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L’ABC della formazione: generale e specifica dei lavoratori
Imola, 8 Giu – Spesso pur consapevoli della ricchezza, ma anche complessità del nostro sistema normativo, si tende purtroppo a dare per scontata la conoscenza di norme e regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esempio in materia di formazione alla sicurezza conosciamo le regole e le specificità della formazione alla sicurezza di lavoratori, dirigenti e preposti?
Il D.Lgs. 81/2008 richiede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. E che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
- Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011 “Disciplina, ai sensi dell’art.37, comma 2, del D.Lgs.81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti dall’art.2, comma 1 lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1, del medesimo D.Lgs. n.81/08”
- Accordo Stato-Regioni n.153 del 25 luglio 2012 “Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni”.
Per fare brevemente il punto su quanto previsto, ad oggi, dagli accordi Stato-Regioni in materia di formazione, con un occhio anche alle evoluzioni normative successive e ai vari interpelli in materia di formazione, possiamo presentare la prima parte di un intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.
Nell’intervento “Formazione e addestramento: facciamo il punto”, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Imola), si ricorda che gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza si applicano a:
- “Lavoratori e lavoratrici (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione obbligatoria);
- Dirigenti e preposti (art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa);
- Soggetti di cui all’art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa)”.
E non si applicano ai lavoratori stagionali di cui all’art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tali Accordi Stato-Regioni non disciplinano la formazione prevista dai titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari, che individuano in modo puntuale le caratteristiche dei corsi (durata, contenuti, ecc). Ad esempio: formazione addetti primo soccorso e antincendio, montaggio ponteggi, attrezzature di lavoro, ...
E definiscono gli elementi minimi degli attestati di formazione (Indicazioni del soggetto organizzatore del corso, Normativa di riferimento, Dati anagrafici e profilo professionale del corsista, Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, Periodo di svolgimento del corso, Firma del soggetto organizzatore del corso).
In particolare la formazione dei lavoratori prevede un modulo di Formazione Generale:
- “concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- durata 4 ore;
- uguale per tutti i settori ATECO;
- credito formativo permanente;
- consentita modalità e-learning”.
E un modulo di Formazione Specifica:
- “rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
- durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda (4 ore settore ATECO rischio basso; 8 ore settore ATECO rischio medio; 12 ore settore ATECO rischio alto);
- non consentita modalità e-learning”.
Inoltre è previsto un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni (consentita modalità e-learning).
In particolare, come ricordato dall’ Interpello n. 11/2013 sull’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la formazione specifica “va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la sua durata può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda”. Inoltre, continua l’intervento, “il monte ore minimo, individuato dagli Accordi Stato-Regioni, può essere aumento in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda (Valutazione dei Rischi)”.
Inoltre ricordiamo che con la Legge 9/08/2013, n. 98 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) è stato inserito all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 il comma 14-bis che indica che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Inoltre “le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.
L’intervento risponde poi a un’altra semplice domanda: quando avviene la formazione?
La formazione avviene in relazione a:
- “costituzione di nuovo rapporto di lavoro o inizio di utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro. Anteriormente o contestualmente all’assunzione. Comunque non oltre 60 giorni dall’assunzione dimostrando d’aver già avviato il percorso formativo;
- cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi. Deve essere ripetuta la formazione specifica limitata alle modifiche o contenuti di nuova introduzione”.
L’intervento, che si sofferma anche sulla possibile collaborazione degli organismi paritetici alla formazione, si sofferma poi sulla verifica dell’apprendimento (anche con riferimento al contenuto dell’ Interpello n. 12/2014).
Per preposti e dirigenti è obbligatoria (colloquio o test), mentre per lavoratori e lavoratrici è:
- “non obbligatoria per erogazione in modalità tradizionale (es. lezioni frontali in aula);
- obbligatoria per erogazione in modalità e-learning”.
E dove avviene la formazione?
La formazione può avvenire:
- “presso l’azienda;
- presso la sede del soggetto formatore;
- presso il domicilio del lavoratore nel caso di formazione in modalità e-learning”.
In ogni caso – continua l’intervento – “sempre in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore”.
Rimandando ad altro articolo la trattazione della formazione a dirigenti, preposti e altre tipologie specifiche di lavoratori (a domicilio, somministrazione di lavoro, ...), concludiamo ricordando alcune scadenze, passate e future, per la formazione dei lavoratori:
- 11 gennaio 2013: aggiornamento lavoratori formati prima dell’11 gennaio 2007;
- 11 gennaio 2017: aggiornamento lavoratori formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012;
- 11 gennaio 2017: Aggiornamento lavoratori formati dopo l’11 gennaio 2012 con corso programmato e formalmente approvato al 11/01/2012.
Si ricorda che per i “lavoratori formati dopo l’11 gennaio 2012 il quinquennio dell’aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso”.
“ Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione lavoratori preposti dirigenti”, prima parte dell’intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Imola) al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 908 kB).
RTM
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Roberto Bolzan - likes: 0 | 08/06/2016 (12:18:04) |
La scadenza dell'11 gennaio 2017 vale anche per la formazione antincendio (per esempio quella a rischio elevato che ha poi conseguito l'abilitazione tecnica dai VVF). Il Comando di Treviso sembra dare tale indicazione, ma non mi risulta che sia così... giusto? |
Rispondi Autore: Gianni Rossi - likes: 0 | 08/06/2016 (18:56:09) |
La scadenza dell'11.01.2017 vale solo per gli accordi Stato Regioni. I corsi antincendio sono disciplinati dal D.M. 10.03.1998 con scadenza triennale, anche se non ancora ben definita nero su bianco. |
Rispondi Autore: Marco Bianchi - likes: 0 | 14/01/2020 (10:22:47) |
Buongiorno, un lavoratore che ha già ricevuto la formazione per il rischio basso (modulo generale+modulo specifico 4 ore) che però è adibito a mansioni che lo espongono al rischio medio, è sufficiente che frequenti un corso di aggiornamento per il rischio medio (6 ore) o deve rifrequentare il corso di base per il rischio medio (8 ore)? |