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La documentazione relativa a nomine, deleghe e formazione

La documentazione relativa a nomine, deleghe e formazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

05/04/2016

Una lista di controllo per verificare la presenza dei documenti sulla sicurezza che l’azienda deve avere. Focus sulla documentazione relativa a designazioni, nomine, deleghe, formazione, informazione e addestramento.

La documentazione relativa a nomine, deleghe e formazione

Una lista di controllo per verificare la presenza dei documenti sulla sicurezza che l’azienda deve avere. Focus sulla documentazione relativa a designazioni, nomine, deleghe, formazione, informazione e addestramento.

Treviso, 5 Apr – In relazione a quanto previsto dal  D.L. n.5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35, la disciplina dei controlli sulle imprese deve essere ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi, e dei relativi adempimenti burocratici, alla effettiva tutela del rischio. E in questa politica di semplificazione rientra anche l’importanza della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni in relazione alle tipologie di controlli e agli obblighi e adempimenti richiesti.
 
Per questo motivo torniamo ad occuparci dello  spazio web  che l’ Azienda ULSS 9 di Treviso ha dedicato proprio alla  trasparenza dei controlli e, in particolare, ad una check list dedicata alla documentazione relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Una check list già presentata in un  precedente articolo di PuntoSicuro e recentemente aggiornata (gennaio 2016).

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Ricordiamo innanzitutto che la “CHECK LIST 1 - Documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro”, vuole garantire alle imprese “la chiara individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti” con riferimento a quanto contenuto nelle linee guida in materia di controlli emanate dalla Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 in ottemperanza all’art. 14 del già citato Decreto legge del 9 febbraio 2012.
Inoltre è bene sottolineare che dalla lista di controllo, che riguarda tutte le aziende in cui sono presenti lavoratori dipendenti o equiparati, “sono esclusi i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell’ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con il D.Lgs. 81/2008 e che non rientrano, salvo situazioni eccezionali, nei controlli effettuati dallo SPISAL”.
 
Invitando i lettori a visionare integralmente la check list e rimandando a quanto già riportato nel precedente articolo di presentazione, ci soffermiamo oggi sulla documentazione relativa alle designazioni, nomine e deleghe delle figure aziendali della sicurezza.
 
Partiamo dai documenti obbligatori per tutte le aziende e in tutti i settori di attività:
- nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): si ricorda che, nei casi previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, l’RSPP può essere il datore di lavoro. E che la nomina deve avvenire prima di iniziare l’attività;
- attestato di comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL: la comunicazione all’INAIL è prevista in via telematica. Avviene “in caso di nuova elezione o designazione. In sede di prima applicazione andava comunicato il nominativo del RLS in carica”;
- designazione addetti squadra antincendio e designazione addetti al primo soccorso: “i lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo” (art. 43, comma 3, D.Lgs. 81/2008). Deve avvenire “prima di iniziare l’attività”.
 
Veniamo ad altri documenti necessari in particolari condizioni:
- nomina ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione): “non è obbligatorio designare gli ASPP in tutte le aziende; la loro eventuale nomina e il numero devono essere rapportati alle caratteristiche dell’azienda” (c. 2 art. 31, D.Lgs. 81/2008);
- nomina Medico competente: “la nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 41); il medico competente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38”. La nomina deve avvenire “prima di iniziare l’attività in quanto i lavoratori devono essere sottoposti a visita preventiva”;
- verbale di elezione o designazione del RLS ( Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): “eletto nelle aziende fino a 15 addetti, designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali nelle aziende con oltre 15 addetti. In caso di assenza di soggetti disponibili, è possibile ricorrere al RLS territoriale. In specifiche situazioni è previsto il rappresentante di sito produttivo (art. 49)”.
- deleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008): “la delega deve essere accettata dal delegato e non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro. Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro. La delega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento”;
- subdeleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall’art. 17): “la subdelega deve essere accettata dal subdelegato e dal datore di lavoro e non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro e del subdelegante. Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di lavoro. Non sono possibili ulteriori sub deleghe. La subdelega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento”.
 
La lista di controllo si sofferma poi sulla documentazione relativa all’informazione, formazione e addestramento.
Ad esempio con riferimento alla formazione di RSPP (lavoratore, consulente esterno o, in alternativa, datore di lavoro) e ASPP:
- attestato di formazione del Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP: la formazione è relativa da un corso di durata variabile “in funzione del tipo di attività svolta in base al codice ATECO (vedi allegato II dell’accordo 21/12/2011)”. Anche l’aggiornamento è in in funzione del tipo di attività svolta. Sono “esonerati dal corso (ma non dalla frequenza agli aggiornamenti, decorsi 5 anni dal 11/01/2012) i datori di lavoro: che hanno già frequentato corsi conformi all’art. 3 del DM 16/01/1997; esonerati dall’art. 95 del D.Lgs. 626/94; in possesso di formazione per i compiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08)”;
- attestato di formazione del lavoratore o del consulente esterno che svolge le funzioni di RSPP: “la formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall’azienda (codice ATECO)”;
- attestato di formazione dell’ASPP: “la designazione di ASPP non è obbligatoria. La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall’azienda (codice ATECO)”.
La lista di controllo si sofferma anche sulla documentazione relativa a:
- attestato di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- attestato di formazione degli addetti alla squadra antincendio ed emergenze;
- attestato di idoneità tecnica al ruolo di addetto antincendio;
- attestato di formazione degli addetti al primo soccorso;
- attestato formazione generale e specifica dei lavoratori;
- attestato di formazione dei dirigenti;
- attestato di formazione dei preposti;
- attestato di formazione ed abilitazione degli addetti ad attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione;
- attestato di formazione su rischi specifici previsti dai titoli successivi al 1° del DLgs.81/08;
- documentazione dell’avvenuto addestramento all’uso di macchine e attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
- documentazione dell’avvenuta informazione dei lavoratori;
- attestato abilitazione per le attività di bonifica di materiali contenenti amianto;
- attestato formazione addetti montaggio ponteggi;
- documentazione esercitazioni antincendio;
- luoghi confinati: documentazione della formazione del personale;
-  patente di abilitazione all’impiego di gas tossici;
- altre abilitazioni previste da norme speciali (patentino conduzione caldaie, soggetti abilitati ad operare su parti in tensione, ...).
 
Concludiamo riportando l’indice generale della check list:
 
1. Valutazione dei rischi, certificati, autorizzazioni
2. Sistemi di gestione della sicurezza
3. Designazioni, nomine e deleghe delle figure aziendali della sicurezza
4. Informazione, formazione, addestramento
5. Registro degli infortuni
6. Sorveglianza sanitaria e rapporti con il medico competente
7. Attrezzature macchine e impianti
8. Dispositivi individuali di protezione
9. Gestione delle emergenze
10. Cantieri temporanei e mobili
11. Registri, autorizzazioni e comunicazioni varie
12. Libro unico del lavoro (LUL)
 
 
 
ULSS 9 Treviso, “ CHECK LIST 1 - Documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro”, documento elaborato dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro,  Ver. 13 del 13/01/2016 (formato PDF, 415 kB).
 
 
 
RTM
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Alessandro mazzetto immagine like - likes: 0
05/04/2016 (16:12:05)
l'elenco ad una lettura veloce mi sembra molto completo ed esaustivo, fatto salvo il progetto degli impianti DM 37.08. Come al solito si dimentica e si chiede solo la dichiarazione di conformita. È pur vero che la dico è rilasciata solo a seguito del progetto e ne deve riportare gli estremi... Ma quanti se ne dimenticano........

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