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I quesiti sul decreto 81: chi e' il committente nelle P.A.?

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Valutazione del rischio incendio

19/05/2010

Come si individua il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni? I presidi delle scuole sono considerati datori di lavoro e committenti in caso di lavori in appalto? A cura di G.Porreca.

I quesiti sul decreto 81: chi e' il committente nelle P.A.?

Come si individua il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni? I presidi delle scuole sono considerati datori di lavoro e committenti in caso di lavori in appalto? A cura di G.Porreca.

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Commento a cura di G.Porreca

Quesito
I Presidi degli Istituti Scolastici sono considerati datori di lavoro delle loro scuole e come tali sono tenuti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 ad attuare nei confronti delle ditte appaltatrici le procedure di informazione, cooperazione e coordinamento delle ditte stesse nonché a redigere il DUVRI. Ma come possono farlo se non sono firmatari del contratto e quindi non rivestono la figura di committente?




Risposta
Proprio per il verificarsi di casi analoghi a quello di cui al quesito formulato e che in genere si osservano in particolar modo nella pubblica amministrazione il decreto correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 ha inserito nell’art. 26 il comma 3 ter secondo il quale:

 “ 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”

Le disposizioni dettate dal legislatore con il comma sopra riportato che riguardano, a differenza di quanto indicato nel comma 1 dell’art. 26 medesimo costituente la premessa per l’applicazione degli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, i casi in cui non coincidono  le due figure del committente e del datore di lavoro sono del tutto condivisibili in quanto hanno inteso impegnare in maniera solidale, ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia il firmatario del contratto che il gestore dell’azienda o unità produttiva  o organizzazione di lavoro che riceve l’appaltatore onde consentirgli di svolgere i lavori o il servizio o la fornitura oggetto dell’appalto e che, in fondo, in base alle norme vigenti è il garante della sicurezza dei lavoratori che operano nella propria azienda.  

Secondo le nuove disposizioni, quindi, l’obbligo primario di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) rimane sempre a carico del committente il quale però, in questi casi particolari, non potrà in genere che farlo sulla base della individuazione di rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che sono a sua conoscenza e che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto. Il datore di lavoro ricevente, ed è ciò la cosa che si ritiene essere più importante, dovrà invece, prima dell’intervento dell’appaltatore, prendere visione del DUVRI elaborato dal committente e condividerne il contenuto e dovrà inoltre soprattutto, se necessario, integrarlo con le indicazioni relative ad eventuali rischi interferenziali non presi in esame dal committente nonché con la individuazione delle relative misure aggiuntive da adottare per eliminarli o, ove ciò non sia possibile, per ridurli al minimo.

E’ evidente che l’integrazione apportata dal datore di lavoro ricevente, dopo essersi sentito e dopo essersi scambiate le informazioni con l’appaltatore sui rischi interferenziali, dovrà essere sottoscritta dallo stesso appaltatore per accettazione ed entrerà a far parte del contratto stipulato fra le parti, come è evidente che sta allo stesso datore di lavoro sorvegliare che le misure stesse previste contro i rischi interferenziali siano effettivamente adottate. Sarà cura del datore di lavoro informare quindi il committente dell’integrazione che si è dovuta apportare al DUVRI e, costituendo in fondo l’integrazione stessa una variazione del contratto, attenderne la convalida.
Si fa presente, infine, in merito che il legislatore, con l’art. 55 comma 5 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, ha fissato a carico del datore di lavoro ricevente che risulti inadempiente la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.



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