Patente a crediti: le risposte dell'Ispettorato del Lavoro
Roma, 8 Ott – È evidente che la data del 1° ottobre 2024, data da cui decorrono gli obblighi relativi alla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, sia stata e sia tuttora una data insieme importante e difficile.
Importante perché rappresenta il primo passo verso un sistema di qualificazione di imprese e lavoratori in edilizia, pur con le criticità rilevate anche nei nostri articoli. Difficile perché, come ricordato anche nell’articolo “ Patente a crediti: criticità informatiche e istruzioni tecniche”, non sono mancati i problemi e i rallentamenti “informatici” e permangono diverse perplessità e dubbi sull’applicazione del nuovo sistema di qualificazione con riferimento all’entrata in vigore del Decreto 18 settembre 2024 n. 132 recante il “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.
Per risolvere alcuni di questi dubbi è stata prodotta, come già ricordato dal nostro giornale, la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL), circolare che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.
Tuttavia, come anticipato in queste ultime settimane e anche con riferimento ai tanti quesiti inviati (se ne parla anche in una recente comunicazione di Confindustria), l’Ispettorato ha recentemente pubblicato le prime FAQ.
Ricordiamo che parlando di FAQ (Frequently Asked Questions), cioè le "domande poste frequentemente", si fa generalmente riferimento ad una serie di risposte alle domande poste.
Presentiamo le prime risposte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro soffermandoci sui seguenti argomenti:
- Fino a quando si può presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
- Attestazione di qualificazione SOA: la categoria è rilevante?
- Risposte INL: presenza di più unità operative, formazione e Accordo unico
Fino a quando si può presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
Riprendiamo la prima domanda e la prima risposta.
La prima domanda ricorda che la circolare n. 4/2024 stabilisce la “possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che ‘la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data’”.
In definitiva – continua la domanda - fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
Nella risposta si indica che “l’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili”.
Pertanto, “se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale”.
In altri termini – continua la risposta – “la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale”.
Attestazione di qualificazione SOA: la categoria è rilevante?
Un’altra domanda si sofferma sulle categorie e l’attestazione SOA (Società Organismi di Attestazione).
Partiamo dalla domanda.
La norma “non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione”.
Questa la risposta: come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, “il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza”.
Risposte INL: presenza di più unità operative, formazione e Accordo unico
Concludiamo con due risposte, la prima riguarda la presenza di più unità operative e la seconda fa riferimento al tema della formazione e del futuro Accordo Unico.
- “La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione? – La risposta: “il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR”;
- “Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione” – La risposta: “la dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori”.
Concludiamo rimandando alla lettura dei tanti articoli e documenti prodotti in queste settimane sul tema e segnalando che nei prossimi giorni riprenderemo le ulteriori risposte pubblicate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tiziano Menduto
Scarica i documenti e la normativa di riferimento:
Ispettorato Nazionale del Lavoro - “Patente a crediti – FAQ – 4 ottobre 2024”.
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Rispondi Autore: Giampaolo Ceci (Centro Studi Edili) - likes: 0 | 12/10/2024 (12:40:21) |
La patente a crediti é un provvedimento cervellotico e inutile che complica inutilmente la vita delle imprese dei lavoratori autonomi dell'edilizia. Chi lo ha concepito dovrebbe essere curato. Spero sia presto abrogato. |
Rispondi Autore: Giuseppe Martello - likes: 0 | 12/10/2024 (18:25:25) |
Visto che a partire dal 1 ottobre i datori di lavoro hanno autocertificano/dichiarato sul portale INL di essere in regola con tutti i requisiti di sicurezza di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/08 e visto che INL rilascia una patente a crediti che avalla l'autocertificazio/dichiarazione, altrimenti il tutto non avrebbe senso, chiedo: un committente che deve qualificare un'azienda per autorizzarne l'accesso in cantiere, verificato che l'impresa abbia la patente a crediti, può ritenere verificati anche i corrispondenti punti dell'allegato XVII? Il CSE nella sua azione di vigilanza sull'osservanza degli obblighi delle imprese, può affidarsi alla verifica della patente a crediti? È ovvio che se così non fosse, mi sfugge il valore e le motivazioni della patente a punti. |