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Rischio strutturale nelle scuole: cosa deve fare il dirigente scolastico?
A seguito della recente sentenza, in sede di appello, di condanna penale di tre Responsabili del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) che si sono succeduti presso il Liceo Darwin di Rivoli in provincia di Torino (che in primo grado erano stati assolti), l’argomento oggetto di questo articolo è diventato di pressante attualità e pone interrogativi da parte delle scuole che richiedono di essere affrontati e chiariti.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 17 c. 1 l. a) del D.lgs. 81/08, spetta al Datore di lavoro, quindi al Dirigente Scolastico, la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli strutturali edili e impiantistici relativi all’edificio sede dell’istituzione scolastica.
Nel caso dei rischi strutturali edili e impiantistici la valutazione avviene sia tramite l’esame della documentazione e certificazione di legge fornita dall’Ente Proprietario e sia tramite sopralluogo nei locali scolastici effettuato dal RSPP e dagli Addetti del Servizio di Prevenzione e di Protezione.
Nelle scuole esistono però alcuni locali, zone e aree che risultano essere non direttamente accessibili al Dirigente Scolastico e che quindi non possono essere soggetti al controllo\sorveglianza del Servizio di Prevenzione e di Protezione attivo presso ciascuna scuola.
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In particolare si possono distinguere:
A. Aree\zone\locali soggetti permanentemente alla responsabilità di un altro datore di lavoro. B. Aree\zone\locali soggetti temporaneamente alla responsabilità di un altro datore di lavoro. C. Aree\zone\locali non utilizzati come luogo di lavoro dalla scuola e quindi non accessibili ai dipendenti, ma solo all’Ente Proprietario per motivi di controllo e manutenzione.
Tali aree\zone\locali possono essere individuati in modo non esaustivo come segue:
Con riferimento ai punti A1-A2-A6-B1-B2 il dirigente Scolastico è tenuto all’applicazione dell’Art. 26 del D.lgs. 81\08, relativo al coordinamento dei rischi interferenziali (a seconda dei casi il solo comma 1 oppure i commi 1, 2 e 3) mentre con riferimento ai punti A3-A4-A5-C1-C2-C3-C4 si aprono due scenari differenti:
Ipotesi 1
I sopralluoghi e i controlli nei locali non direttamente accessibili e cioè inaccessibili alla normale ispezione o controllo visivo (ad es. solai, tetti, sottotetti controsoffitti con relativi elementi accessori), o con divieto di accesso al personale (ad es. caldaie, scantinati, locali tecnici, intercapedini), o richiedenti azioni in quota o comunque assimilabili alla manutenzione ordinaria/straordinaria (spostamento o smantellamento di controsoffitti, apertura botole ecc.), sono compito dell’Ente Proprietario.
Il dirigente scolastico è tenuto a:
1. richiedere periodicamente (almeno una volta all’anno) all’Ente proprietario di effettuare le ispezioni e i controlli periodici e di fornirne riscontro formale alla scuola, ai sensi dell’art. 18 c. 3 del D.lgs. 81/08
2. segnalare prontamente all’Ente Proprietario la presenza di anomalie riscontrabili a seguito di un evento (ad es. caduta di tegole a causa del vento) o riscontro visivo (ad es. la presenza d’infiltrazioni o fessurazioni) per i necessari interventi, sempre in riferimento all’art. 18 c. 3 del D.lgs. 81/08
3.valutare il rischio in base all’esito dei predetti riscontri da parte dell’Ente Proprietario e in base alla presenza di eventuali anomalie.
4. nel caso si rendessero evidenti segnali di pericolo concreto e attuale di danno agli alunni e personale adottare opportuni provvedimenti di delimitazione o chiusura degli spazi a rischio
Ipotesi 2
Spetta al Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro, tenuto alla valutazione del rischio, oltre a quanto previsto nei punti 2,3,4 sopra indicati, anche ispezionare e controllare i locali non direttamente accessibili, e tale incombenza dovrà essere affidata al proprio RSPP (se possiede le necessarie competenze tecniche per farlo) o a personale/ditte esterne specializzate
Nel caso dell’ipotesi 1 la responsabilità delle ispezioni in locali non direttamente accessibili è dell’Ente proprietario, in quanto è un’azione assimilabile alla manutenzione ordinaria/ straordinaria (1), concetto su cui mi soffermerò più avanti per una migliore comprensione del problema, mentre nel caso dell’ipotesi 2 la responsabilità di tali ispezioni e controlli è attribuita al dirigente scolastico in quanto associata alla valutazione dei rischi, di competenza del Datore di Lavoro.
La manutenzione deve essere un’attività di natura preventiva, finalizzata a ridurre le probabilità di un guasto, ovvero a controllare il processo di deterioramento che porta al guasto di un sistema. In funzione dei metodi d’analisi utilizzati, la manutenzione preventiva può essere suddivisa in:
- preventiva basata sulle ispezioni;
- preventiva basata su metodi statistici (frequenza dei guasti);
- preventiva secondo condizione;
- preventiva basata su modelli (predittiva).
La manutenzione preventiva basata sulle ispezioni, intendendo per “ispezione” l’insieme delle azioni volte a determinare e a valutare il corretto funzionamento di una entità, è realizzata quando l’edificio/gli impianti/le apparecchiature sono in esercizio, e ha come fine quello di verificare il loro regolare funzionamento (verifiche di funzionamento) sia nel loro stato ed ambiente di esercizio e sia nelle condizioni prescritte dal costruttore. Se una sola di queste condizioni non è realizzata, viene tempestivamente attivata un’attività di manutenzione correttiva.
La manutenzione correttiva è chiamata anche a guasto: è la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria ed è volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta. La manutenzione preventiva e la manutenzione correttiva sono strettamente connesse tra loro: la prima deve essere attuata in modo periodico e la seconda ne costituisce la naturale conseguenza, con l’ulteriore aggravio di dover necessariamente valutare se l’intervento sia urgente (immediate maintenance, intervento da eseguire senza indugio dopo la rilevazione del guasto in modo da evitare conseguenze inaccettabili) o differibile (deferred maintenance, intervento di manutenzione che può essere differito in quanto l’entità in avaria non è critica).
Tornando a considerare le due ipotesi espresse, è pacifico che da una manutenzione non prevista, non fatta o fatta male possano derivare situazioni molto pericolose atte a provocare gravi infortuni e danni alla salute. Si aprono quindi alcuni ‘preoccupanti’ interrogativi da parte delle scuole: è ancora valida l’integrazione delle funzioni tra Ente Proprietario e scuola, come previsto dalla prima ipotesi, oppure dobbiamo ritenere compito della scuola effettuare le ispezioni/ controlli nei locali citati come previsto dalla seconda ipotesi? O forse ancora tali ispezioni devono essere svolte da entrambi i soggetti? E’ quasi scontato dire che allo stato attuale il Dirigente Scolastico non possiede gli strumenti e le attrezzature né la possibilità economica di affidare le ispezioni nei locali non direttamente accessibili al proprio RSPP/ Servizio di Prevenzione e di Protezione (posto che, ripeto, abbiano la competenza per farlo dato che la formazione prevista per legge non lo prevede) o a ditte esterne.
Siamo dunque di fronte all’ennesimo caso di specificità dell’ambiente scuola quale luogo di lavoro, per le quali il D.lgs. 81/08 riconosce “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” (art. 3).
Non vi è dubbio che tra le peculiarità organizzative vi è quella di essere un luogo di lavoro che vede la ripartizione di competenze tra due soggetti: il dirigente scolastico e l’Ente Proprietario dei locali.
In molte occasioni le scuole e gli Uffici Scolastici Regionali hanno chiesto che il Regolamento di attuazione nelle scuole del Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08), non ancora emanato, contenesse chiarimenti e approfondimenti sulle rispettive competenze e responsabilità dei due soggetti sopra richiamati. Così come su molte altre difficoltà interpretative dello stesso Testo Unico che rendono veramente pesante e difficoltoso per i dirigenti scolastici gestire al meglio questa delicata parte dei propri obblighi di lavoro. E si è fatto anche presente che il dilatarsi, oltre ogni ragionevole previsione, d’incombenze a carico dei dirigenti scolastici richiede uno stanziamento adeguato di risorse finanziarie.
E’ urgente che questo Regolamento finalmente esca senza più ritardi. Ci auguriamo che non si limiti a richiamare sostanzialmente le norme dell’impianto di disciplina generale, ma che introduca le specificità reali delle scuole in modo tale che compiti e responsabilità siano chiaramente definiti a priori e non siano soggetti a contrastanti interpretazioni giurisprudenziali conseguenti a un evento dannoso. Solo in questo modo il decreto attuativo sarà garanzia di applicazione corretta e piena tutela di alunni e personale, e si farà un passo importante affinché il doloroso caso Darwin non abbia più a ripetersi.
A. Di Martino
Dirigente scolastico
Articolo pubblicato in Dirigere la scuola n. 3/2014 – Euroedizioni - TORINO
(1) I concetti di manutenzione ‘ordinaria’ (insieme di operazioni programmate e programmabili) e di manutenzione ‘straordinaria’ (insieme di operazioni impreviste, non programmate o programmabili) espressi dalla norma UNI 11063:2003, sono stati aggiornati dai concetti di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva espressi dalla più recente norma europea UNI EN 13306:2010
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Rispondi Autore: Andrea Iovino - likes: 0 | 27/10/2014 (11:28:12) |
Mi sembra interessante l'articolo proposto dalla Dirigente Scolastico Di Martino, sarebbe veramente il caso di evidenziare e stabilire le competenze spettanti sia riguardo ai i D.S. e sia riguardo alla proprietà della struttura scolastica. Farebbero bene i nostri governanti a preoccuparsene oltre ad affrontare, giustamente, il problema della messa in sicurezza degli stessi. A.Iovino |