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Commento
a cura di G. Porreca
La Corte di Cassazione penale
in questa sentenza si è espressa sulla idoneità di una operazione molto diffusa
nei
cantieri
temporanei o mobili e cioè quella di sollevare i componenti di un ponteggio
a mezzo di
carrucola
a mano e fune munita di gancio, operazione che deve comunque essere svolta
garantendo l’impossibilità dello
sganciamento
del carico e che lo stesso, in tal caso, non cada sui lavoratori i quali
devono in ogni caso far uso del necessario dispositivo di protezione
individuale consistente nell’elmetto (casco) di protezione.
Il caso.
Il legale rappresentante di una
ditta edile, svolgente attività di
montaggio
e smontaggio di ponteggi, è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale per
rispondere del reato di cui all'
articolo
589 c.p. comma 2 perché, per
colpa,
cagionava la morte di un lavoratore dipendente della ditta stessa non osservando
alcune norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare il
lavoratore si trovava in un cantiere edile installato presso un istituto
tecnico industriale statale per effettuare l'allestimento di un ponteggio in
corrispondenza della facciata dell'edificio e procedeva ad issare i piani di
calpestio in metallo facendo uso di una carrucola e di una fune con gancio per
farli giungere fino alla sommità del ponteggio dove altri colleghi provvedevano
a sganciarli per poi montarli. Durante le operazioni di sollevamento uno di
questi piani di calpestio, giunto quasi a destinazione durante la salita, si
sganciava, verosimilmente a causa di urto con la struttura del ponteggio, e cadendo
da un'altezza di circa 12-13 metri colpiva alla testa il lavoratore che si
trovava in corrispondenza della perpendicolare del carico, il quale riportava
lesioni gravissime che ne determinavano successivamente il decesso.
Le violazioni
contestate ed il ricorso in Cassazione.
Al legale rappresentante della
ditta veniva contestata la violazione dell’articolo 35, comma 4 ter, lettera a)
del D. Lgs. n. 626/1994, in quanto il metodo e l'attrezzatura utilizzati per
sollevare i piani di calpestio del ponteggio, mediante carrucola a mano, non
erano idonei ad evitare la caduta del carico tenendo conto del carico da
movimentare, dei punti di presa e del dispositivo di aggancio, nonché dell’articolo
186 del D.P.R. n. 547/1955 in quanto, durante il montaggio del ponteggio, le
manovre per il sollevamento dei piani di calpestio non erano state disposte in
modo da evitare il passaggio di
carichi
sospesi in corrispondenza dei lavoratori ed ancora dell’articolo 4, comma
5, lettera f) del D. Lgs. n. 626/1994 in quanto il datore di lavoro non aveva
richiesto l'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori ed in
particolare l'utilizzo del DPI (elmetto a protezione del capo richiesto
dall’art. 381 del D.P.R. n. 547/1955) e dell’articolo 22 del D. Lgs. n. 626/1994
per non aver assicurato che ciascun lavoratore ricevesse una formazione
adeguata in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Il Tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato
l’imputato responsabile dei reati ascrittigli e lo aveva condannato alla pena
di anni uno di reclusione (pena condonata) oltre al pagamento delle spese
processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili
costituite.
Avverso la decisione del
Tribunale il difensore dell'imputato ha fatto ricorso prima alla Corte di
Appello, che ha confermata la condanna, e quindi alla Corte di Cassazione chiedendo
l’annullamento della sentenza stessa con o senza rinvio. Secondo il ricorrente la Corte di Appello era
giunta erroneamente alle sue conclusioni in quanto aveva ritenuto che il
sistema di aggancio delle pedane utilizzato nel cantiere in cui è avvenuto il
tragico infortunio non fosse sicuro e che il rispetto delle norme in materia di
prevenzione degli infortuni avrebbe dovuto comportare l'adozione di un’altra
modalità di sollevamento delle pedane che avrebbe determinato certamente una
maggiore sicurezza. Per evitare inoltre che il lavoratore infortunato sostasse
sotto la zona di carico sarebbe stato necessario, secondo la Corte di Appello, predisporre
una idonea delimitazione. Ad avviso dell’imputato i giudici della stessa Corte
territoriale non avevano adeguatamente valutate, altresì, le osservazioni del
consulente tecnico di parte il quale aveva riferito di avere esaminato il
gancio e la corda della carrucola, di averne riscontrato la regolarità e di
avere altresì accertato nella carrucola l'esistenza di un sistema di sicurezza,
e non avevano neppure adeguatamente valutate le dichiarazioni di un teste che
aveva affermato che il gancio utilizzato era dotato di sicura.
Non venivano, inoltre, ritenute
condivisibili dall’imputato le conclusioni alle quali erano pervenuti i giudici
di appello con riferimento alla violazione dell’articolo 186 del D. P. R. n.
547/1955, atteso che nella circostanza era stato creato un apposito passaggio
che permetteva di effettuare le operazioni necessarie al posizionamento del
ponteggio senza transitare nella zona in cui veniva effettuato il sollevamento
delle pedane, per cui, sulla base delle prove assunte nel corso del processo,
non si poteva dire accertato, secondo l’imputato, con il grado di certezza
richiesto dall'articolo 40 c.p., comma 2, il nesso di causalità tra le
contestate omissioni e il decesso del lavoratore dipendente
Le decisioni della
Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha
ritenuto palesemente infondati i motivi addotti dai difensori dell’imputato nel
ricorso ed ha dichiarato lo stesso inammissibile. La suprema Corte ha condivise
le conclusioni della Corte di Appello ed ha escluso, con riferimento
all'esistenza del nesso causale tra la condotta posta in essere dall'imputato e
l'infortunio sul lavoro che ha causato il decesso del lavoratore infortunato, che
il gravissimo incidente dovesse ascriversi ad una tragica fatalità o comunque
ad una gravissima
imprudenza
da addebitarsi al lavoratore. La stessa Corte ha, infatti, osservato che, così
come risulta dalle dichiarazioni del teste e dai rilievi fotografici, il gancio
della fune era infilato ad una semplice sporgenza della tavola e che lo stesso non
era costituito da un anello chiuso che potesse impedirne la fuoriuscita avendo
invece il punto di aggancio un'apertura che, a causa dell'oscillazione del
carico, non ha impedito al gancio stesso di uscire fuori determinando la caduta
del pesante carico che ha colpito il lavoratore causandone il decesso.
Secondo la Sez. IV “la responsabilità dell'imputato con
riferimento all'accaduto era chiara, sia se si fosse ritenuto che la tavola
nella fase terminale di sollevamento avesse urtato il ponteggio, sia che vi
fosse stato un eccessivo ‘tirotto’ a fine corsa della fune verso la carrucola
del collega che operava dal basso con la collaborazione della vittima, in
quanto tali eventi non erano imprevedibili, ma dovevano essere considerati e
prevenuti (dall’imputato), perché
idonei a provocare il pericolosissimo sganciamento del pesante carico, non
assicurato in modo idoneo”. “Non poteva certo esimere da responsabilità
il datore di lavoro che utilizzava un così rischioso sistema di carico”,
prosegue la suprema Corte, “la semplice
prescrizione orale data ai lavoratori di non sostare nelle zone di carico, in
quanto, in tale contesto, non poteva certo ritenersi che la presenza dei
lavoratori in tali zone potesse considerarsi un evento eccezionale, tale da
interrompere il nesso di causalità”.
“Pertanto”, ha concluso la Sez. IV, con riferimento alla contestata
illogicità della motivazione nella sentenza della Corte di Appello, “né rispetto ai capi né rispetto ai punti
della sentenza impugnata, né rispetto all'intera tessitura motivazionale che
nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la
protestata assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”.