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Ponteggio non protetto: impresa risponde del furto in appartamento
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In caso di furto, se i ladri si sono introdotti in un appartamento avvalendosi dei ponteggi eretti per la ristrutturazione dello stabile condominiale, è civilmente responsabile l’impresa se non ha adottato le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, creando colposamente un agevole accesso per i ladri e ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno.
Lo ha stabilito la Sentenza della Terza Sezione Civile della Cassazione n. 2844 dell'11 febbraio 2005, accogliendo il ricorso di M.A e P.M., che avevano subito un furto in appartamento, posto al terzo piano di un palazzo, durante la ristrutturazione della facciata esterna condominiale.
Cassando la sentenza di Appello, la Suprema Corte ha affermato la responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, dell’impresa che per questo tipo di lavori si avvale di ponteggi, “qualora, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee ad impedire l’uso anomalo di dette impalcature, e così violando il principio di “neminem laedere”, abbia colposamente creato "un agevole accesso ai ladri e posto in essere le condizioni del verificarsi del danno.”
Nel caso in esame i ponteggi non erano forniti di propria illuminazione e al termine della giornata lavorativa veniva usualmente rimossa la sola scala di collegamento tra il cortile ed il primo piano, lasciando invece le scale di collegamento tra il primo piano, facilmente raggiungibile, e i piani successivi (il furto fu commesso al terzo piano).
La sentenza è consultabile in Banca Dati.
In caso di furto, se i ladri si sono introdotti in un appartamento avvalendosi dei ponteggi eretti per la ristrutturazione dello stabile condominiale, è civilmente responsabile l’impresa se non ha adottato le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, creando colposamente un agevole accesso per i ladri e ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno.
Lo ha stabilito la Sentenza della Terza Sezione Civile della Cassazione n. 2844 dell'11 febbraio 2005, accogliendo il ricorso di M.A e P.M., che avevano subito un furto in appartamento, posto al terzo piano di un palazzo, durante la ristrutturazione della facciata esterna condominiale.
Cassando la sentenza di Appello, la Suprema Corte ha affermato la responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, dell’impresa che per questo tipo di lavori si avvale di ponteggi, “qualora, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee ad impedire l’uso anomalo di dette impalcature, e così violando il principio di “neminem laedere”, abbia colposamente creato "un agevole accesso ai ladri e posto in essere le condizioni del verificarsi del danno.”
Nel caso in esame i ponteggi non erano forniti di propria illuminazione e al termine della giornata lavorativa veniva usualmente rimossa la sola scala di collegamento tra il cortile ed il primo piano, lasciando invece le scale di collegamento tra il primo piano, facilmente raggiungibile, e i piani successivi (il furto fu commesso al terzo piano).
La sentenza è consultabile in Banca Dati.
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