Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Lavoro nei porti: normativa e documento di sicurezza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Pesca e navigazione

11/05/2012

L’interazione tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 272/1999 nella disciplina della sicurezza sul lavoro nei porti. I rischi nel lavoro portuale e l’elaborazione del documento di sicurezza.

 
Urbino, 11 Mag – Diversi articoli di PuntoSicuro hanno affrontato il tema della salute e sicurezza nei porti, anche con riferimento al coordinamento tra il D.Lgs. n. 272 del 27 luglio 1999 (“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485") e il Decreto legislativo 81/2008.
 
Sul tema si sofferma anche un Working Paper, un breve saggio prodotto da Olympus ( Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro) e dal titolo “ La sicurezza sul lavoro nei porti”.
 

Pubblicità
La sicurezza nei cantieri navali in DVD
Formazione sui rischi specifici nella costruzione e riparazione navale (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD

Il saggio, a cura di Alessia Giurini, Ornella La Tegola e Luca Miranda (Diritto del lavoro, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), ha l’obiettivo di fornire un contributo allo studio della disciplina della sicurezza sul lavoro nel settore portuale.
 
Dopo aver ribadito le differenze tra lavoro portuale e lavoro marittimo (il lavoro del personale a bordo delle navi) e aver fatto riferimento alla legge 28 gennaio 1994 n.  84 (legge di riordino della legislazione in materia portuale), il saggio evidenzia gli aspetti di rischio del lavoro nei porti, “benché poi gli infortuni non emergano particolarmente nelle statistiche per il numero ridotto di occupati in questo settore su scala nazionale, soprattutto se confrontato con le cifre di agricoltura ed edilizia”.
 
Riguardo ai rischi “si pensi al settore delle lavorazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione della navi in ambito portuale, presente come polo industriale organizzato e rilevante in alcune realtà portuali italiane ma più in generale in quasi tutti i porti per esigenze di riparazione e manutenzione delle navi”.
Abbiamo dunque rischi derivanti dalle riparazioni, con riferimento ad esempio a:
- “l’inalazione di sostanze aerodisperse nei lavori di saldatura, pitturazione, coibentazione con materiali sostitutivi;
- il rischio rumore e vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche;
- il rischio legato alla movimentazione delle attrezzature;
- il rischio di caduta dall’alto o in mare;
- il rischio derivante dai carichi sospesi”.
A questi rischi si aggiungono poi i rischi derivanti “dall’interazione terra-mare giacché sono presenti lavoratori di innumerevoli afferenze, autotrasportatori, marittimi, spedizionieri, passeggeri, personale degli enti portuali, dei servizi tecnico-nautici, degli enti pubblici con ruolo di controllo, dei servizi vari”.
Anche alcuni studi confermano l’esistenza di rischi specifici nell’ambito del lavoro portuale e “le malattie correlate al lavoro a bordo delle navi e al lavoro portuale andrebbero ad aggiungersi a tutti gli incidenti che derivano, ad esempio, da carico e scarico delle merci nelle banchine, che costituiscono, comunque, un numero tutt’altro che trascurabile” (nel documento si fa riferimento ad alcuni incidenti al porto di Genova che nel corso di otto mesi del 2011 hanno provocato sei morti).
 
Il saggio analizza i concetti chiave della sicurezza con la specificazione delle tipologie di rischio e individua i soggetti della sicurezza e della vigilanza con i relativi compiti e competenze. Senza dimenticare le tematiche della valutazione dei rischi e del ruolo del rappresentante della sicurezza.
 
Riguardo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si fa particolare riferimento all’articolo 3, comma 2 – “nell’ambito dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni dell’appena citato decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” – e all’attesa emanazione di un decreto che detti “le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal d.lgs. n. 81/2008 alla normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, e in ambito portuale, di cui al d.lgs. n. 272/1999”.
Ricordiamo che, in virtù di varie deroghe ai termini originari del D.Lgs. 81/2008, la scadenza per tale emanazione è fissata al 15 maggio 2012.
 
Invitando i nostri lettori ad una lettura esaustiva del saggio, ci soffermiamo sul documento di sicurezza.
 
Infatti il D.Lgs. 272/1999 indica i vari adempimenti da adottare per assicurare la tutela della salute dei lavoratori portuali e la prevenzione e la protezione dai rischi: un ruolo chiave è ricoperto dall’elaborazione del documento di sicurezza di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche. È evidente che tale rinvio è ora da intendersi correttamente operato alla valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008.
In questo senso “i requisiti generali che devono avere i documenti di sicurezza redatti dai datori di lavoro portuali sono, pertanto, quelli descritti dall’art.  28 del d.lgs. n.  81/2008, cui si aggiungono, per la particolarità del lavoro accennata, i requisiti specifici di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 272/1999 e, nel caso delle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione, quelli di cui all’art. 38 del medesimo decreto”.
Il saggio indica che lo stesso D.Lgs. 272/1999 “pone in capo al titolare dell’impresa capo-commessa l’obbligo di elaborare il documento di sicurezza e prevede puntuali disposizioni inerenti le operazioni e i servizi portuali il cui rispetto è controllato dalle specificate autorità competenti Capitaneria di porto e ASL”.  
 
Dopo aver analizzato alcuni aspetti dell’art. 28 del Testo Unico, ci si sofferma su altre specificità del Decreto 272 in relazione al contenuto del documento di sicurezza nei porti.
L’art. 4 dispone infatti “che vengano descritte le operazioni e i servizi portuali oggetto dell’attività dell’impresa portuale nonché l’individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell’attrezzatura portuale utilizzata”. La “mancata indicazione delle lavorazioni effettivamente previste nella commessa oggetto del piano di sicurezza comporta la perdita di specificità e di utilità del documento”. Inoltre l’art. 4 e l’art. 38 del d.lgs. n. 272/1999 prevedono “che venga indicato il numero medio dei lavoratori e il loro impiego per ogni ciclo o fase di lavoro e ambiente di lavoro. In particolare, l’art. 38 aggiunge l’obbligo di individuare le fasi nelle quali si può verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente”, nonché “l’obbligo di indicare le imprese che eseguono i lavori”.
 
Il documento sottolinea le analogie tra il lavoro nei porti e il lavoro nei cantieri temporanei e mobili: “è per tale motivo che si ritiene che, nell’individuare le norme applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non si  possa prescindere dalle specifiche disposizioni previste nel d.lgs. n. 81/2008 in materia di cantieri temporanei e mobili”. Ad esempio con riferimento almeno ai documenti che devono essere redatti quando si opera all’interno di un cantiere temporaneo o mobile (ad esempio il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano operativo di sicurezza e il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze). Rischio interferenziale a cui il saggio dedica un intero capitolo.
 
Il saggio si conclude infine con una disamina dell’attività di vigilanza sulla sicurezza in ambito portuale, sulle peculiarità del lavoro nei porti, sul ruolo cardine delle rappresentanze interne dei lavoratori per la sicurezza e il ruolo complementare degli organismi paritetici nella gestione collettiva delle condizioni di sicurezza.
 
 
 
 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ La sicurezza sul lavoro nei porti”, a cura di Alessia Giurini (assegnista di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), Ornella La Tegola (assegnista di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale) e Luca Miranda (dottore di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale),Working Paper di Olympus 9/2012 (formato PDF, 341 kB).
 
 
RTM


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
12/05/2012 (18:20:57)
Ottimo lavoro.
Però, come titolo, visti i contenuti, avrei utilizzato "La legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro nei porti".
Rispondi Autore: daniela giuliano - likes: 0
26/02/2013 (19:27:09)
bellissimo articolo! M rimangono dei dubbi. Dove posso trovare questo saggio? E che contenuti minimi e tempi dovrebbe avere il doc sic della capocommessa? Grazie mille! Daniela!
Rispondi Autore: MICHELE CONTE - likes: 0
09/09/2015 (07:29:48)
Ottimo articolo, una sintesi chiara ed esaustiva dell'intera problematica. Dove posso trovare il SAGGIO commentato? Grazie, cordialità.
Rispondi Autore: Emiliano - likes: 0
29/03/2016 (11:10:19)
Ottimo Lavoro,
Dove è consultabile questo saggio?
Grazie.
Rispondi Autore: Marino - likes: 0
29/01/2019 (12:50:20)
Non rinvengo chiarimenti in merito alla problematica della figura del 'datore di lavoro' nell'ambito dei cc.dd. serviti tecnico-nautici di cui all'art. 14 della L. 84/'94. si tratta di attività escluse dal D.L. 272/'99 e per le quali il 271/'99 può, forse, applicarsi solo al pilotaggio ed al rimorchio, per quanto una sentenza genovese escluda che possa configurarsi un 'datore di lavoro' nella corporazione di piloti, per mancanza di vincolo gerarchico. Ancora più complessa la problematica per gli ormeggiatori, operanti a terra e quindi del tutto esclusi dal 271/'99, né contemplati dal 272/'99, e nemmeno facilmente individuabili nell'81/2008, normative cmunque richiamate nel loro CCNL

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!