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Documenti di valutazione dei rischi: quali sono le carenze rilevate?

Documenti di valutazione dei rischi: quali sono le carenze rilevate?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Vigilanza e controllo

08/01/2020

Un intervento si sofferma sulle carenze rilevate in sede di controllo riguardo alla valutazione dei rischi. L’evoluzione della normativa, i dati sui controlli effettuati e alcuni esempi di documenti di valutazione lacunosi.

 

Milano, 8 Gen – Se la valutazione dei rischi dovrebbe essere una delle colonne portanti dell’intero sistema di prevenzione, in grado di orientarlo e promuoverlo nei luoghi di lavoro, spesso si assiste, nella prassi, a documenti di valutazione dei rischi (DVR) che non rispondono a queste funzioni. Tanto che “ormai si trovano sul web società che confezionano DVR senza fare sopralluoghi a prezzi stracciati”.

 

A ricordarlo è stato l’incontro “Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità” che, organizzato dalla Fondazione IRCCS Cà Granda, si è tenuto a Milano il 5 aprile 2019.  Incontro in cui è stato possibile anche evidenziare le carenze e le difficoltà che incontrano le imprese nel processo di valutazione, con riferimento ai risultati delle attività di controllo e l’auspicio di idonei strumenti di supporto.

 

Per parlarne ci soffermiamo oggi sull’intervento “Dati dall’osservazione delle ATS”, a cura di Graziella Zanoni (TdP - ATS Città Metropolitana di Milano).

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:



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La valutazione dei rischi e l’alba della prevenzione

Nell’intervento si racconta innanzitutto la cosiddetta “alba della prevenzione” sia con riferimento all’avvicendamento di “denominazioni istituzionali e conseguente riconfigurazione delle strutture deputate alla ‘governance’ del settore della Prevenzione a partire dal 1882”, sia con riferimento all’evoluzione delle norme di tutela sanitaria dei lavoratori con riferimento specifico alla valutazione dei rischi.

 

Si ricorda a questo proposito che procedure inerenti la valutazione dei rischi erano già previste indirettamente dall’art.41 della Costituzione che stabilisce che “l’iniziativa economica è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo di recar danno alla sicurezza”. Fatto questo “che impone, conseguentemente, la valutazione proprio di quali siano le condizioni ipotetiche di pericolo con le lavorazioni”.

Poi interviene ancor più chiaramente, l’ art 2087 del cc il quale prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.  Obblighi piuttosto generici e verificati “solo in caso di infortuni o tecnopatie”.

 

Si ricordano poi le norme di sicurezza, “innovate con i DPR 547/55 e DPR 303/56, con una serie di disposizioni più organiche e che resteranno poi in vigore per 50 anni divenendo il ‘nucleo’ di tutta la legislazione prevenzionistica di fine secolo”. Norme che “non sono servite a limitare sensibilmente l’effetto di alcuni rischi e della carenza di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Le norme ribadivano che i dirigenti e preposti, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, “avrebbero dovuto rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui erano esposti”. Ma come?

 

Si accenna poi alla legge 833/1978, la Riforma Sanitaria, che ha previsto lo svolgimento da parte delle Unità Sanitarie Locali di varie attività di prevenzione, al D.Lgs 277/91 e ancor più al successivo D.Lgs 626/94 che permette di passare “ad una sorta di ‘autocontrollo’ di prevenzione”.

Ora il termine “valutazione” ricorre in diversi articoli e commi del decreto 626 “a testimonianza dell’interesse del Legislatore per questa innovativa procedura. Interesse poi dimostrato solo dopo diversi anni a partire dal 1997 anche con la creazione di una nuova professione sanitaria, quella dei Tecnici della Prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, con l’emanazione di norme sulle loro specifiche competenze”.

 

Si arriva poi al Decreto Legislativo 81/2008 dove l’art. 2 del definisce la “valutazione dei rischi”, come una “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

E si conclude ricordando la Legge Regionale n.23 del 2015 con cui sono state istituite in Lombardia le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) che “mantengono le funzioni di Prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di lavoro, compreso il controllo periodico impiantistico e tecnologico”.

 

I dati sui controlli in materia di valutazione

L’intervento fornisce poi molti dati sui controlli della tutela della salute nei luoghi di lavoro.

 

Riguardo poi agli esiti dei controlli e delle violazioni in merito alla valutazione dei rischi e al Titolo I, Titolo IV e gli altri Titoli del D.Lgs. 81/2008, riprendiamo una slide dell’intervento:

 

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide dell’intervento che riportano molti altri dati relativi ai controlli effettuati.

 

Le carenze rilevate durante i controlli

La relatrice riporta poi alcuni utili esempi di carenze ed errori con riferimento a quanto indicato e richiesto dal D.Lgs. 81/2008.

Ne riportiamo alcuni.

 

In un caso si indica, ad esempio, che la documentazione acquisita e redatta dal datore di lavoro “non risponde in modo esaustivo all'individuazione di tutti i rischi a cui i lavoratori sono esposti durante l''esercizio delle proprie attività di ed in particolare la movimentazione manuale di carichi nelle fasi di magazzinaggio e controllo qualità/maturazione, i movimenti ripetitivi nelle fasi di confezionamento. Inoltre il documento redatto dal Datore di Lavoro non riporta:

  1. i criteri adottati per la valutazione stessa
  2. l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate, per la sicurezza e la salute dei lavoratori stessi
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. le procedure per l''attuazione delle misure da realizzare, nonché i ruoli dell''organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
  5. il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio
  6. i nominativi degli addetti alla gestione emergenze-primo soccorso”.

 

In un altro caso si indica che la valutazione dei rischi redatta dal datore di lavoro “non risulta esaustiva di tutte le informazioni utili a definire, il processo destinato all'esercizio dell'attività lavorativa, costituendo così un documento insufficiente nella individuazione dei rischi per la sicurezza e la salute a cui tutti i lavoratori, facenti parte dell'organizzazione aziendale e potenzialmente esposti, ed in particolare:

  • rischio biologico: Tenuto conto di tutte le informazioni relative alle caratteristiche dell'agente biologico che presentano o possono presentare un rischio per la salute di tutti i lavoratori, nell’ambito della propria mansione, non ha provveduto a valutare in modo congruo:
    • fasi di procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione;
    • i metodi e le procedure lavorative da adottare, nonché le misure di prevenzione e protettive da applicare;
  • rischio chimico: Determinata la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed in particolare di quanto accertato in sede di sopralluogo (azoto liquido), il datore di lavoro non ha provveduto a valutare in modo congruo i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dalla presenza di tali agenti ed in particolare:
    • le loro proprietà pericolose;
    • le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell''immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza;
    • il livello, il modo e la durata della esposizione;
    • le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
    • i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
    • gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
    • se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese”.

 

In conclusione l’intervento in relazione alla prosecuzione delle attività di controllo dei DVR sottolinea che non bisogna dimenticare l’obiettivo di “promuovere e orientare l’evoluzione del sistema prevenzionistico”. E fa riferimento all’implementazione delle “attività di promozione di un approccio di tipo proattivo, orientato al supporto al mondo del lavoro attraverso i Piani Mirati di Prevenzione” e all’ausilio di “strumenti operativi per la lettura dei DVR”.    

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Dati dall’osservazione delle ATS”, a cura di Graziella Zanoni (TdP - ATS Città Metropolitana di Milano), intervento all’incontro “Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità” (formato PDF, 689 kB).

 

 

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Rispondi Autore: Luca Paccariè - likes: 0
09/01/2020 (07:50:42)
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