento delle soglie di allarme e delle soglie di informazione, dovranno essere informati tempestivamente.
Il documento è consultabile in forma integrale in Banca Dati.
Entrerà in vigore il 7 agosto 2004 il Decreto Legislativo 21 Maggio 2004 , n. 183 “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria”, pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto stabilisce per l'inquinante ozono i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione, al fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.
Il decreto stabilisce i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione delle concentrazioni sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo.
Il provvedimento stabilisce inoltre le misure volte a mantenere la qualità dell'aria laddove la stessa risulta buona in relazione all'ozono, e le misure dirette a consentirne il miglioramento negli altri casi.
Spetterà alle regioni ed alle province autonome competenti definire un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria superano i valori bersaglio e un elenco di quelle in cui superano gli obiettivi a lungo termine.
Inoltre, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, adottano, un piano o programma coerente con il piano nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE, al fine di raggiungere i valori bersaglio.
Il decreto prevede inoltre maggiori informazioni per i cittadini che in caso di superamento delle soglie di allarme e delle soglie di informazione, dovranno essere informati tempestivamente.
Il documento è consultabile in forma integrale in Banca Dati.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.