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Il Decreto Interministeriale, che entrerà in vigore il
prossimo 26 marzo, era previsto nell'articolo 45 (Primo Soccorso), comma 3 del
Decreto legislativo 81/2008:
|
Articolo 45 – Primo Soccorso
(…)
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere
della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario
del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni. |
Il nuovo Regolamento definisce le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte
delle aziende o unità produttive che
svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque
svolta in ambito ferroviario.
Riportiamo brevemente alcuni
punti significativi del regolamento, che valgono anche per il “personale
di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto”.
Riguardo all’organizzazione
di pronto soccorso il datore di lavoro provvede a fornire ai lavoratori le
dotazioni per il primo soccorso.
Inoltre “i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie,
coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso,
predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento
che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci
al fine di garantire un
soccorso
qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli
infortunati”.
In merito alle
dotazioni
per il primo soccorso il datore di lavoro deve dotare il personale o le
squadre di personale del “pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 del
decreto
n. 388 del 2003 e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la
richiesta di pronto soccorso”.
Nel caso di “treni passeggeri in esercizio non completamente
percorribili, il personale viaggiante deve poter comunicare con quello di
macchina con un idoneo mezzo e tramite una procedura adatta ad attivare, in
ogni caso, la richiesta di
pronto
soccorso”.
Infine qualche indicazione riguardo alla formazione.
Il datore di lavoro provvede, con cadenza triennale, alla
formazione del personale “al fine di
fornire adeguate informazioni sulle procedure di richiesta di
pronto
soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull'uso dei
presidi contenuti nel pacchetto di medicazione. La formazione ha altresì il
fine di consentire l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle nozioni di
base utili per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria e per attivare
la richiesta di pronto soccorso. Il corso di formazione è organizzato in via
preventiva rispetto all'impiego del predetto personale”.
Tale corso di
formazione deve avere durata non inferiore a sei ore e deve essere “svolto
da personale medico nonché, per le parti del programma relative alle procedure,
da personale esperto dell'ambito ferroviario, secondo il programma indicato
nell'allegato al regolamento.
Nel decreto, a cui vi rimandiamo anche per le disposizioni
transitorie e finali, è presente una allegato contente un programma del corso formativo di primo soccorso.
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 24 gennaio 2011, n. 19 -
Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto
15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tiziano Menduto
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