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Chiarimenti sul differimento per l’abilitazione alle macchine agricole
Roma, 16 Gen – PuntoSicuro si è già soffermato in passato sulle novità portate dal Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 all’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Infatti con il Decreto del Fare è cambiato il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, prorogato al 22 marzo 2015.
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Riportiamo interamente l’articolo 45-bis come riportato nel testo coordinato tra legge n. 98/2013 e DL 69/2013:
Art. 45 - bis Abilitazione all’uso di macchine agricole 1. Al comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione». 2. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015. |
Tale differimento ha tuttavia sollevato non poche perplessità e quesiti, anche perché l’ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 non parla di macchine agricole.
A queste ed altre perplessità cerca di dare risposta la Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 con cui si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, con particolare riferimento al concetto di attrezzature di lavoro, utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione.
In particolare a seguito dei numerosi quesiti pervenuti al Ministero in merito all'applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012 e tenuto conto delle precedenti circolari – la circolare n. 12/2013 e la circolare n. 21/2013 - e del suddetto differimento dell'entrata in vigore dell'Accordo, con la nuova circolare “si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi”:
- attrezzature di lavoro per le quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione: “il differimento al 22 marzo 2015 ‘dell'obbligo dell'abilitazione all’uso delle macchine agricole’ è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1. dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale” (al punto 1. dell’Allegato A sono indicate tutte le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori: PLE, gru a torre, carrelli elevatori semoventi, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, ...);
- riconoscimento dei corsi effettuati di cui al punto 9.1 (riconoscimento della formazione pregressa) dell'Accordo 22 febbraio 2012: “limitatamente alle sole ‘macchine agricole’ sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015”;
- possesso dell'esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell'accordo 22 febbraio 2012: “l'esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017”;
- termine di validità della norma transitoria di cui al punto 12 dell'accordo 22 febbraio 2012: “i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole ‘macchine agricole’ devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data”.
Accordo del 22 febbraio 2012 (...) 12. Norma transitoria 12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. (...) |
RTM
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Alessandro Lorenti - likes: 0 | 16/01/2014 (12:46:21) |
Scusate ma qualcuno di voi è riuscito ad interpretare questo chiarimento? |
Rispondi Autore: LUCIANO ALLEGRINI - likes: 0 | 23/05/2015 (10:47:50) |
Buongiorno , ho diversi quesiti a cui non sono riuscito a dare una risposta: se un cittadino privato non un lavoratore....... utilizza il trattore di propria proprietà per lavorare i suoi terreni, deve fare il corso specifico???? se il trattore è in regola con quanto prevede il Codice della Strada ed ha tutti i sistemi di sicurezza per gli spostamenti su strada è sufficiente la patente B??????? se un cittadino privato acquista gasolio agricolo (quindi buono UMA) per lavorare i suoi campi deve fare il corso...????? Parlo di un motocoltivatore.......................... Ho sentito diverse voci ed interpretazioni in merito, potrei avere delle risposte con dei riferimenti normativi allegati ?????? GRAZIE Luciano |