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Ceregnano,
1 Lug – Nel 2010 alcune modifiche normative hanno cambiato radicalmente la
gestione aziendale di alcune importanti tematiche ambientali:
rifiuti, emissioni e
scarichi idrici.
Poiché
per le aziende è importante conoscere tutte le novità legislative più
importanti in questi settori - per garantire la piena legalità della propria
realtà produttiva -
Polistudio ha organizzato il
25 febbraio 2011 un seminario informativo dal titolo “
Ambiente: cosa cambia? Seminario di aggiornamento delle principali
novità legislative in materia ambientale”. Il seminario si è proposto di:
-
illustrare i principali aggiornamenti normativi in materia ambientale
-
aiutare le aziende ad individuare eventuali carenze nella propria gestione.
Ricordando
che riguardo ai temi ambientali recentemente è stato approvato in Italia, in
via preliminare, uno
schema di decreto
legislativo
(devono ancora essere acquisiti tutti i pareri prescritti) con riferimento
all’incriminazione di comportamenti pericolosi per l’ambiente e alla
responsabilità
delle persone giuridiche, presentiamo brevemente gli
atti del convegno di Polistudio.
Nell’intervento
relativo alle “Norme in materia di
tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” viene
ricordata in sintesi la normativa
statale vigente:
-
D.Lgs. 152/2006 – Parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione
delle emissioni in atmosfera;
-
D.Lgs. 4/2008: Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 152/2006, recante norme in
materia ambientale;
-
D.lgs. 128/2010: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12
della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
In
particolare il relatore sottolinea le
novità
introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010 in merito alla disciplina dell’
inquinamento
atmosferico.
Rimandandovi
ad una lettura esaustiva del documento, diamo alcune informazioni relative all’
Art. 269 del
D.Lgs. 152/2006 (
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti):
fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo (…) per tutti gli stabilimenti che producono
emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta
del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo
stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello
stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
Inoltreil gestore che intende installare uno
stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta
all'autorità competente una domanda di autorizzazione.
Ricordiamo
che l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
a)per le emissioni che risultano
tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
b)per le emissioni convogliate o di cui è
stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le
prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la
valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la
periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di
emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni
tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale
condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano
diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si
applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
c)per le emissioni diffuse, apposite
prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento (…)
L’intervento
affronta anche le normative relative agli
impianti termici civili (titolo
II).
Nell’intervento
relativo al “Piano di tutela delle acque
Regione Veneto”, si riporta la normativa
statale:
-
D.Lgs. 152/2006 – Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle
risorse idriche;
-
D.Lgs. 4/2008: Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 152/2006, recante norme in
materia ambientale;
-
D.Lgs. 219/2010: Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di
qualità ambientale nel settore della politica delle acque;
-
D.M. 260/2010: Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione
dello stato dei corpi idrici superficiali (Allegato 1).
E
vengono date informazioni sulla Deliberazione
del Consiglio Regionale veneto n. 107/2009: Piano di tutela delle acque
della Regione Veneto (BUR N. 100 del 08/12/2009) che “costituisce uno specifico
piano di settore in materia di gestione e di tutela della acque ai sensi
dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006”.
Mediante
tale Piano di Tutela delle Acque “sono adottate misure per conseguire entro il
22.12.2015 i seguenti i obiettivi:
-
mantenere o raggiungere lo stato ‘buono’ per
corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei; - mantenere lo stato ‘elevato’ ove già esistente;
-
mantenere o raggiungere per i corpi idrici a specifica destinazione, gli
obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all’allegato 2 della
terza parte del D.Lgs 152/06”.
Infine
qualche cenno all’intervento “SISTRI e
le modifiche alla Parte IV (Rifiuti)”.
Anche
in questo caso si parte dai cambiamenti
normativi:
-
D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
-
DM 17.12.2009 (Istituzione
SISTRI) e successivi
decreti;
-
D.Lgs n. 205 del 03.12.2010 in vigore dal 25.12.2010;
-
DM 22.12.2010 (ultima Proroga SISTRI).
Ci
soffermiamo sulla responsabilità nella
gestione dei rifiuti:
-
“il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per
l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore
iniziale o il detentore trasferisca i
rifiuti per il trattamento
preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale
responsabilità, di regola, comunque sussiste;
-
qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed
abbiano adempiuto agli obblighi del
SISTRI la responsabilità
di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza
stabilita dal predetto sistema;
-
i Produttori iniziali non iscritti al SISTRI che trasportano i propri
rifiuti conservano la
responsabilità fino al ricevimento della 4° copia del formulario. Il
conferimento deve avvenire a soggetti autorizzati;
-
il
trasportatore non è responsabile
per quanto indicato nella scheda
SISTRI o nel FIR
(Formulario Identificativo dei Rifiuti, ndr) dal produttore e per eventuali
difformità tra quanto indicato e la natura del
rifiuto, salvo le
difformità riscontrabili secondo quanto richiesto dalla natura dell’incarico”.
In
particolare è obbligatorio per i
produttori “verificare le autorizzazioni di trasportatori, destinatari e
intermediari”.
Vi
rimandiamo al documento agli atti per le altre novità relative:
-
al registro di carico e scarico;
-
all’albo gestori ambientali;
-
agli inasprimenti dei controlli da parte della provincia;
-
ai nuovi obblighi di commercianti ed intermediari;
-
alle sanzioni del
SISTRI in vigore dal
primo giugno 2011.
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