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DUVRI Coordinato: quando le interferenze sono più di due
Il DUVRI, così come normalmente concepito, mette a confronto un solo Committente e un solo Appaltatore. Ma in strutture complesse come le scuole o gli ospedali operano contemporaneamente molte più ditte esterne di quante il documento ne consideri. L'articolo propone il concetto di DUVRI Coordinato (DUVRI-C): uno strumento imperniato su una tabella di coordinamento degli accessi — giornaliera o settimanale — capace di intercettare anche le interferenze tra appaltatori diversi, e non solo quelle tra ciascun appaltatore e il gestore della struttura. Un esempio applicato al caso scuola, con tanto di scheda esemplificativa, chiarisce come tale approccio si integri e vada oltre il più noto Piano di Emergenza Coordinato (PEC).
In breve: il DUVRI “a due”, pensato per un solo Committente e un solo Appaltatore, non basta a gestire i rischi interferenziali di strutture complesse come le scuole, dove operano contemporaneamente molte più ditte esterne. Ecco cos'è il DUVRI Coordinato (DUVRI-C) e come costruirlo a partire da una semplice tabella degli accessi.
Premessa: i limiti del DUVRI «a due»
Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008[1], è uno degli strumenti più importanti — e al tempo stesso più fraintesi — dell'intero impianto normativo sulla sicurezza sul lavoro. La difficoltà nella sua corretta redazione nasce spesso già a monte, quando il documento viene predisposto ignorando il significato reale dei termini che compongono l'acronimo: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, appunto. Ma il problema più rilevante, quello che a parere di chi scrive resta tuttora sottovalutato dagli operatori del settore, riguarda l'impostazione strutturalmente bilaterale con cui il DUVRI viene abitualmente concepito e redatto: un confronto tra due soli Datori di Lavoro — il Committente e l'Appaltatore — e i rispettivi lavoratori che vengono a trovarsi in interferenza temporale o spaziale.
In altre parole, si dimentica sistematicamente che nel luogo di lavoro per il quale il DUVRI viene redatto non operano soltanto le due parti contraenti sottoposte all'analisi interferenziale: quasi sempre convivono, nello stesso spazio e talvolta negli stessi orari, molte altre realtà esterne, ciascuna con propri accessi, percorsi, orari e attività, delle quali il DUVRI «a due» non tiene alcun conto.
Il caso emblematico della scuola
L'esempio del comparto dell'istruzione è, in questo senso, particolarmente istruttivo [2]. Quando l'Ente Proprietario propone al Dirigente Scolastico un incontro per individuare e gestire i rischi interferenziali generati da un cantiere edilizio di manutenzione straordinaria, difficilmente vengono invitati o anche solo informati i referenti della ditta di ristorazione, degli addetti ai controlli dei presidi antincendio, del servizio di pulizia, o di una qualunque delle altre realtà che quotidianamente o periodicamente accedono all'edificio scolastico.
Eppure, come mostra la tabella seguente, il numero di soggetti esterni che a vario titolo frequentano un edificio scolastico — con committenza e cadenza di accesso molto diverse tra loro — è tutt'altro che trascurabile:

Continuare a predisporre DUVRI che analizzano i rischi tra due sole entità, ignorando questa pluralità di presenze, significa lasciare scoperta una parte rilevante — spesso la più insidiosa perché meno visibile — del reale scenario di rischio interferenziale presente nell'edificio.
Dal DUVRI al DUVRI Coordinato
Da qui l'esigenza, per il Gestore dell'attività presso la quale si consumano i servizi appaltati a più ditte esterne — il Dirigente Scolastico di un'Istituzione Scolastica, il Direttore Sanitario di un ospedale, o più in generale qualunque soggetto responsabile di una struttura complessa — di predisporre e gestire non un DUVRI «a due», bensì un vero e proprio DUVRI COORDINATO (DUVRI-C).
Il cuore del DUVRI-C è una tabella di coordinamento, a cadenza giornaliera o settimanale, che consideri sistematicamente gli accessi di ogni ditta necessari per iniziare e completare l'attività appaltata — con cadenza saltuaria, periodica o continuativa — identificando per ciascuna: il permesso di accesso, il punto di accesso, i percorsi esterni e interni utilizzati, i luoghi e le aree di attività [3]. Su questa base è possibile individuare, di volta in volta, le interferenze effettivamente generate dalla compresenza di più soggetti e definire le relative misure di gestione, finalizzate a eliminarle o quantomeno a comprimerle fino a un livello accettabile dal punto di vista della sicurezza.
Una scheda esemplificativa di coordinamento tra più ditte
Per comprendere concretamente il valore aggiunto di questo approccio è utile considerare un caso ricorrente nella pratica professionale: quello di un plesso scolastico in cui, nel corso della stessa settimana, si sovrappongono le attività di più ditte esterne, titolari di contratti o convenzioni distinti e riconducibili a committenti diversi — l'Ente Locale Proprietario da un lato, l'Istituzione Scolastica dall'altro. La tabella seguente ne offre una rappresentazione esemplificativa:

Come si può osservare, l'interferenza più critica in questo scenario non riguarda il rapporto tra una singola ditta e l'Istituzione Scolastica, bensì quella tra la ditta di pulizie e l'impresa edile, entrambe operanti nella medesima ala dell'edificio in fasce orarie parzialmente sovrapposte: una situazione che un DUVRI redatto separatamente per ciascun appalto, secondo la tradizionale logica bilaterale, non sarebbe strutturalmente in grado di intercettare, poiché ciascuno dei due documenti analizzerebbe la sola relazione tra la propria ditta e la scuola, ignorando la presenza dell'altra.
È proprio in casi come questo che il DUVRI-C dimostra la propria utilità: mettendo a sistema gli accessi di tutte le ditte presenti, consente al Dirigente Scolastico e al Servizio di Prevenzione e Protezione di individuare preventivamente le interferenze “orizzontali” tra appaltatori diversi, e non soltanto quelle “verticali” tra ciascun appaltatore e l'Istituzione ospitante.
Questo tipo di rappresentazione può peraltro essere costruito a partire da strumenti già in uso presso molte Istituzioni Scolastiche: l'elenco delle ditte, con indicazione dell'attività svolta, del plesso interessato, del committente e del periodo di rapporto — che identifica “chi” opera e “quando” — integrato con le schede di ambito di interferenza temporale e spaziale, settimanali e giornaliere, già previste nei modelli DUVRI più strutturati. Nel DUVRI-C questi strumenti, tradizionalmente compilati e archiviati separatamente per ciascun singolo appalto, vengono invece letti in parallelo: un solo colpo d'occhio su tutte le presenze contemporanee nell'edificio, anziché tante fotografie scollegate tra loro.
Il DUVRI-C come sovra-insieme del PEC
Gli esperti del settore della sicurezza degli ambienti di lavoro hanno da tempo coniato il termine PEC, ovvero Piano di Emergenza Coordinato[4], documento che viene prodotto coordinando i Piani di Emergenza già adottati singolarmente da ciascun Datore di Lavoro presente nella struttura. Il PEC affronta, per sua natura, le sole situazioni straordinarie, cioè emergenziali.
Il DUVRI-C, tuttavia, non si sovrappone semplicemente al PEC: ne rappresenta piuttosto un sovra-insieme concettuale e operativo. Mentre il PEC si concentra sulla gestione coordinata delle emergenze, il DUVRI-C deve considerare sia le situazioni ordinarie — la normale, quotidiana o periodica compresenza di più ditte nello stesso luogo di lavoro — sia le situazioni straordinarie o emergenziali che in quel medesimo luogo possono verificarsi. In quest'ottica, il PEC può essere pensato come una sezione specialistica, dedicata alla gestione delle emergenze, all'interno del più ampio impianto del DUVRI-C.
Chi deve predisporlo e come va gestito
La responsabilità della predisposizione e dell'aggiornamento del DUVRI-C ricade sul Gestore dell'attività presso la quale operano le diverse ditte esterne: nel comparto scolastico, il Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico del RSPP e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione [5]. È un compito che richiede una regia continuativa, non un adempimento una tantum: la tabella di coordinamento va aggiornata ogni volta che una ditta comunica un nuovo accesso, che cambiano gli orari di un servizio, o che si avvia un nuovo appalto suscettibile di generare ulteriori interferenze con le attività già presenti.
Proprio per questa natura dinamica, il DUVRI-C si presta a essere gestito in forma di registro vivo — cartaceo o digitale — più che di documento statico allegato una tantum al DVR: solo così può assolvere realmente alla propria funzione, che è quella di offrire in ogni momento una fotografia aggiornata di chi è presente nella struttura, dove, quando e con quali rischi potenziali per l'utenza e per gli altri lavoratori. Va inoltre ricordato l'obbligo, introdotto nel 2021, di individuazione del preposto da parte di ciascun appaltatore e subappaltatore [6], figura che nel DUVRI-C diventa un riferimento operativo diretto per ciascuna riga della tabella di coordinamento.
Conclusioni
Il passaggio dal DUVRI bilaterale al DUVRI Coordinato non è un mero esercizio terminologico, ma un cambio di prospettiva necessario per chi gestisce strutture complesse frequentate, anche solo saltuariamente, da una molteplicità di soggetti esterni. Solo un approccio realmente coordinato, che tenga conto di tutte le presenze e non soltanto delle due parti di un singolo contratto, consente di trasformare un adempimento troppo spesso percepito come meramente formale in uno strumento concreto di prevenzione, capace di intercettare le interferenze prima che si traducano in infortuni.
Riferimenti normativi essenziali

Ing. Paolo Pieri
[1]D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26, commi 1 e 2. In particolare il comma 2 prevede l'obbligo di cooperazione (lett. a) e di coordinamento (lett. b) tra i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori.
[2]Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza”: definisce l'interferenza come “il contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.
[3]D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 3-ter: il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il DUVRI ricognitivo riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
[4]Il termine PEC (Piano di Emergenza Coordinato) non è codificato in una specifica disposizione normativa, ma è invalso nella prassi professionale della sicurezza degli ambienti di lavoro come strumento di coordinamento dei Piani di Emergenza già adottati dai singoli datori di lavoro presenti in una medesima struttura.
[5]Cfr. anche D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, che pone in capo al datore di lavoro committente l'obbligo di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare.
[6]D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con L. 17 dicembre 2021, n. 215, che ha introdotto il comma 8-bis all'art. 26 del D.Lgs. 81/08: obbligo per i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
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| Rispondi Autore: raffaele scalese | 13/10/2026 (07:10:44) |
| Argomento particolarmente ostico. Concordo sulla necessità di coinvolgere tutti gli attori presenti. La realtà descritta è ancora "abbastanza facile" da gestire in quanto appare dall'esempio che tutte le attività fossero primariamente già individuate. Si immagini invece uno stabilimento industriale in cui attività diverse si possono aggiungere per sopraggiunte altre necessità ad attività già in essere. E' praticamente una rincorsa, spesso affannosa. Si pensi, ad esempio, alle industrie manifatturiere stagionali. Per quanto si voglia prevedere e programmare, durante la fase di pre avvio della produzione, si possono avere decine di Ditte contemporaneamente presenti..e non tutte per attività previste. E' una situazione ben difficilmente affrontabile senza una buona dose di "fortuna" | |
| Rispondi Autore: valerio.valente@hdia.it | 13/10/2026 (08:18:04) |
| Articolo molto interessante. Vorrei porre un quesito di carattere operativo. In una realtà adibita a uffici possono alternarsi, nell’arco della giornata, lavoratori dipendenti, manutentori e addetti alle pulizie. In condizioni ordinarie, la gestione appare chiara: si predispone il DUVRI, corredato da una tabella con orari e modalità di accesso, condividendolo e facendolo sottoscrivere alle imprese appaltatrici coinvolte. Mi chiedo, tuttavia, come sia opportuno comportarsi nel caso in cui, in via del tutto eccezionale e per uno o due giorni, una delle imprese, ad esempio quella delle pulizie o della manutenzione, debba modificare i propri consueti orari di intervento per esigenze particolari. In questi casi, infatti, potrebbe non esserci il tempo materiale non tanto per aggiornare il DUVRI, quanto per acquisire tempestivamente la sottoscrizione di tutte le imprese coinvolte prima dell’accesso con i nuovi orari. Quale sarebbe, in una situazione di questo tipo, la modalità più corretta per gestire e formalizzare la variazione temporanea, garantendo comunque un adeguato coordinamento tra i soggetti coinvolti? Grazie per l’eventuale chiarimento. | |
| Rispondi Autore: STEFANO SILVESTRI | 13/10/2026 (09:28:05) |
| Molto interessante. A mio avviso per il DUVRI ci sono molte difficoltà applicative, che lo rendono strumento quasi impossibile da utilizzare in realtà complesse come ad esempio gli ospedali. In realtà il DUVRI per definizione e nella definizione che ne da l'INAIL stessa è già di per se un documento unico, quindi dovrebbe comprendere già il DUVRI -C. Ogni volta che entra un nuovo appaltatore si dovrebbe aggiornare il DUVRI e rinviarlo a tutti gli appaltatori presenti nella struttura, per informazione e per concordare eventuali nuove misure di gestione. Impossibile da attuare! Così l'applicazione nel settore pubblico del Codice dei Contratti ha "creato" il DUVRI duale, che non rispecchia l'art. 26 in realtà... | |
| Rispondi Autore: Fabio Varesio | 13/10/2026 (09:33:09) |
| Ancora una volta l’ing. Pieri affronta il tema della gestione concreta della sicurezza in presenza di interferenze tra diverse attività lavorative. Il problema, però, non è soltanto individuare le interferenze e ipotizzare di risolverle modificando i giorni o addirittura gli orari di lavoro delle diverse imprese. Una gestione di questo tipo, se applicata sistematicamente, richiederebbe al committente e all’RSPP un impegno e una presenza pressoché continui, difficilmente sostenibili nella realtà. Nella mia esperienza all’interno dei centri commerciali, mi confronto quotidianamente con queste situazioni: lavori edili che si sovrappongono alle attività di pulizia, alla manutenzione degli impianti ordinari e di sicurezza, all’approvvigionamento dei negozi e dei ristoranti e alle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In questi contesti, le interferenze devono essere gestite con misure concrete, regole di coordinamento e, quando necessario, una precisa programmazione degli orari e delle modalità di intervento. Il vero tema, quindi, è: facciamo abbastanza per rendere effettivo il coordinamento nella quotidianità, pensando che ogni interferenza possa essere risolta semplicemente spostando un’attività o modificando un orario? Il DUVRI Coordinato è uno strumento che tiene conto delle reali esigenze operative e garantisce allo stesso tempo, al committente/RSPP, di aver ottemperato agli obblighi a cui è chiamato a rispondere.. | |