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Il RSPP e la posizione di garanzia autonoma
Nei giorni scorsi è apparsa sui media la relazione della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia (Commissione, d’ora in poi), incaricata di proporre delle modifiche all’attuale struttura di governo della sicurezza sul lavoro.
Tra le proposte della Commissione c’è quella di trasformare il RSPP in un garante autonomo.
Letta la Relazione, chi scrive è del parere la proposta di attribuire al RSPP una “posizione di garanzia autonoma” è incompatibile con i principi della Direttiva 89/391/CEE e non può produrre miglioramenti reali, soprattutto nelle PMI.
Le motivazioni per cui si ritiene che tale proposta non possa portare alcun miglioramento concreto sono diverse.
Innanzi tutto, perché la proposta della Commissione ribalta il modello europeo di prevenzione quando propone il RSPP quale garante autonomo.
Infatti, la Direttiva 89/391/CEE stabilisce un principio cardine e cioè che la responsabilità primaria e indelegabile della sicurezza ricade sul datore di lavoro.
Tutto il sistema europeo di prevenzione si fonda su questo pilastro.
La proposta della Commissione, invece, introduce una figura di RSPP “garante autonomo” e cioè un soggetto:
- penalmente responsabile in proprio,
- dotato di una posizione di garanzia separata,
- potenzialmente concorrente con quella del datore di lavoro.
Questo è incompatibile con la logica della Direttiva, che non prevede alcuna figura tecnica come garante, ma solo come supporto.
In particolare, la proposta viola i principi della Direttiva 89/391/CEE per almeno quattro ben precisi motivi:
- violazione del principio di responsabilità primaria del datore di lavoro;
- violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza dei mezzi;
- violazione del principio di non aggravamento degli oneri per le PMI;
- violazione del principio di prevenzione organizzativa.
Riguardo la prima violazione, la Direttiva 89/391/CEE stabilisce che il datore di lavoro:
- deve garantire la sicurezza sul lavoro;
- non può trasferire la responsabilità;
- deve organizzare, dirigere e controllare le attività per la prevenzione e protezione dai rischi.
La proposta della Commissione, attribuendo al RSPP una posizione di garanzia autonoma, sposta parte della responsabilità penale dal datore di lavoro a un tecnico privo di poteri decisionali.
Questo è contrario al principio europeo secondo cui la responsabilità non può essere spostata verso figure prive di potere.
Per la seconda violazione la Direttiva 89/391/CEE richiede che i compiti siano assegnati a soggetti con poteri, mezzi e competenze adeguate e non si creino obblighi impossibili da adempiere.
Il RSPP, per definizione:
- non ha poteri di spesa;
- non ha poteri di intervento;
- non ha poteri di vigilanza;
- non dirige il personale;
- non può fermare attività o impianti.
Attribuirgli una posizione di garanzia significa imporre obblighi senza poteri, in violazione del principio europeo di adeguatezza.
Per quanto riguarda la terza violazione, la Direttiva 89/391/CEE afferma chiaramente che le misure europee non devono imporre vincoli tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle PMI.
Invece, la proposta della Commissione non fa che aumentare la responsabilità penale, gli oneri assicurativi, i rischi professionali per consulenti e datori di lavoro-RSPP e la conflittualità interna.
Ovviamente, tutto ciò va ad aggravare gli oneri delle PMI, violando un principio esplicito della Direttiva.
Infine, per quanto riguarda la quarta violazione, la Direttiva 89/391/CEE promuove:
- lo sviluppo di sistemi organizzativi,
- la partecipazione dei lavoratori,
- il miglioramento continuo,
- la leadership del datore di lavoro.
La proposta della Commissione, invece, introduce un modello punitivo e individualizzante, che:
- sposta l’attenzione dalla prevenzione alla responsabilità penale,
- indebolisce la leadership del datore di lavoro,
- crea un “capro espiatorio tecnico” nella figura del RSPP.
Una simile proposta, poi, non può portare alcun miglioramento nelle PMI che, in Italia, rappresentano oltre il 95% del totale.
In esse, infatti, si verificano la maggior parte degli infortuni e rappresentano la quasi totalità dei contesti dove il RSPP è il datore di lavoro stesso oppure un professionista esterno.
In entrambi i casi, la proposta della Commissione è inefficace se non dannosa per i motivi che seguono.
Il primo caso è quello dove il datore di lavoro è anche RSPP (in genere, per convenienza).
Nelle micro e piccole imprese (dal bar al negozio, dalla piccola officina alla piccola impresa edile), diciamolo chiaramente, non esiste struttura organizzativa, non esistono dirigenti o preposti formalizzati e non esistono budget dedicati.
Se il RSPP diventa garante autonomo, il datore di lavoro:
- diventa garante due volte (come datore e come RSPP);
- aumenta la propria esposizione penale;
- non ottiene alcun beneficio organizzativo;
- non migliora il livello di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il risultato ultimo è un aggravio penale senza alcun miglioramento reale e l’ulteriore e reattivo “allontanamento” di queste realtà dai percorsi virtuosi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro-RSPP diverrà una scelta sistematica proprio per evitare di avere un soggetto esterno che tenda a metterlo in difficoltà limitando la sua autonomia decisionale.
Nel secondo caso e cioè quando il RSPP è un professionista esterno, nelle PMI la sua visita avviene, nella migliore delle ipotesi, una volta ogni 15 giorni. Di conseguenza non può conoscere ogni dettaglio operativo, non è nelle condizioni di fare verifiche approfondite, non può intervenire e non può imporre misure cautelative.
Attribuendogli una posizione di garanzia autonoma significa dargli una responsabilità senza possibilità di controllo, una colpa senza alcun reale potere e obblighi, in concreto, impossibili da adempiere.
Peccato che tutto questo è ciò che la Direttiva 89/391/CEE vieta e cioè la creazione di obblighi sproporzionati e inefficaci per le PMI.
Chi conosce “dal di dentro” le aziende, specialmente le PMI, sa bene che una simile proposta innescherà una serie di “reazioni” tra gli attori.
In primis, i RSPP delle PMI (ed anche quelli delle medio-grandi imprese) per autoprotezione, cercheranno di tutelarsi e, quindi, secondo l’approccio italiota, si comincerà a produrre documenti per proteggersi, anche se a impatto zero sulla sicurezza concreta, aumenteranno le segnalazioni come i funghi dopo la pioggia a settembre e si adotteranno tutte le possibili forme di “scaricabarile” verso il datore di lavoro.
Tutto ciò porterà anche all’aumento della conflittualità tra datore di lavoro e RSPP (interno o esterno) in quanto il RSPP tenderà a divenire un “controllore”, il datore di lavoro percepirà che tali comportamenti del RSPP introducono per lui un rischio penale aggiuntivo con la conseguenza che quella che doveva essere un rapporto collaborativo diverrà un rapporto conflittuale.
Da non dimenticare che tale situazione porterà ad un aumento dei costi in quanto le PMI si vedranno aumentare le parcelle dei RSPP esterni in quanto costoro saranno più esposti al rischio di coinvolgimento in procedimenti penali, subiranno un aumento dei costi delle assicurazioni. Il tutto con l’aumento esponenziale degli adempimenti meramente burocratici che nessun beneficio concreto porta alla sicurezza sul lavoro.
Naturalmente, non vi sarà alcun miglioramento concreto della sicurezza sul lavoro in quanto il RSPP non otterrà alcun potere, le risorse disponibili saranno sempre le stesse, la leadership del datore di lavoro (ove presente) non migliorerà e la cultura dell’organizzazione, di cui la cultura della sicurezza ne è parte, non cambierà.
Fino ad adesso, si è focalizzata l’attenzione sulle PMI ma la questione non cambia anche per le medie e grandi imprese in quanto le dinamiche di autoprotezione del RSPP dipendente, la conflittualità interna che si genererà così come la riduzione della collaborazione tra le varie funzioni e il conseguente aumento dei formalismi burocratici si manifesteranno anche in queste imprese. Tutto ciò senza alcun beneficio concreto per il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.
Altra questione, non meno importante, è che tale proposta è palesemente incoerente con “Vision Zero” e con le strategie UE. Infatti, la Direttiva 89/391/CEE è la base del modello europeo di prevenzione, oggi evoluto nel paradigma “Vision Zero”, adottato dalla UE e, anche se in pochi se ne sono accorti (sicuramente non la Commissione che ha elaborato la proposta), dall’Italia.
Va ricordato, sinteticamente, che Vision Zero si fonda sull’ esercizio di una leadership efficace del datore di lavoro, sullo sviluppo della cultura della prevenzione e sulla partecipazione dei lavoratori, il tutto in un’ottica di miglioramento continuo.
La proposta della Commissione, invece, prende tutt’altra direzione visto che non fa altro che rafforzare il solito modello punitivo italiota, individualizza la responsabilità e indebolisce la leadership del datore di lavoro creando un “garante tecnico” che non esiste nel modello europeo (vedi tabella).
Paese | Figura tecnica (equivalente RSPP) | Responsabilità penale autonoma? | Chi è il garante della sicurezza |
Italia | RSPP | NO (in teoria) – SÌ (di fatto) per costruzione giurisprudenziale: responsabilità “professionale” per omissioni valutative | Datore di lavoro + dirigenti + preposti (garanti primari) |
Germania | Fachkraft für Arbeitssicherheit | NO – risponde solo per colpa professionale grave, non come garante | Datore di lavoro + Management |
Francia | Conseiller en prévention / IPRP | NO – responsabilità solo per faute caractérisée direttamente causale | Datore di lavoro |
Spagna | Técnico de prevención | NO – nessuna posizione di garanzia | Datore di lavoro |
Portogallo | Técnico Superior de Segurança no Trabalho | NO – solo responsabilità professionale | Datore di lavoro |
Belgio | Conseiller en prévention | NO – può rispondere solo per violazioni proprie (es. certificazioni false) | Datore di lavoro |
Paesi Bassi | Arbodeskundige / Veiligheidskundige | NO | Datore di lavoro |
Austria | Sicherheitsfachkraft | NO | Datore di lavoro |
Danimarca | Arbejdsmiljørådgiver | NO – modello amministrativo, non penale | Datore di lavoro + Management |
Svezia | Skyddsingenjör | NO – responsabilità aziendale e amministrativa | Datore di lavoro |
Finlandia | Työsuojelupäällikkö | NO | Datore di lavoro |
Irlanda | Safety Officer | NO – responsabilità solo per condotte autonome gravissime | Datore di lavoro |
Grecia | Τεχνικός Ασφαλείας | NO | Datore di lavoro |
Polonia | Specjalista ds. BHP | NO | Datore di lavoro |
Repubblica Ceca | OZO v prevenci rizik | NO | Datore di lavoro |
In conclusione, il parere di chi scrive riguardo la proposta della Commissione in merito alla figura del RSPP, è che questa:
- non rispetta i principi della Direttiva 89/391/CEE perché sposta la responsabilità dalla figura che la Direttiva individua come garante primario (datore di lavoro) verso un tecnico (RSPP) privo di poteri decisionali, organizzativi e di vigilanza;
- viola i principi europei di responsabilità, proporzionalità, adeguatezza dei mezzi e tutela delle PMI attribuendo al RSPP una posizione di garanzia autonoma.
Nelle piccole e medie imprese, dove il RSPP è spesso il datore di lavoro stesso o un consulente esterno, la riforma non può produrre alcun miglioramento reale in quanto aumenta sia la responsabilità penale che i costi e la conflittualità, senza incidere minimamente sull’organizzazione, sulla leadership e sulle risorse, e cioè su quelli che, invece, sono i veri fattori determinanti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Con questa proposta si confonde la cura con il colpevole in quanto il problema non è che il RSPP ha pochi poteri.
Il problema è che troppi datori di lavoro non usano i loro.
La soluzione non è creare un super‑RSPP, ma far funzionare la catena di comando che già esiste.
La prevenzione non si migliora spostando la colpa, ma chiarendo i ruoli.
E soprattutto pretendendo che chi ha il potere lo usi davvero.
Quindi, con il solito approccio da “sistema prevenzionale da manutenzione a guasto”, non si può che constatare che siamo di fronte all’ennesimo parto di una proposta inefficace, contraria alla logica della Direttiva 89/391/CEE nonché incoerente con le strategie europee di prevenzione come “Vision Zero” ottenendo così un’ulteriore conferma che Manzoni, grande conoscitore degli italiani, aveva perfettamente ragione quando affermava che “In Italia, in tempi di crisi, il buon senso se ne sta nascosto per paura del senso comune”.
Carmelo G. Catanoso
Ingegnere Consulente di Direzione
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