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Come elaborare il documento di sicurezza e salute nel settore estrattivo?

Come elaborare il documento di sicurezza e salute nel settore estrattivo?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

30/06/2023

Un vademecum della Regione Umbria si sofferma sui principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive. Focus sul documento di sicurezza e salute e sul DSS coordinato.

Perugia, 30 Giu – Alcuni ambiti lavorativi sono caratterizzate da normative specifiche che devono essere raccordate, riguardo alle tematiche della sicurezza e salute sul lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che generalmente si applica per le parti non previste dalla normativa speciale. Ma non sempre questo raccordo è semplice.

 

Uno degli ambiti lavorativi in questa situazione è quello connesso, come segnalato anche in un recente documento Inail, alle attività nel settore estrattivo. Questo settore è regolato, per quanto riguarda la salute e sicurezza, dal DPR 9 aprile 1959 n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave), dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624  e dal D.Lgs. 81/2008.

 

A ricordarlo è un utile vademecum della Regione Umbria, una Regione in cui il settore estrattivo rappresenta un comparto produttivo che coinvolge un significativo numero di imprese e di lavoratori.

Il “ Vademecum tecnico dei principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive” - curato da Paolo Tomarelli e adottato dalla Regione Umbria con la Determinazione Dirigenziale n. 13431 del 21 dicembre 2022 – vuole essere di valido supporto ai lavoratori ed agli imprenditori del comparto minerario umbro, ma può essere, a nostro parere, di supporto a tutto il comparto minerario nazionale.

 

Dopo aver approfondito, nella presentazione del vademecum, la normativa e aver accennato anche agli attori del sistema salute e sicurezza, ci soffermiamo oggi su un altro aspetto importante: il documento di sicurezza e salute (DSS).

 

L’articolo affronta i seguenti argomenti:

 


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Settore estrattivo: il documento di sicurezza e salute e la normativa

In relazione agli adempimenti e obblighi dei soggetti del sistema salute e sicurezza nel comparto estrattivo il vademecum si sofferma sul documento di sicurezza e salute (DSS).

 

Si indica che tale documento “è la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo, nel quale i contenuti indicati all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 sono integrati con quelli dell’art.10 del D.Lgs. n. 624/96”.

In particolare il documento “deve contenere la valutazione di tutti gli aspetti di rischio, per la sicurezza, per la salute ed organizzativi sia in modo diretto che attraverso la predisposizione di tutte le analisi e rilevazioni di tipo quanti-qualitativo che si rendessero necessarie per determinare il livello di esposizione dei lavoratori (es. prove vibrometriche, rumore, polveri pneumoconiogene, silice libera cristallina ecc.)”. E deve essere redatto “secondo i contenuti dell’art. 10 del D.lgs.624/96, e dell’art. 28 del D.lgs. 81/2008 con le modalità dell'art. 29, sempre del D.lgs. 81/2008.  

 

Il vademecum riporta i contenuti fondamentali in base all’art. 28 del D.lgs. 81/2008:

  1. “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  2. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  5. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.

 

Sono poi riportati anche i contenuti fondamentali in base dell’art. 10 del D.lgs. 624/96:

  1. “protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;
  2. mezzi di evacuazione e salvataggio;
  3. sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
  4. sorveglianza sanitaria;
  5. programma per l’ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
  6. manutenzione del materiale di sicurezza;
  7. utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
  8. uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
  9. esercitazioni di sicurezza;
  1. aree di deposito;
  2. stabilità dei fronti;
  3. armature di sostegno;
  4. modalità della ventilazione;
  5. zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;
  6. evacuazione del personale;
  7. organizzazione del servizio di salvataggio;
  8. impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;
  9. dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;
  10. impiego dell’uso di esplosivo;
  11. eventuale programma di attività simultanee;
  1. criteri per l’addestramento in caso di emergenza;
  2. misure specifiche per impianti modulari;
  3. comandi a distanza in caso di emergenza;
  4. indicazione dei punti sicuri di raduno;
  5. disponibilità della camera iperbarica;
  6. protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione”.

 

 

Inoltre il documento di sicurezza e salute deve contenere anche “indicazioni relative a:

  1. attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  2. consultazione del rappresentante per la sicurezza.

 

Il DSS deve poi “essere sottoscritto oltre che dal datore di lavoro, dal Direttore Responsabile e dai sorveglianti e dai soggetti coinvolti, RSPP, RLS, Medico Competente, fochini, ecc”.

 

Settore estrattivo: il titolare, il datore di lavoro e il DSS di cava

Il documento segnala che la Circolare ministeriale n. 317 del 26 maggio 1997, riguardante gli obblighi di legge attribuiti dal D.Lgs. n. 624/96 al Datore di Lavoro e al Titolare, “aiuta a chiarire una presunta discordanza con riferimento alla redazione del DSS di cava che l’art. 6 assegna al datore di lavoro e d’altro canto, l’art. 9 (per il DSS coordinato) attribuisce al titolare”.

La circolare ministeriale “analizza il caso di titolare che esegua direttamente i lavori estrattivi con proprio personale e quello di titolare che si avvalga, in tutto o in parte, di imprese appaltatrici o comunque esterne, o di lavoratori autonomi. A conclusione la circolare chiarisce che in ogni caso è al Titolare che spetta la redazione del DSS, sia nel caso in cui svolga direttamente le lavorazioni (in questo caso non esiste di fatto distinzione fra ‘titolare’ e ‘datore di lavoro’) sia nel caso di affidamento dei lavori, del tutto o in parte, a ditte appaltatrici; in questo caso il Titolare redigerà un DSS coordinato dopo la trasmissione, da parte di ciascun appaltatore, della ‘documentazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 626/94’.

 

Si ricorda poi che gli obblighi di aggiornamento del DVR sono riportati all’articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

 

Settore estrattivo: il documento di sicurezza e salute coordinato

Concludiamo parlando brevemente del Documento di sicurezza e salute coordinato (DSS Coordinato) che costituisce l’alternativa al DSS “nel caso in cui nel sito estrattivo vi sia presenza oltre che dei lavoratori della ditta titolare, di imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi”.

 

Si indica che “i datori di lavoro delle ditte appaltatrici, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. a) del D.lgs.624/96, trasmettono al titolare la propria valutazione dei rischi e sottoscrivono il DSS coordinato in base al comma 2 lett. c dell’art. 9. Il titolare, sulla base della documentazione ai sensi dell’art. 4 del D.lgs.624/96 predispone il DSS Coordinato contenente valutazione dei rischi di interferenza. In caso di affidamento dei lavori all’interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (allegato 17 punto 2 del D.Lgs. n. 81/08), o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare dell’attività estrattiva deve redigere il DSS coordinato”.

 

Scopo di questo documento è:

  1. “analizzare e pianificare le possibili interferenze tra il lavoro oggetto di affidamento e le operazioni di cava;
  2. informare l’impresa/lavoratori esterni che operano continuativamente o saltuariamente nella cava o miniera dei rischi specifici a cui sono esposti nel corso della loro prestazione d’opera”.

 

Dunque il DSS coordinato “può essere, o un documento comprensivo di tutte le valutazioni inerenti il rischio dell’ attività estrattiva, coordinato rispetto alle attività svolte da imprese diverse, ovvero un documento autonomo, redatto dal titolare dell’attività estrattiva, contenente le modalità operative di coordinamento dei lavori e le relative misure comportamentali e organizzative da osservare, redatto per gestire dal punto di vista delle sicurezza attività specifiche condotte a servizio o a margine dell’attività lavorativa predominante da ditte esterne. In ogni caso, le indicazioni per i contenuti minimi - previste all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 integrati con quelli dell’art.10 del D.Lgs. n. 624/96. valgono sia per il DSS che per il DSS coordinato. Andranno quindi incluse la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (in base all'attività svolta) e le conseguenti misure e modalità operative”.

 

In ogni caso – continua il vademecum – “l’attività di coordinamento deriva direttamente dal confronto fra il DSS, redatto dal datore di lavoro che gestisce l’attività estrattiva, ed il documento di valutazione dei rischi delle ditte esterne (art. 28 del D.Lgs. n. 81/08). Ai fini del coordinamento tra le imprese, appaltatori e fornitori d’opera individuano formalmente i rispettivi preposti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, fermo restando il ruolo e le funzioni svolte dal sorvegliante. I principali compiti e obblighi del preposto sono dettati rispettivamente dagli artt. 2 c. 1 lettera e) e 19 del D.Lgs. n. 81/08”. Il preposto “si coordina con il sorvegliante di cava secondo le modalità previste dalla legge”.

 

Si ricorda, infine, che i lavoratori autonomi, “per i quali non sussiste l’obbligo della valutazione dei rischi, devono comunque fornire al titolare della cava tutte le informazioni relative alla propria attività al fine di consentire il coordinamento degli interventi. Infatti il titolare dell’attività estrattiva è comunque tenuto a valutare i rischi specifici del lavoro prestato e a tenerne conto nella redazione del DSS coordinato. Il lavoratore autonomo deve sottoscrivere il DSS coordinato ed osservarne le indicazioni procedurali ed organizzative in esso contenute. Il DSS coordinato, deve essere sottoscritto oltre che dal Direttore Responsabile e dai sorveglianti e dai soggetti coinvolti, RSPP, RLS, Medico Competente, fochini, ecc., lo stesso vale per ogni Datore di lavoro delle ditte appaltatrice che predispongono i rispettivi Documenti di valutazione dei rischi e relativi allegati”.

 

In conclusione “si ribadisce la fondamentale importanza della accuratezza della redazione del DSS coordinato poiché i rischi da interferenza, qualora non adeguatamente controllati, costituiscono una delle principali cause di infortunio in tutti i settori produttivi, ancor più in quello estrattivo, caratterizzato da una intrinseca elevata incidentalità. Anche per questo, in analogia a quanto previsto per il DSS, anche il DSS coordinato nel momento in cui subentrino variazioni rilevanti dovute a modificazioni significative delle imprese affidatarie o dei luoghi di lavoro deve essere immediatamente aggiornato e trasmesso dal titolare all’organo di vigilanza”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del vademecum che riporta utili informazioni anche sulle valutazioni relative a specifici rischi (rischio chimico, rischio biologico, rischio movimentazione manuale dei carichi, rischio stress lavoro correlato, …).

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Umbria, Direzione regionale governo del territorio, ambiente e protezione civile, “Vademecum tecnico dei principali adempimenti relativi alla sicurezza e salute nelle attività estrattive”, a cura del TdP Paolo Tomarelli (Funzionario tecnico della Regione Umbria presso la Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile e Ispettore di Vigilanza sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed esecuzione lavori nel settore minerario), adottato dalla Regione Umbria, con la Determinazione Dirigenziale n. 13431 del 21 Dicembre 2022.

 

 

Leggi gli articoli di PuntoSicuro sulla sicurezza nelle attività estrattive

 



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