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Inquinamento acustico: chiarimenti sui limiti
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Una importante circolare in materia di inquinamento acustico sul territorio è stata redatta dal Ministero dell’Ambiente e pubblicata in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi.
Il documento affronta il tema dibattuto del “criterio differenziale” e in particolare questioni relative alla sua applicabilità in assenza di zonizzazione (cfr. assegnazione di valori limite per l’inquinamento acustico alle diverse parti del territorio comunale secondo quanto previsto dalla legge quadro 447/95).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 prendendo in considerazione la possibilità che, alla data della sua entrata in vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di un piano di classificazione acustica così come previsto dalla legge quadro, al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di protezione ambientale del territorio, introduce all'art. 8 una norma transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che non hanno ancora predisposto tale citato piano.
“I limiti massimi di immissione - chiarisce la circolare - da prendere in considerazione relativi alla protezione dall'inquinamento acustico, in attesa di zonizzazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente con quella urbanistica preesistente, la quale individua inequivocabilmente nella fattispecie le zone esclusivamente industriali alle quali non si applicano i valori limite differenziali, così come prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e ancora prima dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996.
Il mancato richiamo nell'art. 8 ai limiti differenziali non vale quindi ad escludere la loro applicabilità poiché il richiamo al solo primo comma dell'art. 6 e' operato in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio.”
La circolare chiarisce poi le condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale.
Il documento in forma integrale è consultabile in banca dati:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CIRCOLARE 6 settembre 2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei valori limite differenziali.
Una importante circolare in materia di inquinamento acustico sul territorio è stata redatta dal Ministero dell’Ambiente e pubblicata in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi.
Il documento affronta il tema dibattuto del “criterio differenziale” e in particolare questioni relative alla sua applicabilità in assenza di zonizzazione (cfr. assegnazione di valori limite per l’inquinamento acustico alle diverse parti del territorio comunale secondo quanto previsto dalla legge quadro 447/95).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 prendendo in considerazione la possibilità che, alla data della sua entrata in vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di un piano di classificazione acustica così come previsto dalla legge quadro, al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di protezione ambientale del territorio, introduce all'art. 8 una norma transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che non hanno ancora predisposto tale citato piano.
“I limiti massimi di immissione - chiarisce la circolare - da prendere in considerazione relativi alla protezione dall'inquinamento acustico, in attesa di zonizzazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente con quella urbanistica preesistente, la quale individua inequivocabilmente nella fattispecie le zone esclusivamente industriali alle quali non si applicano i valori limite differenziali, così come prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e ancora prima dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996.
Il mancato richiamo nell'art. 8 ai limiti differenziali non vale quindi ad escludere la loro applicabilità poiché il richiamo al solo primo comma dell'art. 6 e' operato in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio.”
La circolare chiarisce poi le condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale.
Il documento in forma integrale è consultabile in banca dati:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CIRCOLARE 6 settembre 2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei valori limite differenziali.
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