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Inail: la prima verifica dei carrelli semoventi a braccio telescopico
Roma, 10 Feb – Il decreto 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” prevede che il datore di lavoro in possesso di un carrello semovente a braccio telescopico:
- dia comunicazione “di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente, perché provveda ad assegnare all’attrezzatura una matricola”;
- richieda, “dopo al massimo 10 mesi dalla messa in servizio dell’attrezzatura (poiché l’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive una periodicità annuale delle verifiche), la prima delle verifiche periodiche all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente”.
A dare informazioni sulle verifiche periodiche di queste attrezzature di lavoro è un documento dell’Inail dal titolo “Carrelli semoventi a braccio telescopico - ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA. Ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011”, un documento realizzato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (DIT) dell’Inail con la finalità di supportare i tecnici verificatori Inail nella conduzione della prima verifica periodica dei carrelli semoventi a braccio telescopico.
Il documento ricorda che, sempre con riferimento al DM 11 aprile 2011, poiché i carrelli semoventi a braccio telescopico non rientravano nei precedenti regimi di verifica, l’articolo 5.1.2 dell’allegato I al decreto “prescrive che, qualora tali attrezzature alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultassero già messe in servizio, la richiesta di prima verifica periodica costituisce per il datore di lavoro adempimento anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio”. Ed infatti la modulistica predisposta e disponibile sul sito INAIL “consente al datore di lavoro anche di provvedere contestualmente alla comunicazione di messa in servizio (immatricolazione) ed alla richiesta di prima verifica periodica. A tali richieste è opportuno che il datore di lavoro alleghi la dichiarazione di conformità CE (se il carrello è stato immesso sul mercato in data successiva al 21 settembre 1996) in modo da consentire l’identificazione dell’ ‘attrezzatura di lavoro’ come definita secondo D.Lgs. 81/2008 Art. 69 c. 1 a); qualora trattasi, invece, di attrezzature immesse sul mercato in data antecedente al 21 settembre 1996, il punto 5.1.3 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011 richiede che venga allegata alla richiesta di prima verifica periodica copia dell’attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., firmata dal datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata”.
Segnaliamo che il documento Inail si riferisce al carrello elevatore a braccio telescopico attrezzato con forche (generalmente di tipo flottante) e/o qualsiasi altro accessorio/attrezzatura intercambiabile, “compresi quelli che conferiscono la funzione di sollevamento cose (gancio o altri organi che consentano la libera oscillazione del carico - cfr. punto 5 3 della circolare 18 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2013 nella sezione documentazione) e/o sollevamento persone”.
E si precisa che un carrello semovente a braccio telescopico “rientra nel regime delle verifiche periodiche qualsiasi sia l’accessorio/attrezzatura intercambiabile con cui è allestito, anche se diverso dalle forche: tale attrezzatura, infatti, può essere prevista anche con altri accessori e poiché l’allegato VII non contempla alcun tipo di restrizione in merito, ma parla genericamente di ‘carrello semovente a braccio telescopico’, l’attrezzatura deve comunque essere sottoposta a verifiche periodiche”. Infatti – continua il documento – “il carrello semovente a braccio telescopico, infatti, si configura come un’attrezzatura multifunzione, nella misura in cui, dotato di accessori o attrezzature intercambiabili opportune, può assumere anche le funzioni di sollevamento cose e/o sollevamento persone”.
Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, rileva che esistono diverse possibilità di immissione sul mercato delle combinazioni carrello-attrezzature/ accessori e riporta una “sintetica panoramica delle soluzioni messe in campo dal 1996 ad oggi dai diversi fabbricanti”.
Diamo qualche informazione in più sulla prima verifica periodica dei carrelli semoventi a braccio telescopico.
Si indica che la prima verifica periodica “riguarda l’attrezzatura nel suo complesso, comprese le eventuali funzioni aggiuntive, e prevede la compilazione di una scheda tecnica dell’attrezzatura che costituisca un riferimento per le verifiche periodiche successive”. E la compilazione della scheda tecnica è “funzionale a consentire l’identificazione dell’attrezzatura nel corso delle verifiche periodiche (sia nella prima che nelle successive); prevede il recupero di tutte le informazioni necessarie ad individuare l’attrezzatura, reperibili dalla documentazione a corredo della stessa (istruzioni, dichiarazione di conformità, attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ovvero rintracciabili direttamente sull’attrezzatura al momento della verifica (evenienza questa cui ricorrere solo in caso di mancata indicazione sulla documentazione e che per chiarezza dovrebbe essere specificata sulla scheda)”.
Se poi il carrello semovente a braccio telescopico “dovesse presentare funzioni aggiuntive di sollevamento cose e/o sollevamento persone, poiché il modello di scheda tecnica per carrelli semoventi a braccio telescopico, allegato al D.M. 11 aprile 2011, non prevede sezioni specifiche per le funzioni supplementari, all’atto della prima verifica il tecnico potrà compilare la sola scheda tecnica del carrello semovente a braccio telescopico, integrandola con le informazioni individuate nelle schede tecniche relative alle altre funzioni che si ritengono necessarie alla completa descrizione dell’attrezzatura (quella per gru mobile e/o quella per ponte mobile sviluppabile) oppure procedere alla compilazione di tre distinte schede, aggiungendo a quella per il carrello anche quella per apparecchi di sollevamento di tipo mobile e quella per ponti mobili sviluppabili su carro, purché si indichi comunque su tutte la medesima matricola, ossia quella assegnata al carrello semovente”.
In particolare per la compilazione della scheda tecnica “è necessario avere a disposizione le istruzioni fornite dal fabbricante a corredo della macchina; qualora il datore di lavoro non dovesse disporre delle suddette istruzioni, il tecnico non potrà procedere all’effettuazione della verifica e, pertanto” - come previsto dalla circolare 11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 maggio 2012 – “i termini temporali dovranno essere interrotti, previo rilascio di verbale di sopralluogo a vuoto da cui siano rilevabili le cause che hanno determinato la mancata effettuazione della prestazione. Il datore di lavoro dovrà, una volta reperite le istruzioni dell’attrezzatura, procedere con una nuova richiesta di prima verifica periodica, a partire dalla quale decorreranno i termini dei quarantacinque giorni previsti”.
Nel documento è presente anche un fac-simile della scheda tecnica con l’indicazione, per ciascuna voce, di quanto richiesto e di dove indicativamente reperire le informazioni.
Concludiamo segnalando che il documento riserva una prima parte dedicata al supporto al datore di lavoro negli adempimenti relativi alla comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro e alla richiesta di prima verifica periodica.
Successivamente viene descritta nel dettaglio la procedura di prima verifica periodica, con particolare riferimento, come abbiamo visto, alla compilazione della scheda tecnica del carrello semovente a braccio telescopico. Infine è illustrata ogni voce della scheda, è proposta una raccolta di documentazione di riferimento e sono riportate indicazioni su verifiche, prove e sull'individuazione degli organi dell'attrezzatura di lavoro.
L’indice del documento:
Introduzione
Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un carrello semovente a braccio telescopico
Richiesta di prima verifica periodica
Campo d’applicazione
Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
Scheda tecnica per carrello semovente a braccio telescopico
Verbale di prima verifica periodica
Documentazione
“ Carrelli semoventi a braccio telescopico - Istruzioni per la prima verifica periodica. Ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011”, un documento realizzato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (DIT), autori: Sara Anastasi e Luigi Monica con il contributo di AISEM, ANIMA, ASCOMAC, FEDERUNACOMA, versione 2014 (formato PDF, 9.63 MB).
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Tiziano Menduto
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