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Anno 12 - numero 2430 di giovedì 01 luglio 2010
La valutazione dei rischi nelle costruzioni: il rischio chimico Il rischio chimico in un documento sulla valutazione dei rischi nelle costruzioni edili. La normativa, i rischi per la salute e la sicurezza, l’individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio, i modelli proposti e i documenti operativi allegati.
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Riprendiamo l’approfondimento del documento " La
valutazione dei rischi nelle costruzioni edili", manuale che nasce
dalla collaborazione tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione
Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia ( C.P.T. Torino) e l’ INAIL Piemonte.
Partendo da questo manuale in precedenti articoli abbiamo affrontato diversi
temi, dal Documento
di valutazione dei rischi ai ruoli dei responsabili
della sicurezza. Senza dimenticare le specificità di alcuni specifici
rischi del comparto costruzioni:
il rischio
rumore e il rischio
vibrazioni.
Oggi ci soffermiamo sul rischio chimico.

Nell’introduzione del
capitolo
dedicato a questo rischio si ricorda che il Titolo IX - Capo I del Decreto
legislativo
81/2008, “individua le modalità di valutazione del rischio
chimico, le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e le
caratteristiche della sorveglianza sanitaria in funzione dell’entità del
rischio e quindi dei possibili effetti, pregiudizievoli per la salute,
degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro”.
In particolare il Capo I si applica quando sul luogo di lavoro “sono
presenti agenti
chimici
pericolosi, perché utilizzati per eseguire delle lavorazioni (ad
esempio, l’impiego di agenti chimici come materia prima), perché
prodotti dalle
stesse (come i fumi di saldatura, le polveri risultanti da escavazioni, i
gas
di scarico dei motori a combustione interna) o perché già esistenti
nell’ambiente di lavoro (ad esempio, gas d’origine naturale, gas
presenti in
determinati ambienti come le fognature)”.
Rimandando alle definizioni di agenti
chimici pericolosi contenute nel Testo Unico (articolo 222),
l’introduzione
si conclude ricordando che l’esposizione agli agenti chimici può
rappresentare
un rischio:
- per la “salute”: rischio legato “in particolar modo alle
caratteristiche
tossicologiche degli agenti chimici, ai tempi e alle modalità di esposizione”;
- per la “sicurezza”: rischio “principalmente determinato dalle
proprietà
chimico-fisiche pericolose degli agenti chimici e dalle loro
caratteristiche di
reattività (come ad esempio, la possibilità di formazione di atmosfere
esplosive)”.
Rimandiamo i nostri lettori alla lettura del manuale per la parte
relativa agli
effetti dannosi sul corpo umano delle sostanze pericolose, alle
caratteristiche
degli agenti chimici, alla classificazione, etichettatura
e alle schede
informative in materia di sicurezza.
Ci soffermiamo invece sulla valutazione
del rischio chimico.
Per procedere nella valutazione
del
rischio occorre, innanzi tutto, “individuare
i pericoli di origine chimica (per pericolo si intende la proprietà
intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi)”. Tale
individuazione “costituisce la prima fase dell’iter valutativo e può
essere
effettuata mediante la compilazione di adeguate schede riepilogative, in
cui
occorre riportare i dati desumibili dall’etichettatura e dalla scheda
di
sicurezza dei prodotti utilizzati (sostanze o preparati) e altri
dati
necessari, se disponibili, a completare il quadro delle informazioni
necessarie
alla valutazione del rischio”. Nelle schede devono tuttavia essere
riportate
anche le “informazioni relative agli agenti chimici ‘non etichettati’,
che
possono derivare dalle lavorazioni o che sono presenti nell’ambiente di
lavoro”.
E già in questa fase è indispensabile “considerare la possibilità di
sostituire
i prodotti abitualmente utilizzati con altri non pericolosi o meno
pericolosi”.
Nel manuale è allegato un modello di scheda.
Dunque la valutazione del rischio
chimico deve considerare (art.
223 del D.Lgs. 81/2008):
- “le proprietà pericolose degli agenti
chimici (individuabili anche dalle frasi R che accompagnano la
classificazione CE);
- le informazioni contenute nella scheda di sicurezza;
- il livello, il modo e la durata dell’esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di agenti
chimici,
tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li
contengono o
li possono generare”;
- i valori di concentrazione delle sostanze nell’aria (VLE) o i valori
limite
biologici (BEI) che riguardano i “valori rilevati nell’organismo del
lavoratore
in seguito a esami clinici specifici (monitoraggio biologico) facenti
parte
della sorveglianza sanitaria”;
- “gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza
sanitaria già intraprese”.
Inoltre le modalità con cui eseguire la
valutazione sono:
- “misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza;
- stime qualitative che identificano tali variabili, in termini
semplici, e
consentono una graduazione preliminare del livello di esposizione;
- misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc (per esempio nei casi dove
già si
suppone un rischio ‘non irrilevante per la salute’)”.
Il manuale sottolinea che “in attesa di definizioni puntuali da parte
dei
Ministeri competenti, la valutazione del ‘rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute’ è effettuata dal
datore
di lavoro”.
Se la valutazione dei rischi evidenzia che le soglie “basso” e
“irrilevante”
sono superate, anche singolarmente, scatta l’applicazione di diversi
obblighi
previsti dal D.Lgs. 81/2008. Ad esempio le misure specifiche di
protezione e
prevenzione (art. 225), le disposizioni in caso di incidenti o di
emergenze
(art. 226), la sorveglianza sanitaria (art. 229) e l’istituzione delle
Cartelle
sanitarie e di rischio (art. 230).
Il documento invita le aziende a un “accertamento preventivo delle
condizioni
di salute dei lavoratori per evidenziare eventuali gruppi di persone
ipersensibili da sottoporre a controlli periodici”, anche se in presenza
di un
rischio definito “irrilevante per la salute”.
La valutazione
del
rischio “può essere effettuata utilizzando i modelli per la
stima del rischio sviluppati da fonti autorevoli,
per l’uso dei quali è necessaria un’adeguata competenza. Inoltre se
l’esito
della “stima” del rischio si attesti al di sopra di “basso per la
sicurezza e
irrilevante per la salute” è necessario ricorrere, “quando tecnicamente
possibile e quando risulti utile alla valutazione, a misurazioni
ambientali o
personali, sentito anche il parere del medico competente”.
Il manuale propone per la stima del
rischio un procedimento specifico di valutazione “elaborato
nell’intento di
fornire uno strumento facilmente utilizzabile”.
In particolare riguardo al rischio per la salute, il percorso valutativo
suggerito deriva dal “Modello applicativo proposto dalla Regione
Piemonte per
la Valutazione del Rischio Chimico - D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25”.
Mentre per
quanto riguarda il rischio per la sicurezza il percorso valutativo si
ispira al
“Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la
salute
ad uso delle piccole e medie imprese” contenuto nella pubblicazione “La
valutazione del rischio
chimico”.
Tali modelli di valutazione non sono
applicabili agli agenti
cancerogeni-mutageni e all’amianto: la “valutazione di tali rischi
deve
essere eseguita secondo la norma e tenuto conto delle indicazioni
contenute”
nelle due appendici al capitolo.
Vi rimandiamo alla lettura del manuale per le specifiche dei due modelli
e per
gli esempi di misure di prevenzione e protezione.
Un nostro prossimo articolo raccoglierà invece le diverse indicazioni
riguardo
ai dispositivi
di
protezione individuali idonei per la protezione dal rischio
chimico.
Finiamo con una breve sintesi operativa
per l’adempimento di quanto disposto
dalla norma in merito alla valutazione del rischio da esposizione:
- “raccolta delle schede di sicurezza di ogni prodotto;
- eliminazione o riduzione del rischio mediante la sostituzione
dell’agente
pericoloso con un
altro non pericoloso o meno pericoloso;
- identificazione dei pericoli e individuazione dei soggetti esposti,
con l’uso
della ‘scheda
raccolta dati agenti chimici’;
- valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici”, attraverso
la
compilazione della
“scheda di valutazione preliminare del rischio
chimico”;
- “trasposizione dell’esito della valutazione nell’apposita sezione del
DVR con
l’uso della ‘tabella
di valutazione del rischio agenti chimici’;
- applicazione delle misure di prevenzione e protezione (da riportare
nel
DVR)”;
- “informazione, formazione ed eventuale addestramento dei lavoratori e
dei
loro rappresentanti (art. 227 D.Lgs. 81/2008)”.
Per concludere ricordiamo che nella
sezione “modelli” della
pubblicazione sono disponibili:
- degli esempi di valutazione del
rischio chimico: “sono stati realizzati ipotizzando le
sostanze/preparati e
le relative quantità settimanali utilizzate o prodotte dalle
lavorazioni”;
– una scheda raccolta dati agenti
chimici;
- una scheda di valutazione preliminare
del rischio chimico: la scheda
contiene il modello e le istruzioni;
- delle tabelle di valutazione del
rischio agenti chimici e del rischio agenti cancerogeni/mutageni:
tabelle
di valutazione preparate per i cantieri.
- alcuni documenti informativi: sulle
frasi R e S, sui contenuto delle schede di sicurezza e sulla
classificazione
delle sostanze.
CPT di Torino e Provincia, INAIL Piemonte:
- Capitolo
10
: Il rischio chimico (formato PDF, 639 kB);
- Esempi
di
valutazione del rischio chimico (formato PDF, 593 kB);
- Scheda
raccolta
dati agenti chimici (formato DOC, 90 kB);
- Tabella
di
valutazione del rischio agenti chimici (formato DOC, 84 kB);
- Tabella
di
valutazione del rischio agenti cancerogeni / mutageni (formato
DOC, 72 kB);
- Frasi
R
e S (formato PDF, 207 kB);
- Contenuti
scheda
di sicurezza (formato PDF, 298 kB);
- Classificazione
delle
sostanze e preparati (formato PDF, 243 kB);
- La
valutazione
dei rischi nelle costruzioni edili, l’intero manuale (formato
ZIP, 19.5 MB);
- Variazioni
edizione
2009 (formato PDF, 496 kB): contiene
alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da
consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di
valutazione dei rischi.
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