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Patente a crediti e vigilanza: le indicazioni della circolare INL 1/2026
Roma, 6 Mar – Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha apportato numerose e significative modifiche alla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia, rappresentata dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico).
Alcune modifiche sono contenute nell’articolo 3, comma 4 e 5, del D.L. n. 159/2025 con riferimento alla patente a crediti, di cui all’art. 27 del Testo Unico.
A ricordarlo, e a fornire utili chiarimenti e approfondimenti per le attività di vigilanza su questo tema, è la recente Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) che ha in oggetto: D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Per presentare il contenuto della circolare 1/2026 sul tema della patente a crediti, l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Circolare INL 1/2026 e patente a crediti: decurtazione per lavoro nero
- Circolare INL 1/2026 e patente a crediti: novità sulle sanzioni
- Circolare INL 1/2026 e patente a crediti: sospensione della patente
Circolare INL 1/2026 e patente a crediti: decurtazione per lavoro nero
Il primo tema affrontato dalla circolare è quello della decurtazione dei crediti per lavoro “nero” con riferimento anche alla Nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026 con cui si fornivano le prime indicazioni sulle novità in materia di patente a crediti.
Infatti, come già anticipato con la nota citata, l’art. 3, comma 4, lett. a) n. 1) del DL, introduce, dopo il comma 7, il nuovo comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008:
Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza (…).
Allo stesso tempo, l’art. 3, comma 4, lett. b), nn. 1) e 2), modifica l’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008:
- il numero 21 è sostituito dal seguente: 21 Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per ciascun lavoratore:
- i numeri 22 e 23 sono soppressi;
- al numero 24, le parole: «in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21».
Dunque le modifiche del DL 159/2025 operano accorpando “le violazioni di cui ai punti da 21 a 23 in un’unica previsione – al punto 21 – che prevede la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore ‘in nero’, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare. Resta invece sostanzialmente immutato il punto 24 del medesimo Allegato I-bis, che contempla un’ulteriore decurtazione di un credito, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante di cui al comma 3-quater del medesimo art. 3, per ‘l’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48’”.
Premesso ciò la Circolare precisa che l’art. 3, comma 5, “ha stabilito che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. Per gli illeciti commessi prima della predetta data continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008”.
In ogni caso, per ogni ulteriore specifica concernente tale aspetto, si rinvia alla citata Nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2025.
Circolare INL 1/2026 e patente a crediti: novità sulle sanzioni
Altre novità riguardano poi le sanzioni per mancanza della patente a crediti o per crediti insufficienti.
Si segnala che con l’art. 3, comma 4 lett. a), n. 3), del D.L. n. 159/2025, “viene innalzata ad euro 12.000 la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 per l’ipotesi di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a quindici crediti”.
La Circolare INL, richiamando quanto già chiarito con nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024, indica che “occorre ricordare che per tali violazioni si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore alla soglia minima indicata, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi”. E, in questo caso, tale modifica “è operativa fin dall’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, pertanto applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025”.
Quindi, in tali casi “tutte le volte in cui il valore dei lavori non sarà determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio che, in concreto, in forza dell’applicazione dell’art. 16 della L. n. 689/1981, sarà pari ad euro 4.000, non applicandosi l’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008”.
Ricordiamo che l’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 indica che ‘È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (…)’.
Circolare INL 1/2026 e patente a crediti: sospensione della patente
La Circolare INL segnala poi che l’art. 3, comma 4, lett. a), n. 2), introduce delle modifiche al comma 8 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008:
“Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi” (…)
Tuttavia, in ragione delle modifiche introdotte dal DL, la previsione è ora integrata prevedendo che “Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”.
Riguardo a questo aspetto l’Ispettorato ricorda che:
- il DM 132/2024 ha previsto che “l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, finalizzato all'adozione del provvedimento di sospensione, tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”;
- con circ. n. 4/2024 è stato evidenziato che, ‘pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata’.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della Circolare INL 1/2026 che oltre a parlare di patente a crediti affronta i seguenti temi connessi alle modifiche operate dal DL 159/2025:
- Disposizioni del D.L. n. 159/2025 in materia di attività di vigilanza, appalto e subappalto
- Badge di cantiere
- Esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali
- Obbligo di comunicazione del domicilio digitale
- Comunicazioni obbligatorie
- Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)
- Notifica preliminare
- Misure di prevenzione di condotte violente o moleste
- Dispositivi di protezione individuali
- Requisiti di sicurezza delle scale
- Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
- Formazione in materia di SSL
- Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG)
- Sorveglianza sanitaria
- Disciplina in materia di salute e sicurezza applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Modifiche alla composizione degli organi del sistema istituzionale in materia di SSL
Tiziano Menduto
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