Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Valutazione dei rischi: confermati i rinvii per il decreto 81

Pietro de' Castiglioni

Autore: Pietro de' Castiglioni

Categoria: Valutazione dei rischi

18/07/2012

Pubblicata la legge di conversione relativa al rinvio dell’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e al rinvio dell’applicazione del D.Lgs 81/08 ai settori ferroviario, marittimo e portuale.

Valutazione dei rischi: confermati i rinvii per il decreto 81

Pubblicata la legge di conversione relativa al rinvio dell’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e al rinvio dell’applicazione del D.Lgs 81/08 ai settori ferroviario, marittimo e portuale.

 
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 101 del 12 luglio 2012 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

Pubblicità
MegaItaliaMedia

La Legge contiene due distinte disposizioni:
 
- la prima è tesa ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei  settori  ferroviario, marittimo e portuale prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- la seconda disposizione è tesa ad evitare che, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori siano obbligati, a  decorrere  dal  1°  luglio  2012,  ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.
 
Ricordiamo che le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi sono state approvate il 16 maggio dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ma non sono ancora entrate in vigore (si veda l'approfondimento e l'intervista di PuntoSicuro a Cinzia Frascherisulle procedure standardizzate e sulle ipotesi di entrata in vigore).
 
Nulla invece è ancora previsto per i decreti attuativi relativi all'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale.
 
La legge 101, convertendo il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57 ha però apportate delle ulteriori modifiche: questo il testo dell'articolo 1 del decreto con le modificazioni apportate (in grassetto):
 
Art. 1
01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantacinque mesi".
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,";
b) le parole da: "; decorso" a : "decreto" sono soppresse;
b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione".
 
Il periodo modificato del comma 2 dell’articolo 3 (Campo di applicazione) del D.Lgs 81/2008 diventa quindi:
 
"Con i successivi decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi (15 dicembre 2012, ndr) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 3. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione."
 
Il comma 3 diventa invece:
 
"Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.
Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione."
 
 
LEGGE 12 luglio 2012, n. 101 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

Pietro de' Castiglioni


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Le strutture ospedaliere e i rischi biologici per il personale sanitario

La valutazione del rischio aggressione in ambito scolastico

Gerarchia delle misure di prevenzione e controllo dei rischi

Rischio stress lavoro-correlato: buone pratiche e valutazione


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

08LUG

Otto messaggi dal Festival dello Sviluppo Sostenibile

06LUG

Ispezioni UE sulle sostanze pericolose nei prodotti: nuovi controlli

30GIU

Dispositivi medici: gli atti delegati relativi a tecnologie consolidate

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
10/07/2026: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota n. 5484 del 7 luglio 2026 - Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore – indicazioni operative per l'attività di vigilanza
10/07/2026: Corte d’Appello di Milano - Sezione V penale - trascrizione sentenza n. 211/2026 - R.G. App. n. 5959/2024 - udienza 13 gennaio 2026.
09/07/2026: Tribunale di Busto Arsizio - Sezione GIP-GUP - trascrizione sentenza n. 406/2024 - 9 maggio 2024
09/07/2026: LEGGE 29 dicembre 2025, n. 198 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


SORVEGLIANZA SANITARIA, MALATTIE PROFESSIONALI

Sicurezza in risonanza magnetica: tutela e sorveglianza sanitaria


SGSL, MOG, DLGS 231/01

Industria chimica, sicurezza e sistemi di gestione: nuove linee di indirizzo


VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

I pericoli e i rischi di incendio nell’uso delle batterie al litio


TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO

Scaffalature e sicurezza: un approfondimento sulle scaffalature porta pallet


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità