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Regolamento CLP: le ricadute sulla valutazione dei rischi

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione del rischio incendio

08/04/2011

Le conseguenze del regolamento CLP sul Testo Unico, sull’individuazione dei pericoli e sulla valutazione del rischio da esposizione. Le criticità normative, le novità delle schede dei dati di sicurezza, le etichette e gli obblighi del datore di lavoro.

Regolamento CLP: le ricadute sulla valutazione dei rischi

Le conseguenze del regolamento CLP sul Testo Unico, sull’individuazione dei pericoli e sulla valutazione del rischio da esposizione. Le criticità normative, le novità delle schede dei dati di sicurezza, le etichette e gli obblighi del datore di lavoro.

 
Roma, 8 Apr - Con questo articolo continuiamo la presentazione di materiali utili alla comprensione delle conseguenze dell’applicazione del regolamento n. 1272/2008 (regolamento CLP) in relazione agli atti del convegno nazionale " Applicazione del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata". Convegno che si è tenuto a Roma il 13 maggio 2010 ed è stato organizzato dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche ( CSC) dell’Istituto Superiore di Sanità ( ISS).
 
Nell’intervento “Regolamento CLP: ricadute sulla normativa per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, a cura di Ludovica Malaguti Aliberti,  si sottolinea che nella normativa per la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la protezione da agenti chimici “ha sempre rivestito un ruolo fondamentale”.
Si fa tuttavia notare come in certi casi queste normative abbiano necessitato di un aggiornamento alle definizioni e termini delle nuove direttive e regolamenti europei.
Anche in relazione al Decreto legislativo 81/2008 nella definizione di “agenti chimici” (tutti gli elementi o composti chimici sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale, o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato) è necessario “individuare cosa si intenda per composto (sostanza) e miscugli (miscele), in funzione di quanto regolamentato nel Regolamento CLP” che indica i nuovi parametri per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche.
La relatrice segnala diverse criticità e difformità presenti nel Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce del regolamento, difformità che non sono “solo un fatto meramente formale poiché le terminologie aiutano nell’individuare i corretti percorsi di valutazione”.
 
Il Regolamento CLP fornisce importanti elementi conoscitivi e strumenti applicativi “per una corretta identificazione del pericolo e della seguente valutazione del rischio per le esposizioni ad agenti chimici nei luoghi di lavoro”.
Se la classificazione delle sostanze chimiche “non deve essere confusa con la valutazione dei rischi che pone in relazione un determinato pericolo con l’esposizione effettiva degli esseri umani o dell’ambiente alla sostanza o miscela che presenta tale pericolo”, esiste tra la classificazione e la valutazione dei rischi un comune denominatore: “l’identificazione e la valutazione del pericolo”. 
 


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In riferimento alle ricadute del regolamento CLP sui processi di valutazione, viene ricordato il principio generale della Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS), contenuto nell’articolo 31 del REACH.
Il fornitore deve trasmettere una SDS:
- a) “quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE;
- o b) “quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all’Allegato XIII;
- o “quando una sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)”.
Il Considerando 13 del regolamento CLP aggiunge poi che è “opportuno includere le classi di pericolo definite nel GHS (il regolamento CLP traspone in Europa il Global Harmonization System of classification and labelling of chemicals, ndr) che tengono conto specificamente del fatto che i pericoli fisici che le sostanze o miscele possono presentare sono in parte determinati dalle modalità del loro rilascio”.
La ricaduta immediata di questo considerando è fondamentale per la valutazione dei rischi collegati alle esposizioni professionali: non basta “conoscere le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche della sostanza o della miscela utilizzata ma è necessario affiancarla alla conoscenza delle operazioni di lavoro e al  layout dei luoghi di lavoro oltre naturalmente alle quantità presenti e utilizzate giornalmente, alle modalità di conservazione degli stessi e del loro smaltimento e alle modalità di protezioni messe in atto”. E tali informazioni “devono essere parte integrante della documentazione della valutazione dei rischi che il datore di lavoro è obbligato a conservare presso di sé”.
 
Si ricorda poi che le novità della SDS riguardano anche la modifica dei simboli (pittogrammi) e le frasi di rischio e consigli di prudenza nelle modalità definite nel GHS.
E lo sforzo che viene richiesto nell’aggiornamento delle etichette e delle schede di sicurezza “ha anche una ricaduta importante per i datori di lavoro e per i lavoratori a causa delle nuove terminologie e dei nuovi simboli o pittogrammi oltre che dei nuovi contenuti”.
Le schede dati di sicurezza sono aggiornate “in funzione delle richieste previste dalla armonizzazione, dall’eventuale aggiornamento della classificazione armonizzata ma anche a causa dell’aggiornamento dell’Allegato II del REACH che regolamenta la stesura delle SDS alla luce della nuova classificazione CLP”.
 
L’intervento si sofferma poi sull’etichetta, altro strumento fondamentale per l’informazione al lavoratore sui pericoli derivanti dall’esposizione ad agenti chimici: per questo motivo il Regolamento CLP “ne individua il contenuto e il modo in cui tali informazioni devono essere organizzati”. Le informazioni richieste “sono gli identificatori del prodotto, l’identità del fornitore, i simboli di pericolo, le parole di segnalazione, le frasi di rischio e i messaggi di attenzione”.
E l’Allegato II del Regolamento CLP è di particolare interesse ai fini dell’etichettatura delle sostanze e delle miscele perché definisce le “Disposizioni particolari relative all’etichettatura e all’imballaggio di talune sostanze e miscele”.
Ricordiamo che il regolamento ha disposizioni che si attuano progressivamente: ad esempio a decorrere dal primo dicembre 2010 e fino al primo giugno 2015 le sostanze dovranno essere classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del regolamento CLP, ma etichettate e imballate in conformità del regolamento CLP.
 
Si ricorda poi che la definizione di “utilizzatore a valle” (ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali) è perfettamente applicabile al “Datore di lavoro” così come individuato dall’articolo 2 comma b del DL.vo 81/2008. “Non rientrano quindi nella categoria di utilizzatori a valle i lavoratori dipendenti, ma lo sono a tutti gli effetti i Datori di lavoro, gli artigiani gli utilizzatori di sostanze chimiche per uso hobbistico, il lavoratore in proprio”.
E il Regolamento CLP impone “a tutti i fornitori di una catena d’approvvigionamento l’obbligo generale di cooperare per soddisfare i requisiti in materia di classificazione”. E dunque anche il datore di lavoro, nel suo ruolo previsto nella catena di approvvigionamento - in relazione al’obbligo di valutazione dei rischi e qualora le modalità di esposizione siano diverse da quelle descritte nella Scheda di sicurezza fornita dal produttore/importatore – deve compiere “nell’individuare le caratteristiche della esposizione prevista nel suo processo lavorativo e nei limiti del ragionevole, ogni sforzo per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono interessare la classificazione delle sostanze o miscele utilizzata”.
È dunque “obbligo del datore di lavoro informare il produttore/importatore delle modalità di esposizione non descritte al fine di procedere, senza ritardo ingiustificato a una nuova valutazione della classificazione pertinente adeguata e attendibile”.
 
L’intervento si conclude ricordando altre conseguenze dell’applicazione del Regolamento CLP si hanno in relazione ai decreti ministeriali che sono stati emanati in ottemperanza al DM 23 febbraio 2000 n. 38 che all’articolo 10 istituisce la “Commissione tecnico scientifica per l’aggiornamento delle Tabelle delle malattie professionali e l’elenco delle possibili malattie professionali con l’obbligo della denuncia alla magistratura, all’ispettorato del lavoro e alla ASL”.  Il lavoro di aggiornamento dell’elenco delle probabili malattie di origine professionale e delle malattie da inserire nella tabella per la presunzione di origine “dovrà tenere nel dovuto conto gli aggiornamenti delle classificazioni delle sostanze e delle miscele e in funzione di esse valutare i nuovi scenari di esposizione”. 
 
 
 
“Regolamento CLP: ricadute sulla normativa per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, a cura di Ludovica Malaguti Aliberti (Centro Nazionale Sostanze Chimiche. Istituto Superiore di Sanità, Roma), resoconto dell’intervento contenuto nel “ Rapporto ISTISAN 10/42 – atti del convegno ‘Applicazione del Regolamento CE 1272/2008: classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e ricadute nella legislazione correlata’ - Istituto Superiore di Sanità”, a cura di Francesca Marina Costamagna, Ida Marcello e Paola Di Prospero (Centro Nazionale Sostanze Chimiche) (formato PDF, 595 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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