Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

I quesiti sul decreto 81: chi e' il committente nelle P.A.?

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Valutazione del rischio incendio

19/05/2010

Come si individua il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni? I presidi delle scuole sono considerati datori di lavoro e committenti in caso di lavori in appalto? A cura di G.Porreca.

I quesiti sul decreto 81: chi e' il committente nelle P.A.?

Come si individua il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni? I presidi delle scuole sono considerati datori di lavoro e committenti in caso di lavori in appalto? A cura di G.Porreca.

google_ad_client


Commento a cura di G.Porreca

Quesito
I Presidi degli Istituti Scolastici sono considerati datori di lavoro delle loro scuole e come tali sono tenuti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 ad attuare nei confronti delle ditte appaltatrici le procedure di informazione, cooperazione e coordinamento delle ditte stesse nonché a redigere il DUVRI. Ma come possono farlo se non sono firmatari del contratto e quindi non rivestono la figura di committente?




Risposta
Proprio per il verificarsi di casi analoghi a quello di cui al quesito formulato e che in genere si osservano in particolar modo nella pubblica amministrazione il decreto correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 ha inserito nell’art. 26 il comma 3 ter secondo il quale:

 “ 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”

Le disposizioni dettate dal legislatore con il comma sopra riportato che riguardano, a differenza di quanto indicato nel comma 1 dell’art. 26 medesimo costituente la premessa per l’applicazione degli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, i casi in cui non coincidono  le due figure del committente e del datore di lavoro sono del tutto condivisibili in quanto hanno inteso impegnare in maniera solidale, ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia il firmatario del contratto che il gestore dell’azienda o unità produttiva  o organizzazione di lavoro che riceve l’appaltatore onde consentirgli di svolgere i lavori o il servizio o la fornitura oggetto dell’appalto e che, in fondo, in base alle norme vigenti è il garante della sicurezza dei lavoratori che operano nella propria azienda.  

Secondo le nuove disposizioni, quindi, l’obbligo primario di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) rimane sempre a carico del committente il quale però, in questi casi particolari, non potrà in genere che farlo sulla base della individuazione di rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che sono a sua conoscenza e che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto. Il datore di lavoro ricevente, ed è ciò la cosa che si ritiene essere più importante, dovrà invece, prima dell’intervento dell’appaltatore, prendere visione del DUVRI elaborato dal committente e condividerne il contenuto e dovrà inoltre soprattutto, se necessario, integrarlo con le indicazioni relative ad eventuali rischi interferenziali non presi in esame dal committente nonché con la individuazione delle relative misure aggiuntive da adottare per eliminarli o, ove ciò non sia possibile, per ridurli al minimo.

E’ evidente che l’integrazione apportata dal datore di lavoro ricevente, dopo essersi sentito e dopo essersi scambiate le informazioni con l’appaltatore sui rischi interferenziali, dovrà essere sottoscritta dallo stesso appaltatore per accettazione ed entrerà a far parte del contratto stipulato fra le parti, come è evidente che sta allo stesso datore di lavoro sorvegliare che le misure stesse previste contro i rischi interferenziali siano effettivamente adottate. Sarà cura del datore di lavoro informare quindi il committente dell’integrazione che si è dovuta apportare al DUVRI e, costituendo in fondo l’integrazione stessa una variazione del contratto, attenderne la convalida.
Si fa presente, infine, in merito che il legislatore, con l’art. 55 comma 5 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, ha fissato a carico del datore di lavoro ricevente che risulti inadempiente la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Farmaci pericolosi: gerarchia dei controlli e valutazione del rischio

DM 3 settembre 2021: la valutazione del rischio incendio

Prevenzione incendi: valutazione del rischio e sorveglianza dei presìdi

Napo in: allarme antincendio!


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

21APR

Impatti dei cambiamenti climatici e resilienza dei cittadini europei

17APR

Stop al riconoscimento facciale nella formazione online

15APR

Riduzione delle emissioni negli edifici in Europa e ruolo dell’ETS2

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
21/04/2026: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026
21/04/2026: Suva - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni - Nove regole vitali per il paesaggismo e la costruzione di giardini - Vademecum - 2025
17/04/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Guidance for the health surveillance and biomonitoring of workers exposed to lead and its compounds – 2026
17/04/2026: ENISA - The ENISA Cybersecurity Exercise Methodology - End-to-end guide on how to plan, run and evaluate an exercise
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


POS, PSC, PSS

Sicurezza nei cantieri e nuove tecnologie: come migliorare i PSC


RISCHIO CADUTE E LAVORI IN QUOTA

Sicurezza nei lavori su alberi con funi: le procedure operative


LINEE GUIDA E BUONE PRASSI

Disabilità: linee guida e buone pratiche per l’accomodamento ragionevole


RISCHI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Lavanderie, sistemi RFID ed esposizione ai campi elettromagnetici


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità