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Anno 11 - numero 2136 di martedì 31 marzo 2009 - 31/03/2009
Decreto 81/2008: i limiti del decreto correttivo
L’ex ministro del lavoro Damiano: il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008 depotenzia l’azione di prevenzione.
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Tra le proposte emendative del decreto legislativo 81 del 2008 approvate dal Governo la settimana scorsa “destano gravi preoccupazioni alcune scelte che depotenziano gravemente l'efficacia dell'azione di prevenzione. Da un primo esame delle norme conosciute emergono delle correzioni e delle omissioni rilevanti''. Ad affermarlo in una nota congiunta sono Cesare Damiano ex ministro del lavoro, Enrico Letta ex ministro dell'Industria e Paolo Nerozzi. Secondo gli esponenti del Pd, “non sono più concretamente previsti programmi di finanziamento pubblico nazionale alle imprese, ai lavoratori e, soprattutto, alla educazione scolastica per la prevenzione dei rischi. Il miliardo e cinquecento milioni di euro che Inail ha come saldo attivo annuale, non è considerato una risorsa da utilizzare, anche in parte, per le politiche attive di sostegno alle azioni per la sicurezza”.
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La valutazione del rischio e la riunione periodica annuale di esame dell'efficacia delle azioni di prevenzione in azienda, rilevano, “diventano adempimenti formali e le relative sanzioni sono ridotte sia rispetto al decreto 81 del 2008 che al decreto 626 del 1994. Quando si escludono dalla valutazione i lavori in appalto inferiori ai due giorni, si decide di non tutelare i lavoratori autonomi e della piccola impresa e quando si esclude la trasparenza dei costi per la sicurezza delle imprese di appalto nei relativi contratti, si riducono le tutele già considerate nel codice dei contratti d'opera e di servizio”.
“L'eliminazione della cartella sanitaria e di rischio personale in grado di seguire il lavoratore nei diversi rapporti di lavoro e nelle diverse prestazioni di lavoro cui sarà chiamato nella sua vita lavorativa”, aggiungono Damiano, Letta e Nerozzi, “farà aumentare le difficoltà per milioni di lavoratori che cambiano lavoro più volte nell'anno e appesantirà le imprese, in particolare le piccole imprese, con adempimenti ed oneri inutili.”
Il medico competente, sottolineano Damiano, Letta e Nerozzi, “opera in una impresa perché esistono mansioni che espongono a rischi specifici i lavoratori addetti. Il giudizio di idoneità o di inidoneità al lavoro è quindi collegato alla mansione che si è chiamati a svolgere, mentre il giudizio generale di inidoneità al lavoro è affidato a strutture pubbliche autonome dall'impresa.
Ora sembra non essere più così e addirittura, dopo un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, al lavoratore rimarrà o il licenziamento o lo spostamento ad un'altra mansione priva di rischi perdendo però il livello professionale raggiunto”.
Tutto questo, assieme alla generalizzata riduzione delle entità delle contravvenzioni, concludono, “non può non destare gravi preoccupazioni.”
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