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Formazione sicurezza lavoro: le indicazioni delle FAQ sull’ASR 2025
Roma, 8 Apr – A distanza di quasi un anno sono indubbiamente ancora molti gli aspetti e i punti dell’ Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 - “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008” – che meritano chiarimenti e approfondimenti per facilitarne l’applicazione.
Proprio partendo da queste necessità, già nei mesi successivi all’approvazione del nuovo Accordo, il Coordinamento tecnico della Commissione Salute della Conferenza della Regioni e delle Province Autonome aveva raccolto e inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una raccolta di domande e risposte inerenti l’Accordo.
In considerazione poi dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito, come ricordato dal Ministero stesso, un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa. E nei giorni scorsi sono state pubblicate sul sito del Ministero le nuove “FAQ - Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione” che affrontano diversi temi sollevando, tuttavia, anche qualche perplessità. Ad esempio, in relazione, come vedremo in futuri articoli, al quesito 11 sull’entrata in vigore dell’ASR, dove si indica che l’ Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia il 19 maggio 2025, ‘ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n.69’.
Ci soffermiamo oggi brevemente sulla presentazione di alcune FAQ generali affrontando i seguenti argomenti:
- Le risposte sull’Accordo del 17 aprile 2025: accreditamento e attestati
- Le risposte sull’Accordo del 17 aprile 2025: classificazione Ateco e crediti
- Le risposte sull’Accordo del 17 aprile 2025: decorrenza e periodo transitorio
Le risposte sull’Accordo del 17 aprile 2025: accreditamento e attestati
Partiamo da alcuni quesiti sull’accreditamento regionale e sugli attestati che fanno luce, ad esempio, sulla validità degli accreditamenti.
Quesito n. 1: Esiste reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali? Potrà un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, operare presso sedi di clienti situate in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione Lombardia? Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, ma gli enti di formazione accreditati presso una Regione possono erogare corsi solo nel territorio della Regione presso cui sono accreditati?
Questa la risposta presente nel documento: “L’accreditamento regionale, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009, è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto. I soggetti formatori accreditati che intendono operare in più regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna Regione o PA. Gli attestati di formazione, emessi conformemente all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale”.
Riprendiamo uno dei quesiti sugli attestati.
Quesito n. 2: Non essendo menzionata la figura del responsabile del progetto o del docente, vi sono impedimenti nel far apporre anche le firme del responsabile del progetto (che può coincidere con il legale rappresentante) e del docente sull'attestato, come elemento aggiuntivo?
La risposta ricorda che il punto 6 della parte I dell’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 “elenca i requisiti minimi degli attestati di formazione:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo”.
In ogni caso – continua la risposta – “è facoltà del soggetto formatore fornire elementi aggiuntivi nell’attestato di formazione, oltre ai minimi previsti”.
Le risposte sull’Accordo del 17 aprile 2025: classificazione Ateco e crediti
Altre risposte, soffermandoci solo sugli aspetti generali relativi all’Accordo, riguardano la classificazione ATECO e i crediti formativi.
Riprendiamo il quesito n. 6: È possibile erogare percorsi formativi multi-Ateco? Ad esempio, si potranno erogare corsi rischio medio rivolti ad aziende ricomprese in tutti i codici Ateco indicati ma che operano in settori diversi? È ancora possibile prevedere aule che raggruppino settori simili o anche diversi all'interno della stessa classe di rischio attraverso corsi interaziendali, assicurandosi che vi sia omogeneità nei rischi specifici dei lavoratori coinvolti?
Questa la risposta: “Il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, in materia di formazione specifica dei lavoratori, stabilisce che: il percorso formativo deve essere progettato sulla base della valutazione dei rischi aziendali, garantendo la coerenza con le condizioni operative reali. Il soggetto formatore è tenuto ad assicurare la massima omogeneità tra i partecipanti, con particolare riferimento al settore di appartenenza e alle mansioni svolte. Pertanto, è possibile organizzare aule che raggruppino settori simili all’interno della stessa classe di rischio, a condizione che:
- i partecipanti svolgano mansioni comparabili;
- siano garantiti contenuti formativi coerenti con la gestione dei rischi aziendali”.
Una domanda riguarda il credito formativo.
Quesito n. 8: Il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validità dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento. Questa regola si applica a tutti i corsi di formazione, inclusi quelli per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP e per gli addetti alla gestione delle emergenze, tra gli altri? Nella fase transitoria, come bisogna comportarsi? Esempio di un datore di lavoro che aveva fatto corso RSPP-dl, poi non ha esercitato e non ha fatto i rinnovi. L’attestato è del 2014. Attualmente può ancora fare l’aggiornamento con il monte ore previsto secondo Accordo SR 2011?
Nella risposta si indica che l' ASR 59/2025 “stabilisce che il credito formativo maturato con i corsi abilitanti, conserva validità soltanto se accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Oltre tale soglia, il titolo abilitante decade e non può più essere utilizzato, rendendo necessario ripetere integralmente il percorso formativo. Questa regola riguarda tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante”. Un aspetto importante – continua la risposta - è che, “se il mancato aggiornamento non supera i dieci anni, il credito formativo rimane valido e il completamento dell’aggiornamento, anche se tardivo, permette di tornare a esercitare la funzione. Viceversa, superato il limite decennale, il titolo perde efficacia e deve essere rifatto. In pratica, un datore di lavoro che ha frequentato il corso RSPP-DL nel 2014, senza esercitare la funzione né effettuare aggiornamenti, si trova oggi oltre la soglia dei dieci anni. In questo caso, l’attestato è decaduto e non è sufficiente un aggiornamento: occorre ripetere il corso abilitante secondo le regole attuali”.
Le risposte sull’Accordo del 17 aprile 2025: decorrenza e periodo transitorio
Concludiamo, per questo primo articolo di presentazione delle FAQ, parlando di decorrenza della formazione e di periodo transitorio.
Alla decorrenza della formazione fa riferimento il nono quesito.
Quesito n. 9: Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no?
La risposta è no. “La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero al momento: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025. Il periodo transitorio previsto dall'attuale Accordo deve intendersi riferito alla possibilità di avviare i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell'attuale Accordo”.
Continuiamo a parlare di periodo transitorio con riferimento ad altri due quesiti presenti nella parte finale del documento.
Quesito n. 45: Nel periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo SR, in cui è possibile realizzare corsi secondo quanto previsto dagli ACSR abrogati e dall’allegato XIV del D. Lgs. 81/08, sono vigenti le regole precedenti e le relative linee interpretative? Pertanto, che non si applicano le regole del nuovo Accordo SR per i soggetti formatori, per le modalità e durate, per la videoconferenza sincrona, per le verifiche dell’efficacia della formazione, ecc., ma le nuove regole si applicheranno ai corsi avviati a partire dal 19 maggio 2026.
Questa la risposta: “durante il periodo transitorio di 12 mesi successivo all’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni (dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026), è consentito avviare corsi di formazione secondo le regole dei precedenti Accordi abrogati e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Questo significa che, per i corsi avviati in tale periodo, continuano a valere le disposizioni precedenti: contenuti, durate e modalità restano quelle stabilite dagli Accordi abrogati. Le nuove disposizioni diventeranno obbligatorie solo per i corsi avviati a partire dal 19 maggio 2026. Il punto 2 della Parte VII dell’Accordo prevede che, per alcune nuove attrezzature indicate nella Parte II (macchine agricole raccogli-frutta, caricatori per movimentazione materiali, carroponti), i corsi abilitanti devono essere frequentati e conclusi entro il termine dei 12 mesi. Pertanto, per queste attrezzature l’abilitazione deve essere conseguita secondo le regole del nuovo Accordo SR 59/2025, anche nel periodo transitorio”.
Quesito n. 46: Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede una fase transitoria di 12 mesi durante la quale possono essere avviati i Corsi di formazione su Salute e Sicurezza secondo quanto previsti dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011. Con la presente siamo a chiedere se il suddetto regime transitorio si applica anche alle caratteristiche dell’Ente Formatore che eroga la Formazione in materia.
Questa la risposta: “per 12 mesi possono essere avviati corsi di formazione secondo quanto previsto dai previgenti Accordi anche per quanto riguarda i soggetti formatori”.
Concludiamo rimandando a prossimi articoli altri approfondimenti sulle risposte del gruppo interistituzionale e segnalando tutti i temi affrontati nelle FAQ:
- accreditamento regionale
- attestati
- classificazione ATECO
- credito formativo
- decorrenza formazione
- efficacia formazione
- entrata in vigore
- attrezzature formazione CMM
- formazione degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008
- formazione per carrello semovente a braccio telescopico equipaggiato con pala
- formazione escavatore con massa inferiore ai 6000 kg
- formazione per carroponte
- formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- formazione del datore di lavoro
- formazione lavoratori
- formazione pratica
- formazione pregressa
- formazione preposto
- lingua veicolare
- modulo cantieri
- organizzazione corso
- periodo transitorio
- requisiti docenti
- tutor
- verifica finale
Tiziano Menduto
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Roberto Cauda | 10/04/2026 (12:34:02) |
| Nella faq 24 non capisco la differenza tra la gru a bandiera e "... montate in posizione fissa, con almeno una trave orizzontale sostenuta da una gamba e dotate anch’esse di un meccanismo di sollevamento." | |
