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Inail: la guida per la compilazione del DUVRI
Roma, 3 Ago - Sul sito dell’ Inail - area di ricerca/certificazione/verifica ex Ispesl è presente una Bacheca del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione INAIL Ricerca, un’area che
raccoglie documenti realizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione INAIL Ricerca riguardo a diversi temi:
- “indicazioni operative;
- procedure di sicurezza e/o da adottare in caso di emergenza;
- informative ai lavoratori sul D. Lgs. 81/08 e sulle norme tecniche di interesse per la sicurezza e la prevenzione in ambito lavorativo;
- procedure per la valutazione dei rischi e per la redazione del DUVRI”.
Ad esempio in merito all’assolvimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26 del Decreto legislativo 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009), in quest’area è presente una “ Guida per la compilazione del DUVRI”, a cura dell’Ing Raffaele Sabatino – RSPP Inail/ex Ispesl.
Ricordiamo che il DUVRI - acronimo per Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - sostituisce la precedente “informativa” ex art. 7 del D. Lgs. 626/94 ed è un documento che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente ha l’obbligo di redigere. Anche “nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi”.
La guida riporta poi i casi in cui il DUVRI non va prodotto:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.
E sottolinea che resta comunque “l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l’ idoneità tecnico professionale dell’impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Il documento si sofferma su diversi aspetti della normativa vigente.
Ad esempio segnala che:
- “in base al disposto del comma 3 dell’ art. 26 del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 … nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto… viene sottolineato il principio di effettività (stabilito all’art. 299 del medesimo decreto)”;
- “la Norma, a differenza delle fattispecie ricorrenti nel TITOLO IV del D.Lgs. 81/08 (Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), non richiede alcuna specifica professionalità o competenza tecnica per la redazione del DUVRI”;
- “la mancanza del DUVRI rende nullo il contratto”;
- “il DUVRI non può prescindere, da parte della Stazione appaltante, dalla conoscenza della ‘tecnologia’ della ditta che dovrà eseguire il lavoro, il servizio o la fornitura”.
Dunque non ha molto senso predisporre un DUVRI “definitivo”, finché “non si conosce l'azienda che opererà e suoi rischi effettivi”.
E dunque la procedura corretta comprende la trasmissione di una ‘informativa’ allegata alla richiesta di offerta “dove è evidenziata la natura del contratto e la ‘fotografia’ del luogo di lavoro ai fini della possibile insorgenza di rischi da interferenza e poi, al momento della definizione del contratto, la redazione, sulla base anche delle indicazioni della ditta, del DUVRI da allegare al contratto”.
La guida presenta poi un modello di DUVRI, su cui ci soffermeremo in un prossimo articolo, che trova “efficace applicazione in tutti i casi di appalti ordinari” e che, anche per gli appalti più complessi, può comunque servire da traccia per la stesura del documento.
Il modello è diviso in sette parti:
- Parte 1: le informazioni generali;
- Parte 2: griglia per l’inserimento delle informazioni riguardo la committenza;
- Parte 3: aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e convenzionali;
- Parte 4: la vera e propria valutazione dei rischi dovuti all’interferenza, composta da due tabelle tra loro alternative;
- Parte 5: parte informativa dei rischi e delle regole vigenti in materia di sicurezza;
- Parte 6: a carico della ditta che risponde alla richiesta di offerta;
- Parte 7: schema utile alla stesura del verbale di riunione e coordinamento.
La guida si conclude poi con la pubblicazione delle indicazioni dell’Autorità di vigilanza che vigila sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) per garantire l’osservanza dei principi del codice unico D.Lgs. n.163/2006.
Nella Determinazione dell’ A.V.C.P. del 5 Marzo 2008 si chiarisce, ad esempio, che si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
In particolare si “possono considerare interferenti i rischi:
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)”.
Inoltre l'A.V.C.P. esclude la possibilità di interferenze “nei seguenti casi:
- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per ‘interno’ tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”.
Inail/ex Ispesl, “ Guida per la compilazione del DUVRI”, a cura dell’Ing. Raffaele Sabatino – RSPP Inail/ex Ispesl (formato PDF, 115 kB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: un rspp - likes: 0 | 03/08/2012 (11:38:41) |
Ma in tutto ciò perchè non si chirisce una volta per tutte che il DUVRI si applica solo a contratti di appalto e/o d'opera quindi non al mero trasporto o al mero carico/scarico di merce, in quanto non sono contratti di appalto o d'opera ma fanno parte dei contratti di trasporto. Molte aziende in particolari grossi clienti interpretano il duvri come obbligo sempre e comunque, magari forviati da consulenti che mirano a crearsi il lavoro più che analizzare se è applicabile o meno. Se andiamo avanti di questo passo faremo il duvri quando entreremo in autostrada o quando entrremo in un negozio, in quanto anche questi sono luoghi di interferenza oppure per i nostri figli quando vanno a scuola oppure perchè no in piscina al mare in spiaggia. Ma finiamola e applichiamo il buon senso una volta per tutte. Se è vero che il contratto è nullo se non c'è il duvri è altrattando vero che ci deve essere una applicabilità dello stesso se no non può essere nullo. mi aspetto repliche sulla mia analisi anche se sotto l'ombrellone. ciao a tutti i lettori |
Rispondi Autore: un altro rspp - likes: 0 | 03/08/2012 (12:13:14) |
Purtroppo l'osservazione sui trasporti è reale. Ho potuto constatare in prima persona che gli auditor dei sistemi di gestione (e anche le ASL)avvallano questa interpretazione estensiva, ma l'art.26 parla di contratti d'appalto e per il codice civile, il contratto d'appalto e quello di trasporto sono due argomenti distinti. Io, che lavoro per una grande azienda, sono in estrema difficoltà nell'ottemperare a questa interpretazione. Il problema reale della legge italiana è presenza costante di "zone grigie" nelle prescrizioni, che lasciano tutti i cittadini, in qualsiasi ambito, in balia delle interpretazioni. |